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CONS. STATO, sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444

I Comuni possono incidere sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile a patto che la regolamentazione non abbia l'effetto di vietare indiscriminatamente l'istallazione di essi su tutto il territorio comunale.
È, pertanto, precluso alle amministrazioni comunali d'introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori - regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi ad intere zone comunali con l'effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l'Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2011 n. 3888).

TAR MOLISE, Campobasso, 25 gennaio 2018, n. 23
Per il Tar è inconferente la censura dei ricorrenti secondo cui il Comune di Castropignano non avrebbe ottemperato alle statuizioni di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. n. 20/2006, a mente della quale i Comuni sarebbero obbligati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, ad adottare un regolamento comunale per disciplinare la materia. Se è vero che l'art. 4, comma 1, della L.R. n. 20/2006 espressamente recita che i "Comuni adottano il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 36/2001 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasmettendone copia alla Regione ed ai Comuni limitrofi", è altresì vero che l'art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001 prevede che "I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici". Ne consegue che il Comune ha facoltà di dotarsi di un'apposita regolamentazione in materia di corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione. Quand'anche si trattasse di un obbligo, quale configurabile ai sensi della norma regionale, la mancanza del regolamento comunale - contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti - non inficia il procedimento autorizzatorio, poiché la mancata individuazione in via generale di siti sensibili o di zone di insediamento non è di per sé un ostacolo alla corretta e completa istruttoria sull'istanza di autorizzazione. Peraltro, è orientamento della giurisprudenza amministrativa ritenere che sia illegittimo un regolamento comunale adottato ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione, essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni (cfr.: Cons. Stato VI, 6.9.2010 n. 6473).

TAR CAMPANIA, Napoli, 15 febbraio 2018, n. 1027

Il Tar condivide la censura secondo cui la regolamentazione comunale invocata a giustificazione del diniego eccede le prerogative dell'ente locale in materia di telecomunicazioni.
Il diniego si fonda sulla previsione del regolamento comunale di Bacoli in materia di posizionamento di impianti di telecomunicazione che individua aree sensibili (suddivise in tipo "A", aree di interesse storico o paesaggistico; tipo "B", aree con presenza di scuole pubbliche o private, strutture sanitarie, aree verdi, centri storici, aree ad alta densità abitativa o aree dove vi sia una considerevole presenza di impianti); dalle aree di tipo B in un raggio di 500 metri "da aumentare o diminuire a seconda delle frequenze e della potenza dell'emissione ma in ogni caso non inferiore a 300 metri" è stabilito il divieto (art. 4) di installazione di impianti di telecomunicazione; nelle aree di tipo A e B è comunque previsto l'obbligo di rilocalizzazione (art. 5) dell'impianto già esistente in altra zona.

TAR LAZIO, Latina, 23 febbraio 2018, n. 89

È illegittima la delibera del Commissario straordinario di Terracina con la quale era stato integrato l'art. 2 comma g) del Regolamento comunale per l'installazione di impianti di comunicazione, sia per l'omessa comunicazione obbligatoria ai gestori di telecomunicazione del relativo procedimento approvativo, sia perché l'inclusione tra le aree sensibili del palazzetto dello sport si è concretata in una violazione della competenza statale esercitata con la L. n. 36 del 2001 e il DPCM 8.7.2003, con una scelta, peraltro, affatto arbitraria e priva di alcuna motivazione; sia perché la previsione include un illegittimo criterio distanziale generico ed eterogeneo.

CONS. STATO, sez. III, 14.02.2018, n. 962

Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’appello avverso la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, che aveva respinto il ricorso proposto dagli appellanti per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Trieste, recante modifiche al Regolamento comunale per i servizi della prima infanzia ed educativi comunali, avente ad oggetto l'introduzione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l'età da 0 a 6 anni. In particolare, gli appellanti, residenti a Trieste, sono genitori di due bambini che intendono frequentare nell’anno scolastico 2017/18 la scuola per la prima infanzia (il c.d. “nido d’infanzia” destinato ai bambini di età fra i tre mesi ed i tre anni) e la scuola dell’infanzia (la c.d. “scuola materna” destinata ai bambini di età tra i tre ed i sei anni) del Comune di Trieste. Tali bambini non sono stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie (antipolio, antidifterite, antitetano, antiepatite B).

TAR TOSCANA, Firenze, 20 dicembre 2017, n. 1592

La principale questione affrontata dal Tar Toscana attiene alla possibilità per gli atti impugnati di prevedere una disciplina limitativa dell'insediamento di nuove attività commerciali nel centro storico di Firenze (gravato dal cd. vincolo UNESCO ed oggi interessato da massicci fenomeni di insediamento di nuove attività commerciali quantificati, nella loro rilevanza statistica, dall'intesa conclusa tra la Regione Toscana ed il Comune di Firenze).
La decisione muove da una chiarificazione del quadro costituzionale in materia, finalizzata alla risoluzione della problematica preliminare relativa alla compatibilità costituzionale di una disciplina di fonte regionale/comunale contenente limitazioni all'insediamento di nuove attività commerciali in aree (come il cd. centro storico) caratterizzate anche dalla presenza e dalla particolare pregnanza dei valori storico-artistici ed architettonici presenti sul territorio.

TAR TOSCANA, Firenze, 8 febbraio 2018, n. 243

Oggetto del contendere era la legittimità della deliberazione consiliare del Comune di Firenze n. 4/2016, cosiddetto "Regolamento Unesco", che impone una serie di limitazioni e divieti a determinate attività commerciali esistenti nel centro storico della città, con obbligo di adeguamento entro tre anni.
Il Tar premette che l'attività dell'amministrazione pubblica diretta a formulare norme generali ed astratte, atte a regolamentare una determinata attività, costituisce esercizio di ampia discrezionalità sfociante nel merito e può essere sindacata solo per manifesta irragionevolezza o travisamento.
I ricorrenti lamentano l'irragionevolezza di alcune previsioni che sarebbero dirette non a fini di interesse generale bensì a colpire la loro stessa attività, con sviamento quindi del pubblico potere dallo scopo precostituito. Il Regolamento è finalizzato a contrastare l'abuso di sostanze alcoliche nel centro storico fiorentino ma prevede il divieto di vendita e vendita e trasporto di bevande alcoliche dalle ore 21 alle ore 6, e tuttavia negli stessi orari la vendita di alcolici è consentita se effettuata mediante servizio al tavolo. Inoltre la somministrazione di alcolici è ammessa fino alle ore 24 su spazi e aree pubbliche e fino alle ore 2 all'interno di locali.

TAR EMILIA-ROMAGNA, Parma, 3 novembre 2017, n. 346

L'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, ...".
Il successivo art. 54, comma 4, prevede che "il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

TAR ABRUZZO, Pescara, 14 novembre 2017, n. 316

Presupposto del potere extra ordinem attribuito dall'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 al Sindaco è l'esistenza di una situazione di carattere eccezionale non fronteggiabile con gli strumenti ordinari (ex multis, TAR Veneto, Sez. I, 24 giugno 2016, n. 675).
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che "il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, ed in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale" (Cons. St., sez. V, 25.5.2012, n. 3077" (Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697)

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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