Rubriche

CONS. STATO, sez. III, 28 febbraio 2018, n. 1253

La Società appellante - titolare dell'emittente "Radio Dimensione Suono", che esercita attività di radiodiffusione sonora, a carattere commerciale, in ambito nazionale, in virtù di specifico decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 28 febbraio 1994 - proponeva ricorso per la riforma della sentenza resa dal Tar Liguria 10015/2010, con cui era stato respinto il gravame per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Lavagna 26 maggio 2004, n. 4655, recante l'ingiunzione alla riduzione delle emissioni mediante la presentazione di un apposito programma, a pena della sospensione dall'esercizio dell'impianto.

TAR CALABRIA, Catanzaro, 11 dicembre 2017, n. 1934

A prescindere dalla mancata denominazione dell'atto (che non sarebbe stata comunque vincolante, Cons. St., sez. III, 15 giugno 2015, n. 2956) e dall'assenza di riferimenti legislativi specifici, quella in controversia è un'ordinanza extra ordinem adottata in una situazione di emergenza, (questa sì indicata chiaramente, derivante dalla frana di un tratto di strada e consistente nel rischio imminente di "arretramento della corona di frana"), a tutela degli interessi pubblici cui è funzionale l'esercizio del potere extra ordinem previsto dall'art. 54 d.lgs. 267/2000, ovvero, al fine, nello specifico, di tutelare la "pubblica incolumità", compromessa dal pericolo di instabilità dei fabbricati.

TAR PUGLIA, Lecce, 07 febbraio 2018, n. 144

Il ricorso è fondato sotto il profilo della carente motivazione dell'ordinanza adottata dal Sindaco del Comune di Grottaglie.
Ed invero, dopo una ricognizione relativa al rinvenimento, da parte di agenti della Guardia di Finanza di Martina Franca, di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'area di pertinenza della ricorrente e alla indicazione del loro stato di abbandono sulla nuda terra, l'ordinanza adottata si limita a recare l'affermazione che "dato che lo stato dei luoghi, così come si è accertato, arreca un grave danno all'ambiente, è di estrema pericolosità per la pubblica e privata incolumità ed apporta un'alterazione sostanziale e definitiva dell'assetto urbanistico-territoriale della zona...", "ordina alla signora El. Id., di adottare...di procedere alla rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti rinvenuti con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle procedure operative, amministrative e dei tempi indicati dall'art. 242, commi 2 e seguenti del D.lgs. 152/2006".

CONS. STATO, sez. V, 14 novembre 2017, n. 5239

In riferimento alla violazione dell'art. 7 l. legge 7 agosto 1990, n. 241, la sentenza impugnata si limita ad affermare che la situazione di emergenza sarebbe stata tale da giustificare la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, "generalmente ritenuta non necessaria per le ordinanze di siffatta natura (in relazione appunto all'urgenza della prevenzione di pericoli per la pubblica incolumità che caratterizza l'esercizio del relativo potere sindacale), salvo ipotesi particolari che nella specie non ricorrono (Cons. Stato, V, n. 5308/14)".
Per il Consiglio di Stato l'affermazione non è corretta in diritto ed è smentita in punto di fatto.

TAR SARDEGNA, Cagliari, 8 febbraio 2018, n. 85; TAR SARDEGNA, Cagliari, 8 febbraio 2018, n. 86

L'ordinanza dirigenziale impugnata non riveste le caratteristiche del provvedimento extra ordinem ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000, ma è stata emanata nell'esercizio del potere di ordinaria amministrazione riconducibile all'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente).
Secondo la giurisprudenza che si condivide il potere di ordinanza ex art. 14, d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 192, d.lgs. n. 152/2006) ha un diverso fondamento rispetto alle ordinanze disciplinate dall'art. 54 T.U. enti locali.

Aggiornato al Marzo 2018 - Periodo di riferimento: dicembre 2017-febbraio 2018

Rubrica a cura di Giovanna De Minico
Scheda di Marana Avvisati

Nel periodo di riferimento considerato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una rilevante delibera di carattere regolamentare, la n. 1/18/CONS, rubricata «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018».

Come recita l’art. 1, che stabilisce finalità e ambito di applicazione del Regolamento, le relative disposizioni sono finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza della comunicazione attraverso i mezzi di informazione, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione.

Aggiornato al 15 marzo 2018

Parte a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel periodo oggetto di osservazione ai fini della presente nota, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato un unico regolamento.
Ci si riferisce, in particolare, al Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario Generale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 18 febbraio 2015 come modificato dal Consiglio nell’adunanza del 17 gennaio 2018 .

Aggiornato al 15 marzo 2018

Parte a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel corso degli ultimi mesi l’attività di natura regolamentare dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha toccato due aspetti non secondari.
In primo luogo, l’Autorità è intervenuta al fine di rimodulare il contributo che incombe sugli operatori economici colpiti da situazioni di difficoltà. Tale misura ha riguardato, in particolare, le società residenti nelle zone colpite dalle calamità naturali che si trovino nelle condizioni di cui al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Aggiornato al 28 febbraio 2018

Parte a cura di Giovanna De Minico
Scheda a cura di Miriam Viggiano


Nel periodo di riferimento considerato (Giugno 2017-Febbraio 2018), non si registrano provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’)1.
Per tale motivo, come in altri casi, nello spirito e nell’economia delle presenti note, si ritiene, in ogni caso, utile dare conto di provvedimenti approvati nel predetto periodo che, pur non avendo carattere generale, si segnalano per la delicatezza delle questioni affrontate dal Garante e la rilevanza delle prescrizioni impartite.
In tale quadro, ci si soffermerà su alcuni provvedimenti approvati in materia di lavoro, relativi a casi particolari di geo-localizzazione dei dipendenti o di registrazione di dati a loro riferiti contenuti nel telefono aziendale.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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