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1. Brevi cenni sulla immunità nel diritto internazionale e applicazione della norma internazionale in Italia.

Il diritto internazionale tutela l’uguaglianza e l’indipendenza degli Stati sovrani. Esiste pertanto una norma consuetudinaria che sancisce l’immunità dalla giurisdizione dello Stato estero.
La norma opera nell’ordinamento giuridico italiano in virtù dell’adeguamento automatico al diritto internazionale consuetudinario previsto dall’articolo 10 della Costituzione.
Tuttavia, i confini della norma internazionale non sono certi. Nel diritto internazionale tradizionale prevaleva la tesi dell’esistenza di una tutela assoluta. Nel diritto internazionale moderno l’immunità è relativa e occorre distinguere tra attività sovrane dello Stato (non sottoponibili a giurisdizione) e attività privatistiche (sottoponibili invece a giurisdizione). E’ la distinzione che corre tra i c.d. atti iure imperii e atti iure gestionis.

A) Comunicati del Ministero degli affari esteri pubblicati nel 2012 e relativi alla vigenza di atti internazionali. 

 

ACCORDI MULTILATERALI

-     Dichiarazione di intenti che istituisce una Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR) - Noordwijk, 17 settembre 2004 - In vigore dal 1° giugno 2012 (G.U. 11 agosto 2012 n. 187 suppl.).

-   Trattato tra Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo per l’istituzione della Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR) - Velsen, 18 ottobre 2007 - In vigore dal 1° giugno 2012 (G.U. 11 agosto 2012 n. 187 suppl.).

-     Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo - Dublino, 30 maggio 2008 - In vigore dal 1° marzo 2012 (G.U. 21 marzo 2012 n. 68).

-    Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del 27 gennaio 1988 (CONSEU) - Parigi, 27 maggio 2010 - In vigore dal 1° maggio 2012 (G.U.18 maggio 2012 n. 115).

-     Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull' Unione Europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - Bruxelles, 23 giugno 2010 - In vigore dal 1°dicembre 2011 (G.U. 5 marzo 2012 n. 54 suppl.).

-     Accordo di cooperazione «piano binazionale di sviluppo della regione frontaliera Perù Ecuador» - Loja, 26 ottobre 2010 - In vigore dal 31 ottobre 2011 (G.U. 5 marzo 2012 n. 54 suppl.).

 

La delicata contingente situazione finanziaria a tutti nota ha comportato la necessità di adottare una serie di misure di razionalizzazione tanto a livello statale tanto a livello regionale.

In particolare, proprio a livello regionale è stata adottata - e continua tuttora ad essere adottata - da molti Consigli e Giunte regionali una dura politica di spending review, la quale ha l'obiettivo di incidere, riducendoli, su quelli che sono i costi del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom).

Prima, però, di considerare questo aspetto, si ritiene necessario premettere brevemente quella che è stata la genesi e l'evoluzione di tale organismo nonché quella che è la sua funzione.

Premessa

Dall'analisi di alcune delle leggi regionali intervenute in maniera organica in attuazione del d.l. 95/2012 (cd. spending review) emerge che l'interesse del legislatore regionale si è concentrato sui limitati spazi di autonomia legislativa concessi dal legislatore nazionale, per orientare gli obblighi di gestione associata in modo coerente con l'articolazione territoriale e funzionale del proprio sistema locale.

Aggiornato al 06.03.2013

Nel corso del 2012 si è avuto un vivace dibattito su liberalizzazioni e concorrenza che ha visto protagonisti, da un lato, il decisore politico e, dall’altro lato, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato [1]. In particolare, in questa sede è necessario ricordare le modifiche normative ispirate alla tutela del mercato che, inevitabilmente, hanno contribuito a ridisegnare il ruolo e le funzioni attribuite all’Autorità di settore. In molti casi si è trattato di innovazioni suggerite al Legislatore dalla stessa Antitrust, così come chiaramente dimostra il caso delle liberalizzazioni[2]: come non ricordare, ad esempio, che su questo specifico aspetto è stata una segnalazione formulata dall’Autorità a tracciare il percorso riformatore da seguire per raggiungere nuovi standard competitivi, più elevati di quelli delineati dalla previgente normativa.

 

(aggiornato al 06.03.2013)

In data 13 febbraio 2013, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha adottato la determinazione n. 1 del 2013 contenente alcune «indicazioni interpretative» sulla forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13, del Codice del Contratti pubblici. Il testo della determinazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2013[1].

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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