Archivio rubriche 2011

Sent. TAR CALABRIA, sez. I, 3.5.2011, 606

IL TAR Calabria ribadisce che il potere di adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000 presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 9 settembre 2010 , n. 2556). Del resto, il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, pur dopo il suo ampliamento ad opera del d.l. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni in l. n. 125 del 2008, conserva la sua connotazione atipica e residuale, ed è pertanto esercitabile, sussistendone le condizioni, tutte le volte in cui non sia conferito dalla legge il potere di emanare atti tipici, in presenza di presupposti indicati da specifiche normative di settore (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 24 agosto 2010, n. 4876).

 

Sent. TAR SARDEGNA, sez. I, 17.6.2011, n. 605

Poste italiane spa aveva chiuso il servizio postale della frazione Chilivani (frazione del comune di Ozieri con circa 300 abitanti) ed aveva previsto l’apertura di un nuovo ufficio postale in un’altra frazione sempre del medesimo comune.

Il sindaco del comune di Ozieri aveva ingiunto tramite propria ordinanza a Poste Italiane spa la riapertura dell’ufficio postale di Chilivani, in quanto il sindaco riteneva di poter intervenire "a tutela della garanzia della fruibilità per la popolazione della popolosa frazione di Chilivani di un servizio essenziale".

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. II 6 luglio 2011, n. 14903; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. II 12.7.2011, n. 15302; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. II 12.7.2011, n. 15303

Il giudice di pace aveva accolto un ricorso contro un’ordinanza –ingiunzione con la quale il comune di Venezia aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 35 del “regolamento comunale canone autorizzatorio per l’installazione dei mezzi pubblicitari” che vieta di effettuare pubblicità su impianti di grande formato (cosiddetti poster - tir).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. lav. 25.7.2011, n. 16190

La sezione lavoro ribadisce (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. Cass. 23 settembre 2009 n. 20535 e Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161) che il requisito previsto dall'art. 366, n. 6, c.p.c il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena d'inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, per essere assolto, "postula che sia specificato in quale sede processuale il documento è stato prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, allegare dove nel processo è rintracciabile". Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest'ultimo sia un atto prodotto in giudizio, richiede che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi (anche in funzione di quanto dispone l'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), che esso sia prodotto in sede di legittimità.

Sent. TAR LAZIO, sez. II, 25.7.2011, n. 6673

Sono impugnati di fronte al TAR Lazio gli atti sindacali di nomina della giunta del comune di Roma, in quanto la presenza di un solo assessore di sesso femminile non garantirebbe il rispetto del parametro dell’equilibrio di genere, equilibrio imposto dagli artt. 3 e 51 della Costituzione e dall’art. 5, comma terzo dello statuto del Comune di Roma.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. III 16.6.2011, n. 13172

L’art. 71 dello statuto provinciale de L'Aquila prevede che: "la competenza a proporre azioni e a resistere in giudizio, nonché il potere di conciliare e transigere spettano ai dirigenti. Il regolamento di organizzazione può stabilire i casi in cui i dirigenti dovranno sentire il parere, non vincolante, della Giunta Provinciale, qualora il Presidente, nelle sue funzioni di indirizzo complessivo, ritenga che la questione oggetto della causa sia di rilevante interesse strategico per il governo dell'Ente".

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 19.5.2011, n. 11085

La sezione tributaria riafferma (vedi già sent. Cass. civ., sez. trib. 17.2.2010, n. 3731 nel numero 2/ 2010 di questa Rivista; Cass. civ., sez. trib. 27.10.2010, nn. 26166, 26167 e 26168 nel numero 1/2011 e Cass. civ., sez. trib 9.3.2011, n. 5654 nel numero 2/2011) che in tema di contenzioso tributario, “nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello statuto”.

La sezione tributaria riafferma (già Cass. 1341/2010) ) che "il potere del dirigente di rappresentare il comune in giudizio, nel settore di sua competenza (nella specie, tributi) era già riconosciuto, nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, allorché lo statuto comunale (od anche il regolamento, se ad esso lo statuto faccia rinvio in materia) affida al dirigente medesimo detto potere.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 4.1.2011

Qualora lo statuto o anche il regolamento (nel caso che lo statuto contenga un espresso rinvio alla normativa regolamentare) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente dell’ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.

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Osservatorio sulle fonti

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