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Agcom: una interessante pronunzia del Consiglio di Stato in tema di fondamento della potestà regolamentare, disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica relative alle consultazioni referendarie del giugno 2011, e un regolamento riguarda

Nel periodo di riferimento febbraio-maggio 2011, il Consiglio di Stato, sez. VI, ha emesso una interessante sentenza relativa al potere regolamentare dell’Autorità garante per le comunicazioni (21 marzo 2011, n. 1709). Il ricorrente contestava il modo in cui l’Autorità aveva interpretato la competenza a disciplinare la par condicio dei soggetti politici nei media audiovisivi. La legge istitutiva dell’Autorità dispone infatti (art. 1, c. 1, lett. b), n. 9) che essa «garantisce l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nelle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione», mentre il Testo unico della radiotelevisione assegna all’Autorità la competenza a «stabilire ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale», per rendere effettiva l’osservanza, tra gli altri, dei principi di parità di accesso e imparzialità alle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale e politica (art. 7, c. 3). Sulla base di tale attribuzione di potere regolamentare, l’Agcom approvava nel 2006 una delibera recante Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali (delibera n. 22/06/CSP). Veniva dunque contestata, di fronte al Consiglio di Stato, l’estensione del potere regolamentare ai periodi non elettorali. Il Consiglio di Stato, rigettando il ricorso, ha optato per un’interpretazione estensiva, che peraltro sembra più coerente anche col dato letterale delle norme legislative attributive citate, secondo la quale, nell’attribuire il potere regolamentare all’Autorità in materia, il legislatore ha affidato all’Agcom una funzione regolativa ampia, rispetto alla quale la delibera in oggetto risulta coerente. Anzi, riconosce il Consiglio di Stato, un’interpretazione riduttiva del potere regolamentare affidato all’Agcom contrasterebbe «con le disposizioni di settore che, nel loro complesso, definiscono e valorizzano il ruolo e la funzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale, analogamente a quanto accade per quelle Amministrazioni appartenenti al modello delle Autorità amministrative indipendenti, si differenzia dalle Amministrazioni statali tradizionali, non solo per il contenuto eminentemente tecnico delle competenze attribuite, ma anche, e soprattutto, per l’attribuzione di funzioni tipicamente regolatorie, che si sostanziano nel potere di emanare vere e proprio regole di comportamento che vincolano gli operatori di settore nelle materie riservate alla sua competenza tecnica».

 

Sempre con riguardo alla comunicazione politica, si segnalano poi due delibere del Consiglio per i servizi e i prodotti dell’Agcom, emanate in occasione delle consultazioni referendarie indette per il giugno del 2011.

Una prima delibera è stata motivata dalla indizione di due referendum consultivi nella regione Campania per i giorni 5 e 6 giugno e, conseguentemente, dalla necessità che l’Autorità specificasse le Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum medesimi (delibera n. 106/11/CSP, in G.U. n. 102 del 4 maggio 2011). L’atto non contiene in realtà la disciplina della materia in questione, ma più semplicemente rinvia a due precedenti delibere, la n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 e la 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, disciplinanti, la prima, un analogo evento referendario indetto in Sardegna e, la seconda, la pubblicazione e la diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. È da segnalare che l’Autorità ha fatto riferimento, nel preambolo della delibera, a una fonte atipica di autodisciplina quale il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo. Il codice, la cui obbligatorietà e i cui principi e contenuti basilari sono stati previsti con legge n. 313/2003, di modifica della legge n. 28/2000 per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, è stato adottato dalla stessa Agcom e sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche televisive, per poi essere infine emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni in data 8 aprile 2004, secondo l’iter previsto dalla stessa legge n. 313. Il riferimento al codice si deve al fatto che, ai sensi dell’art. 3, c. 3 del codice, i programmi di comunicazione politica sono collocati secondo orari e cicli a cadenza periodica fissati dall’Autorità medesima. Tale previsione, dunque, rappresenta un’ulteriore attribuzione di competenza, per quanto non proveniente da una fonte legislativa, del potere regolativo dell’Autorità in materia di comunicazione politica.

Inoltre, come stabilito dall’art. 2, comma 5, della legge n. 28, l’Autorità, prima di adottare le delibere in oggetto, ha effettuato le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Una seconda delibera (n. 98/11/CSP, in G.U. n. 89 del 18 aprile 2011) ha riguardato invece la disciplina attuativa in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i quattro referendum popolari abrogativi del 12 e 13 giugno. Anche in questo caso, la disciplina è stata emanata previa la consultazione con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Per entrambe le delibere, la competenza a specificare gli obblighi di comunicazione politica e di parità di accesso durante la campagna elettorale proviene dalla stessa legge istitutiva dell’Agcom, secondo cui «l’Autorità garantisce l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione» (art. 1, comma 6, lett. b), n. 9).

Molto interessante, infine, dal punto di vista del procedimento deliberativo, è l’atto n. 188/11/CONS, in G.U. n. 91 del 20 aprile 2011, recante Approvazione del regolamento riguardante la promozione della produzione e della distribuzione di opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’articolo 44, comma 7, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

La delibera aggiorna la disciplina della materia in oggetto a seguito della previsione contenuta nel decreto legislativo n. 44/2010 circa la necessità di adozione di una disciplina di dettaglio, sostitutiva di quella esistente e coerente con il quadro normativo europeo. Il decreto legislativo, modificando il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ha espressamente imposto all’Autorità di deliberare secondo una procedura di co-regolamentazione con i soggetti interessati. A tal fine, la delibera n. 476/10/CONS ha costituito un tavolo tecnico che elaborasse le proposte di delibera e a cui sono stati invitati a partecipare i fornitori di servizi di media audiovisivi e i produttori audiovisivi, anche attraverso le associazioni di categoria, gli altri soggetti interessati e le istituzioni. Delle proposte avanzate dal tavolo tecnico, la delibera, che reca in allegato la disciplina, si limita a menzionare nel preambolo le principali posizioni espresse.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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