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La Camera ed il Senato si esprimono sui raccordi parlamentari con l’UE e sull’applicazione del principio di sussidiarietà, in attesa dell’approvazione definitiva delle nuove norme generali sulla partecipazione dell’Italia all’UE (3/2012)

Introduzione

1. Nel quadrimestre esaminato (giugno 2012 - ottobre 2012) si segnalano in particolare, da un lato, i documenti finali della XIV Commissione Politiche dell’UE della Camera dei deputati e la risoluzione della 14ª Commissione Politiche dell’UE del Senato su due relazioni della Commissione europea per l’anno 2011: la Relazione "Legiferare meglio" e la Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (cfr. infra la scheda "La Camera ed il Senato si esprimono sulla funzionalità dei raccordi parlamentari con l’UE e sui metodi di applicazione del principio di sussidiarietà"); dall’altro, l’approvazione, con modificazioni, da parte del Senato del disegno di legge, già approvato dalla Camera, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione ed all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea nonché abrogazione della l.n. 11/05 (cfr. infra la scheda "Il Senato approva, con modificazioni, il disegno di legge, già approvato dalla Camera, recante le nuove norme generali sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea").

Nei due documenti e nella risoluzione citati, le Commissioni di Camera e Senato segnalano alcuni profili problematici generali, da un lato, sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte delle istituzioni UE, dall’altro, sui raccordi parlamentari tra l’Italia e l’UE. Si tratta di un’occasione preziosa per riflettere in questa sede sui metodi di applicazione dei primi e sulla funzionalità dei secondi.

Il disegno di legge approvato, con modificazioni, dal Senato il 23 ottobre 2012 (recante le nuove Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea (A.S. 2646) ed il quale, tra l’altro, va ad abrogare la c.d. legge Buttiglione) appare invece particolarmente meritevole di menzione in questa sede in quanto volto, tra l’altro, ad introdurre nel nostro ordinamento per la prima volta a livello legislativo dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona gli istituti della partecipazione delle Camere (art. 8) e delle assemblee, dei consigli regionali e delle provincie autonome (art. 25) alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui al Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, la cui regolamentazione è oggi affidata alla prassi o a specifiche pronunce degli organi parlamentari. 

2. Nel periodo esaminato merita altresì di essere menzionata la conferma della prassi, seguita dal Governo in vista del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, di intervenire alle Camere al fine di recepire gli indirizzi politici in vista di un vertice europeo, come già avvenuto in passato in vista di rilevanti vertici europei (cfr. in questa Rubrica dell’Osservatorio Numero 1, Anno 2012 la scheda "La Camera ed il Senato approvano le mozioni sulla politica europea dell’Italia in vista del Consiglio europeo di Bruxelles del 30 gennaio 2012"). Tale prassi sembra peraltro trovare una sua codificazione proprio nel disegno di legge sopra citato, nel cui art. 5 si dispone che il Governo sia chiamato ad informare tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell’Unione europea che prevedano l’introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria, o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica, e che il Governo assicuri che la posizione rappresentata dall’Italia in fase di negoziazione di tali accordi tenga conto degli indirizzi adottati dalle Camere.

 

 

Osservatorio sulle fonti

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