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Sentenza 20/2023 – La sentenza in epigrafe decide un ricorso in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti dell’intera legge della Regione Molise 23 giugno 2022, n. 11 (Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza – Linee guida), in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. In ordine all’ampiezza dell’impugnazione la Corte, richiamando la propria giurisprudenza (Corte cost. sent.247/2018; sent.194/2019; sent.128 e 143 del 2020), apprezza come l’impugnazione “in blocco” della legge deve essere considerata ammissibile quando, come nel caso di specie, le discipline legislative interessate siano «caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure».

sentenza 216/2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Udienza pubblica del 13/09/2022; Decisione del 13/09/2022
Deposito del 21/10/2022; Pubblicazione in G.U. 26/10/2022, n. 43

La decisione che qui si segnala riguarda alcune norme contenute in una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia (L.R. 16/2021), il cui art. 4, ai commi 17 e 18, pone dei limiti e delle condizioni per l’installazione di impianti fotovoltaici sul territorio regionale.
I parametri individuati dall’Avvocatura generale dello Stato erano prima di tutto l’art. 117, tanto con riferimento al III comma, Cost. (“in relazione ai principi fondamentali determinati dalla legislazione statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»), quanto con riferimento al I comma, Cost. (“in relazione all’art. 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001”).

Sentenza n. 241/2022 - GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Deposito del 01/12/2022 Pubblicazione in G. U. 07/12/2022 n. 49

Con ricorso depositato il 18 marzo 2022 (reg. confl. poteri n. 4 del 2021), il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), con cui la Camera dei deputati ha reputato che le dichiarazioni dall’allora deputato Stefano Esposito – contenute nello scritto pubblicato il 1° settembre 2012, sulla sua pagina Facebook – fossero espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Sent. n. 245/2022 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 09/12/2022 – Pubblicazione in G. U. 14/12/2022, n. 50

 

Motivo della segnalazione

Questa sentenza della Corte costituzionale si confronta con il tema del rapporto tra decreto-legge e legge di conversione, su sollecitazione di una questione, sollevata dalla quinta sezione civile della Corte di cassazione, avente ad oggetto una disposizione del d.l. n. 225 del 2010, inserita in sede di conversione, nella parte in cui introduce, in particolare, i periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992 (la legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile). Il parametro è costituito dall’art. 77, comma 2, Cost..

Ord. n. 250/2022 – giudizio sull’ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 16/12/2022 – Pubblicazione in G. U. 21/12/2022, n. 51

 

Motivo della segnalazione

Con l’ordinanza segnalata la Corte costituzionale dichiara ammissibile un conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale ordinario di Lecce, in riferimento ad ordinanze del medesimo Tribunale con cui era stato deciso il pignoramento dell’assegno vitalizio per una somma eccedente quella indicata dal regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati e, in particolare, per l’intero importo dell’assegno vitalizio spettante all’ex parlamentare debitore, a beneficio del creditore procedente, l’Agenzia delle entrate – Riscossione della Provincia di Lecce.

Sentenza n. 251/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 19/12/2022 – Pubblicazione in G.U. 21/12/2022 n. 51

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 251/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 23/2021. Con la disposizione impugnata il legislatore lombardo è intervenuto sull’art. 154, comma 3, della legge regionale n. 31/2008, estendendo le possibilità di ampliamento degli immobili rurali destinati ad agriturismo. Nel suo ricorso la difesa erariale lamentava la violazione del principio di leale collaborazione e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 135, 143 e 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Sentenza n. 253/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 20/12/2022 – Pubblicazione in G.U. 21/12/2022 n. 51

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 253/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis della legge della Regione Molise n. 7/1997. Pronunciandosi su una questione di costituzionalità sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale per il 2020, il giudice delle leggi ha accolto le censure formulate in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., mentre ha dichiarato inammissibile, per assenza di adeguata argomentazione, la censura relativa alla lesione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

L’avvio della XIX legislatura, sul fronte dei raccordi parlamentari tra l’Italia e l’Unione europea, ha comportato un fisiologico ritardo sul fronte dell’esercizio della funzione di controllo sulla formazione degli atti normativi europei, specie in Commissione, visti i tempi necessari per il rinnovo della composizione degli organi parlamentari. Al Senato soltanto, in particolare, vista la riforma regolamentare approvata nel 2022, qualche modifica organizzativa ha avuto un impatto anche sui raccordi parlamentari in esame e, segnatamente, la riduzione a 10 delle Commissioni permanenti con la conseguente nuova numerazione, che vede la Commissione Politiche dell’UE del Senato come la nuova 4a Commissione.
Quanto al merito delle attività, è da segnalare che in entrambe le Camere le procedure di esame delle proposte legislative europee nei primi mesi della nuova legislatura si siano concentrate su un paio di progetti di atti normativi e, in particolare, sulla proposta per il c.d. European Media Freedom Act, su cui tanto nella Camera quanto nel Senato sono stati adottati dei pareri.

Motivo della segnalazione

A seguito dell’entrata in vigore della novella approvata dall’Assemblea il 27 luglio del 2022, il Regolamento del Senato ha ridefinito l’organizzazione del sistema delle Commissioni permanenti, riducendo da 14 a 10 il numero di tali organi. In tale quadro è stata altresì modificata la numerazione della Commissione politiche dell’Unione europea, la quale è ora diventata la 4a Commissione permanente (anziché la 14a).
Nessuna modifica è stata invece introdotta dal Regolamento della Camera in relazione all’organizzazione del sistema delle Commissioni permanenti. La Commissione politiche dell’Unione europea conserva, pertanto, la precedente numerazione (Commissione XIV). 

 

Fascicolo n. 3/2023

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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