Archivio rubriche 2010

Sent. TAR TOSCANA, sez. II 19.3.2010. n. 702

Il giudice ribadisce l’ammissibilità del ricorso contro disposizioni contenute in un regolamento comunale, in quanto siano immediatamente esecutive, non necessitino di atti applicativi per la loro operatività, imponendo obblighi immediatamente coercitivi e siano per tal ragione, in grado di arrecare una lesione concreta ed attuale all’interesse dei ricorrenti.

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Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 17.2.2010, n. 3731

La sezione tributaria richiama, poi, ulteriori sentenze sempre della Cassazione (Cass. n. 1915 del 2007; v. anche Cass. n. 18162 del 2009) che con riferimento al comune di Roma, hanno stabilito che: "in tema di contenzioso tributario, nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello statuto. Per quanto, invece, riguarda il ricorso per cassazione, il sindaco è l'unico legittimato a rappresentare il medesimo comune di Roma ed a conferire la procura speciale al difensore, ai sensi della disposizione generale contenuta nell'art. 24, comma 1, dello statuto ed in conformità al cit. t.u., art. 50".

Sent. TAR. LOMBARDIA, sez. III, 6.4.2010, n. 981

Sulla base dell’art. 54 del t.u.e.l. il Sindaco di Gambalò aveva emesso un’ordinanza in cui intimava a cittadini italiani di etnia sinta che stazionavano da almeno tre decenni in una determinata zona del territorio comunale di allontanarsi dall’area e di sgomberarla da veicoli ed ogni altro bene. Contro l’ordinanza viene presentato ricorso al Tar Lombardia che rileva che il potere previsto dall’art. 54 t.u.e.l., nonostante le modifiche introdotte dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, mantiene intatti i suoi originari connotati di intervento extra-ordinem giustificato solo da circostanze imprevedibili che sono all’origine di vere e proprie emergenze igienico-sanitarie non fronteggiabili con mezzi ordinari.

Ord. TAR. VENETO, sez. III, ord. 22.3.2010, n. 40

Sulla base dell’art. 54 del t.u.e.l. il sindaco di Selvazzano Dentro emana un’ordinanza in cui vieta l’accattonaggio in tutto il territorio comunale salvo le aree agricole. Il provvedimento viene impugnato di fronte al T.a.r. Veneto, il quale rileva che la normativa vigente, prevedendo la possibilità per il sindaco di adottare ordinanze “anche” contingibili ed urgenti a tutela della incolumità e della sicurezza urbana, consente l’adozione di provvedimenti sforniti del carattere della contingibilità e dell’urgenza ed ha, così, eliminato la necessità di qualsivoglia limite temporale di efficacia. Il giudice amministrativo dopo aver ripercorso la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di potere di ordinanza, ritiene di non poter addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, in quanto la norma presenta una indeterminata latitudine in materie afferenti a diritti e libertà individuali.

Sent. TAR SARDEGNA, sez. I, 19.2.2010, n. 204

Il verificarsi di una situazione non nuova e neanche imprevedibile non è, in linea di massima, di ostacolo all’utilizzo del potere di ordinanza, poiché ciò che rileva non è la circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità all'amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto rimuovere. Deve, dunque, aversi riguardo unicamente all'oggettiva ricorrenza di una situazione di pericolo non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con le ordinarie misure.

Facendo applicazione di tale principio la giurisprudenza ha ritenuto che il sindaco, avvalendosi dei propri poteri di ordinanza extra ordinem, ben possa imporre all’impresa già affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, di proseguire, dopo la scadenza del contratto, nell’espletamento del servizio, per un limitato periodo di tempo, per affrontare una situazione di emergenza sanitaria (cfr. Cons. Stato, V Sez., 3/2/2000, n. 596 e 2/12/2002 n. 6624; T.A.R. Campania - Napoli, I Sez., 21/6/2005, n. 8328, T.A.R. Puglia – Lecce, 24/9/2007 n. 3361).

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Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 1 febbraio 2010, n. 397

Diversa conclusione non è possibile trarre dalla salvezza nell'art. 70, u.c., d.lgs. n. 165/2001, di quanto previsto nei rispettivi ordinamenti dalla disciplina applicabile al reclutamento: anche nell'art. 70 il potere di regolare autonomamente la materia è comunque assoggettato alla coerenza con i principi previsti dal dpr n. 487/1994.

Il rinvio del settimo comma dell'art. 35, d.lgs. n. 165/2001 - specifico per le procedure concorsuali negli enti locali - alla disciplina generale contenuta nel comma terzo dello stesso art. 35, rappresenta il limite della potestà regolamentare. Gli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti comunque a conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia procedura concorsuale, statale o locale.

Che di questi meccanismi faccia parte anche il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche si desume non solo dal carattere di disciplina generale dei pubblici concorsi proprio del dpr n. 487/1994, ma dalla necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all'introduzione di criteri disomogenei da comune a comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite.

Se quindi il regolamento dell'ente locale ben si presta a conformare le modalità di assunzione e i requisiti dei concorrenti al diverso assetto dei singoli comuni, così non è per il procedimento concorsuale la cui rigidità, nell'ambito delle diverse tipologie previste dalla legge, è sinonimo di efficienza ed imparzialità, delle quali sono espressione i meccanismi oggettivi e trasparenti che devono presiedere la valutazione delle capacità dei singoli partecipanti secondo l'art. 35, d.lgs. n. 165/2001 e che proprio per questo sottraggono le modalità di calcolo del punteggio all'autonomia regolamentare degli enti.

Sent. TAR REGGIO CALABRIA, sez. I, 26.1.2010, n. 26

La parte ricorrente sostiene che la trasmissione tra vivi dei diritti cimiteriali non rientra negli ambiti di competenza della potestà di regolamentazione comunale: la cessione del diritto di superficie sull'area cimiteriale, sarebbe soggetta alle sole norme civilistiche ordinarie, mentre l'edificazione di manufatti del servizio votivo nell'area cimiteriale resterebbe esclusivamente soggetta all'apposita disciplina nazionale di cui al regolamento approvato con d.p.r. 285/1990 e non a quella ordinaria in tema di edificazione (già l. 10/77, oggi d.p.r. 380/01). In questo senso, pertanto, il regolamento comunale sarebbe illegittimo e da disapplicarsi o annullarsi in parte qua.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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