Archivio rubriche 2012

Nel giugno del 2012, è stato pubblicato nel sito dell'istituto il Programma dell'attività normativa dell'Area Vigilanza per l'anno 2012, definito ai sensi dell'art. 2 del «Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262», regolamento adottato il 24 marzo 2010, e a suo tempo segnalato nel n. 2/2010 di questa rivista.

Aeeg: conferme e puntualizzazioni del Consiglio di Stato sui caratteri distintivi della potestà regolamentare in materia di distribuzione del gas naturale, sulle condizioni di compatibilità di tali caratteri con il principio di legalità, e sui limiti del sindacato giurisdizionale sull'esercizio di tale potestà

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza del 2 maggio 2012, n. 2521, ha avuto modo di ribadire e, al tempo stesso, precisare, una serie di posizioni e di orientamenti ormai da tempo maturati nella giurisprudenza del giudice amministrativo di secondo grado in tema di caratteri distintivi della potestà regolamentare in materia di distribuzione del gas naturale, in tema di condizioni di compatibilità di tali caratteri con il principio di legalità, e in tema di limiti del sindacato giurisdizionale sull'esercizio di tale potestà.

Nei primi mesi del 2011, la Consob aveva avviato un'opera di revisione complessiva della propria normativa regolamentare sia in materia di emittenti che in materia di mercati, volta a razionalizzare tale normativa così come a favorire l'accesso al mercato per imprese e risparmiatori.

In tale prospettiva la Commissione istituiva preliminarmente tre "Tavoli di lavoro", finalizzati alla concertazione con i rappresentanti delle imprese e dei risparmiatori, nonché con le altre Autorità, e aventi rispettivamente per oggetto: 1) la concorrenza fra sistema di regole e vigilanza; 2) il funding delle banche; 3) la semplificazione regolamentare del mercato finanziario italiano.

Nel periodo di riferimento l'AEEG ha adottato, tra le altre, quattro importanti deliberazioni.

Con la prima delibera, approvata il 27 ottobre 2011, recante Attuazione dell'articolo 20 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (ARG/elt 149/11), l'Autorità ha determinato le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica; ha aggiornato i provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta; ha determinato le modalità con le quali sono remunerate le attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete; ha infine aggiornato ed integrato i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica. Tale delibera, per la quale l'Autorità ha svolto consultazioni con i soggetti interessati (DCO 25/11), è stata adottata in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Dell'esito della consultazione si dà conto nella delibera in oggetto, che riporta analiticamente le posizioni delle parti coinvolte.

Con la sentenza della sesta sezione 31 ottobre 2011, n. 5817, il Consiglio di Stato ha riconosciuto alla Consob la natura di autorità amministrativa indipendente, affermando appunto testualmente che essa, «dotata di poteri di regolamentazione del mercato dei valori mobiliari, dotata degli elementi caratterizzanti e degli indici rivelatori delle a.a.i, [...] rientra a pieno titolo nel novero delle autorità amministrative indipendenti». Con ciò, il Consiglio di Stato non ha fatto altro che ribadire in sede giurisdizionale quanto aveva già avuto avuto modo di affermare, in sede consultiva, nel parere dell'Adunanza generale, 6 maggio 2011, n. 1721.

Con la sentenza della sesta sezione 30 dicembre 2011, n. 7001, il Consiglio di Stato ha riconosciuto all'Isvap la natura di autorità amministrativa indipendente, affermando appunto testualmente che, fra le autorità indipendenti, «è dato ricomprendere l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP, in quanto, per la sua autonomia (specie organizzativa, contabile e gestionale) e per la sua funzione esterna di vigilanza del settore assicurativo in attuazione dell'ordinamento, agisce in posizione di neutralità e a tutela dell'interesse generale per la stabilitàò del mercato e la trasparenza e correttezza dell'offerta». Con ciò, dunque, il Consiglio di Stato non ha fatto altro che ribadire in sede giurisdizionale quanto aveva già precedentemente aveva avuto modo di affermare, in sede consultiva, nel parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 febbraio 2005, affare n. 11603/2004.

Osservatorio sulle fonti

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