Archivio rubriche 2012

Il Senato approva, con modificazioni, il disegno di legge, già approvato dalla Camera, recante le nuove norme generali sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea (3/2012)

XVI leg., A.S. 2646, approvato, con modificazioni, il 23 ottobre 2012

A.S. 2646

Motivi della segnalazione

Il 23 ottobre 2012 il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge, già approvato dalla Camera, recante le nuove Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea (A.S. 2646).

Scopo del disegno di legge, il quale peraltro va ad abrogare la c.d. legge Buttiglione (l. 4 febbraio 2005, n. 11) che attualmente regola la materia, è quello di disciplinare il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell’Unione europea e di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica (per una descrizione dei principali istituti contenuti nel disegno di legge che vanno ad incidere sul ruolo del Parlamento nella fase di predisposizione degli atti dell’Unione europea, cfr. in questa Rubrica dell’Osservatorio Numero 2, Anno 2012 la scheda "La Commissione Affari costituzionali del Senato riprende l’esame del disegno di legge recante nuove Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea che disciplinano, tra l’altro, la partecipazione delle Camere e dei Consigli regionali alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà"). In particolare, il disegno di legge introduce nel nostro ordinamento per la prima volta a livello legislativo dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona gli istituti della partecipazione delle Camere (art. 8) e delle assemblee, dei consigli regionali e delle provincie autonome (art. 25) alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui al Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, la cui regolamentazione è oggi affidata alla prassi o a specifiche pronunce degli organi parlamentari.

Le principali novità introdotte nel corso dell’esame al Senato con riguardo alla c.d. fase ascendente, che si ritiene opportuno segnalare in questa sede, sono le seguenti: si dispone che il Governo sia chiamato ad informare tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell’Unione europea che prevedano l’introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica e che il Governo assicuri che la posizione rappresentata dall’Italia in fase di negoziazione di tali accordi tenga conto degli indirizzi adottati dalle Camere (art. 5); si introduce uno specifico articolo disciplinante il dialogo politico con le istituzioni dell’Unione europea ai sensi del quale sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base ai Protocolli n. 1 e n. 2 allegati al Trattato di Lisbona, «le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell’Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee», tenendo conto di «eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell’articolo 25» (art. 9); è aumentato da 20 a 30 giorni il termine a disposizione delle Regioni e delle Province autonome per trasmettere osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti e sugli atti dell’Unione europea nonché il termine a disposizione della Conferenza Stato-Regioni per esprimersi ove il Governo ponga una riserva di esame in sede di Consiglio dell’Unione europea (art. 24, commi 3 e 5); si introduce un canale diretto per le assemblee e i consigli regionali per far pervenire al Parlamento le proprie osservazioni circa la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, mentre la versione del disegno di legge approvata dalla Camera prevedeva a tale scopo la mediazione della Conferenza Stato-Regioni (art. 25).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633