Rubriche

Con legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32, Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023), la Regione Puglia ha modificato i termini – ampliandoli – di convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio e per l’elezione del Presidente della Giunta nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale previsti dallo Statuto e, in particolare, nell’ipotesi di dimissioni del Presidente.

Con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale è entrata nel dibattito susseguente alla sentenza cd. Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (decisione dell’11 settembre 2019 in causa C-383/1, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE), prendendo nettamente posizione - in senso contrario a quanto previsto dal legislatore nazionale - sulla delicata questione del regime temporale degli effetti della decisione europea.

La complessità della vicenda impone una sia pur sintetica illustrazione dei suoi snodi fondamentali.

La scheda contiene opinioni personali dell'Autore che non impegnano l'Amministrazione di appartenenza

 

1. Nella scheda concernente l’ARERA a suo tempo pubblicata nel n. 2/2022 di questa Rubrica era stata trattata la vicenda del riesame, da parte dell’Autorità, dei criteri di aggiornamento del metodo tariffario idrico del terzo periodo regolatorio ai fini del riconoscimento dei costi efficienti dell’energia elettrica.

In tale occasione, appunto, si era osservato come il Tar Lombardia, Milano, Sez. I,, in sede cautelare, avesse ordinato all’Autorità “un riesame dell’effettiva idoneità dei provvedimenti impugnati ad assicurare la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio” (ordinanze nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022). I pregiudizi lamentati dai gestori erano essenzialmente di due tipi: a) un pregiudizio economico, in quanto il metodo tariffario non consentiva di vedersi conguagliato per intero nella tariffa 2023 il costo dell’energia elettrica sopportato nel 2021; b) un pregiudizio finanziario, stante l’onere di anticipare i maggiori costi dell’energia che avrebbero trovato riconoscimento nelle tariffe degli anni successivi (attraverso il meccanismo del conguaglio).

Con il Regolamento n. 54 del 29 novembre 2022, “recante la disciplina dei procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”, l’IVASS ha introdotto una nuova normativa in materia, sostituendo il precedente regolamento emanato in materia n. 3 del 5 novembre 2013.

L’Istituto, in occasione della revisione periodica degli atti di regolamentazione adottati - così come previsto dagli artt. 23, comma 3, l. 262/2005 (c.d. “Legge sul Risparmio”), e 9 del detto Regolamento IVASS n. 3/2013 - ha valutato: i) l’adeguatezza del precedente regolamento, risalente al 2013, rispetto ai suoi obiettivi e al mutato quadro normativo nazionale e internazionale; ii) la sua eventuale perdurante utilità; iii) l’opportunità o la necessità di una sua revisione attraverso interventi di integrazione, modifica o abrogazione al fine di confermarne o migliorarne l’efficacia.

Periodo di riferimento: novembre 2022 – febbraio 2023

I. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato due rilevanti provvedimenti di natura regolamentare, vale a dire la Delibera n. 3/23/CONS, recante il nuovo «Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941 n.633»[1] e la Delibera n. 37/23/CONS, recante il «Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 8 novembre 2023, n. 208 (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi)»[2].

Nella presente segnalazione si illustreranno brevemente iter di approvazione e contenuti delle rispettive delibere.

Aggiornato al 04.03.2023

Nel periodo di interesse della presente nota, si segnala il Regolamento per l’esercizio della vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione di cui alla delibera 7 dicembre 2022, n. 594[1].

Con questo regolamento, l’Autorità ha voluto implementare le attività a supporto dei RPCT attraverso la pianificazione di azioni  continuative per la risoluzione di problematiche specifiche riferite alla definizione e all’attuazione della  strategia di prevenzione della corruzione da parte degli enti e all’osservanza degli obblighi di trasparenza. In particolare, l’Autorità ha adottato «criteri omogenei» e «un iter procedimentale uniforme per l’esercizio della funzione di vigilanza collaborativa svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di prevenzione della corruzione».

Periodo di riferimento: novembre 2022 – febbraio 2023

1. Premessa

Nel periodo di riferimento considerato (novembre 2022 – febbraio 2023) non si registrano atti normativi ovvero provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”).

Nonostante ciò, si ritiene di dare conto del provvedimento collegiale di carattere particolare del Garante, n. 9852214 del 2 febbraio 2023[1], con cui lo stesso ha disposto con effetto immediato, nei confronti della società statunitense Luka Inc. che sviluppa e gestisce l’applicazione Replika, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti stabiliti in Italia.

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, 12 gennaio 2023, n. 66

Non può infatti obliterarsi che lo Statuto comunale è da qualificarsi come atto normativo secondario che – seppur capace, entro certi limiti, di innovare l'ordinamento - nell'ambito della gerarchia delle fonti va considerato come fonte subprimaria, incapace di derogare o di modificare una legge e collocata appena al di sopra delle fonti regolamentari (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 16 maggio 2008, n. 493); di modo che una disposizione statutaria in alcun modo può essere invocata per sottrarsi all’applicazione di un obbligo nascente da una previsione legislativa.

Fascicolo n. 3/2023

Potere e governo dei dati

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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