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AEEG: Consiglio di Stato e potestà regolamentare (2/2012)

Aeeg: conferme e puntualizzazioni del Consiglio di Stato sui caratteri distintivi della potestà regolamentare in materia di distribuzione del gas naturale, sulle condizioni di compatibilità di tali caratteri con il principio di legalità, e sui limiti del sindacato giurisdizionale sull'esercizio di tale potestà

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza del 2 maggio 2012, n. 2521, ha avuto modo di ribadire e, al tempo stesso, precisare, una serie di posizioni e di orientamenti ormai da tempo maturati nella giurisprudenza del giudice amministrativo di secondo grado in tema di caratteri distintivi della potestà regolamentare in materia di distribuzione del gas naturale, in tema di condizioni di compatibilità di tali caratteri con il principio di legalità, e in tema di limiti del sindacato giurisdizionale sull'esercizio di tale potestà.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunziarsi in seconda istanza su quattro sentenze del TAR Lombardia, con le quali erano state decise altrettante controversie aventi ad oggetto molteplici aspetti della normativa in materia di modalità di regolazione tariffaria nel settore in questione dettata dalla deliberazione dell'Aeeg 22 dicembre 2008 – ARG/gas 159/08, recante il «Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2009-2012 (TUDG)», nonché dalle successive delibere modificative e integrazione della medesima.

Ebbene, nell'occasione il Consiglio di Stato si è pronunziato sui vari motivi di ricorso formulando preliminarmente talune considerazioni di carattere generale inerenti proprio ai tre ordini di profili problematici sopra accennati: considerazioni attraverso le quali, d'altra parte, posizioni e orientamenti già da tempo manifestati in materia hanno trovato un'ulteriore e, talora, ancor più esplicita e motivata conferma.

In primo luogo, infatti, si è sottolineata la particolare ampiezza della potestà regolamentare nel settore, facendosi esplicitamente riferimento alla ben nota nozione di "poteri impliciti", e giustificandola peraltro essenzialmente con la connotazione fortemente tecnica del settore medesimo, e con la conseguente necessità di rinnovare frequentemente i contenuti della relativa disciplina normativa.

Al riguardo, appunto, si afferma testualmente:

«Nel caso degli atti regolamentari la legge [...] normalmente non indica nei dettagli il loro contenuto. La parziale deroga al principio di legalità sostanziale si giustifica in ragione dell'esigenza di assicurare il perseguimento dei fini che la stessa legge predetermina: il particolare tecnicismo del settore impone, infatti, di assegnare alle Autorità il compito di rivedere e adeguare costantemente il contenuto delle regole tecniche all'evoluzione del sistema. Una predeterminazione legislativa rigida sarebbe di ostacolo al perseguimento di tali scopi: da qui la conformità a Costituzione, in relazione agli atti regolatori in esame, dei poteri impliciti».

In secondo luogo, si è ulteriormente ribadita la posizione, ormai da tempo espressa, secondo cui una simile ridotta incidenza della legge nella disciplina legislativa sostanziale della materia dovrebbe comunque essere adeguatamente compensata attraverso l'applicazione agli atti normativi dell'Autorità del principio del giusto procedimento.

Al riguardo, infatti, così si afferma:

«La dequotazione del principio di legalità sostanziale [...] impone [...] il rafforzamento del principio di legalità procedimentale che si sostanzia, tra l'altro, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore al procedimento di formazione degli atti regolamentari».

In terzo luogo infine, evocandosi il tradizionale orientamento giurisprudenziale sui poteri di controllo del giudice amministrativo sulla valutazioni tecniche della pubblica amministrazione, e coniandosi peraltro ex novo, in proposito, l'espressione "ragionevolezza tecnica", si è precisato che le valutazioni tecniche operate dall'Autorità nell'esercizio della potestà regolamentare sono soggette ad un sindacato giurisdizionale da effettuarsi sotto l'esclusivo profilo della ragionevolezza.

Al riguardo, infatti, si è così affermato:

«Gli atti dell'Autorità [...] sono normalmente espressione di valutazioni tecniche e conseguentemente suscettibili di sindacato giurisdizionale, in applicazione di criteri intrinseci al settore che viene in rilievo, esclusivamente nel caso in cui l'Autorità abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con quello che può essere definito principio di ragionevolezza tecnica. Non è sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito meramente opinabile. Non è consentito, infatti, al giudice amministrativo - in attuazione del principio costituzionale della separazione dei poteri – sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dall'Autorità. In definitiva, è, pertanto, necessario che le parti interessate deducano l'esistenza di specifiche figure sintomatiche dell'eccesso di potere mediante le quali dimostrare che la determinazione assunta dall'Autorità si pone in contrasto con il suddetto principio di ragionevolezza tecnica».

 

Osservatorio sulle fonti

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