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Regolamento (UE) n. 423/2012 (2/2012)

Regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (G.U. 2012 l 133, p. 1 ss.)

 Il Regolamento n. 423/2012 fa parte del “pacchetto” di misure adottate dall’Unione europea per far fronte alla situazione di crisi finanziaria e recessione economica.[1] In particolare, tale atto[2] modifica il Regolamento n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione,[3] inserendo un nuovo articolo 36 bis in materia di strumenti di condivisione dei rischi. Nel Preambolo dell’atto si legge che «l’esecuzione dei programmi operativi e dei progetti d'investimento nelle infrastrutture e negli investimenti produttivi in Grecia incontra gravi problemi poiché le condizioni della partecipazione del settore privato e, soprattutto, del settore finanziario sono drammaticamente cambiate in seguito alla crisi economica e finanziaria», e che al fine di alleviare questi problemi, nonché accelerare l’esecuzione dei programmi operativi e dei progetti e sostenere la ripresa economica «gli Stati membri che hanno incontrato o sono stati minacciati da gravi problemi in merito alla loro stabilità finanziaria e che hanno ottenuto un'assistenza finanziaria [attraverso uno dei meccanismi previsti n. 1083/2006] possano dedicare risorse finanziarie dei programmi operativi alla creazione di strumenti di condivisione dei rischi in grado di concedere prestiti o garanzie o altri dispositivi di finanziamento a favore dei progetti e delle operazioni previsti da un programma operativo» (considerando 13 e 14).

Per «strumento di condivisione dei rischi» si intende «uno strumento finanziario che garantisca la copertura totale o parziale di un rischio definito, se del caso, in cambio di una remunerazione pattuita». Gli strumenti di condivisione del rischio vengono stabiliti dalla Commissione attraverso un accordo di cooperazione con la Banca europea degli investimenti (BEI), oppure con organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o enti di diritto privato investiti di compiti di servizio pubblico che offrono garanzie sufficienti ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002,[4] sulla base di termini e condizioni analoghi a quelli applicati alla e dalla BEI. Il considerando 16 del Regolamento giustifica l’apertura a questi ultimi organismi con la necessità di moltiplicare le possibilità di investimento suscettibili di emergere negli Stati membri interessati. L’accordo di cooperazione deve indicare, in particolare, l'importo totale del contributo dell'Unione e le previste modalità in base alle quali sarà reso disponibile; le condizioni del conto fiduciario da stabilirsi a cura dell'organismo esecutivo incaricato; i criteri di ammissibilità per l'utilizzo del contributo dell'Unione; i particolari della precisa condivisione dei rischi (compreso il tasso di indebitamento) da coprire e le garanzie che l'organismo esecutivo incaricato dovrà fornire; il prezzo dello strumento di condivisione dei rischi basato sul margine di rischio e su tutti i costi amministrativi dello strumento da coprire; la procedura di domanda e di approvazione delle proposte di progetto prevista dallo strumento di condivisione dei rischi; il periodo di disponibilità dello strumento di condivisione dei rischi; i requisiti di rendicontazione. L’esecuzione dello strumento di condivisione dei rischi è affidata alla Commissione, nell’ambito nell'ambito della gestione centralizzata indiretta ai sensi degli articoli 54 e 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (cit.). Per partecipare ad uno strumento di condivisione dei rischi, lo Stato membro interessato deve soddisfare una delle condizioni enunciate dall’art. 77, par. 2, lettere a), b) e c), del Regolamento n. 1083/2006 (cit.).[5] Gli Stati membri che intendono beneficiare di uno strumento di condivisione dei rischi devono presentare una richiesta scritta alla Commissione entro il 31 agosto 2013, in modo da consentire l’adozione di una decisione della Commissione sulla partecipazione dello Stato allo strumento entro il 31 dicembre 2013. La richiesta deve contenere fornendo le informazioni necessarie a stabilire il rispetto di una delle condizioni anzidette (e, in particolare, l’indicazione di una decisione del Consiglio o altro atto giuridico che comprovi la condizione di ammissibilità specificata). La richiesta deve anche indicare i programmi (compreso l'elenco dei progetti proposti e il relativo fabbisogno di finanziamento) cofinanziati dal FESR o dal Fondo di coesione e la quota delle dotazioni 2012 e 2013 assegnate a tali programmi che intende destinare allo strumento di condivisione dei rischi. La Commissione può ammettere al finanziamento attraverso lo strumento di condivisione dei rischi solo «i progetti per i quali sia stata adottata una decisione di finanziamento positiva dalla BEI o da organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali o enti di diritto privato investiti di compiti di servizio pubblico».[6]Nella decisione con la quale approva la partecipazione dello Stato membro allo strumento di condivisione dei rischi, la Commissione deve anche specificare il sistema stabilito per garantire che l'importo disponibile sia utilizzato esclusivamente a vantaggio dello Stato membro che ha fornito tale importo nel quadro della sua dotazione finanziaria della politica di coesione, nonché precisare i termini e le condizioni della partecipazione dello Stato membro richiedente allo strumento di condivisione dei rischi, con riferimento, in particolare, alla tracciabilità e contabilità, le informazioni sull'utilizzazione dei fondi, le condizioni di pagamento e i sistemi di monitoraggio e di controllo, la struttura dei costi e delle altre spese amministrative e di gestione, l'elenco indicativo dei progetti ammissibili al finanziamento, e l'importo massimo del contributo dell'Unione che può essere assegnato allo strumento di condivisione dei rischi dalle dotazioni disponibili dello Stato membro, nonché dalle quote per l'attuazione pratica. Da ultimo, il Regolamento precisa che, in ogni caso, gli importi assegnati allo strumento di condivisione dei rischi sono rigorosamente soggetti a un tetto massimo di spesa e non superano il 10 % della dotazione indicativa totale in riferimento al FESR e al Fondo di coesione dello Stato membro richiedente per gli anni 2007-2013. Qualunque importo restituito o importo residuo dopo la conclusione di un'operazione coperta dallo strumento di condivisione dei rischi può essere riutilizzato, su richiesta dello Stato membro interessato, nel quadro dello strumento di condivisione dei rischi, a condizione che lo Stato membro soddisfi ancora una delle condizioni stabilite all'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento 1083/2006 (cit.). Se lo Stato membro non rispetta più una di tali condizioni, l'importo restituito o l'importo residuo è considerato come un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (cit.).

Il Regolamento è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il considerando 23 spiega l’entrata in vigore immediata con riferimento alla «finalità e la natura anti-crisi dello strumento di condivisione dei rischi, (..) nonché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati internazionali e il rallentamento economico che hanno seriamente danneggiato la stabilità finanziaria di vari Stati membri, con la conseguente necessità di una risposta rapida al fine di contrastare l'impatto sull'economia reale, il mercato del lavoro e i cittadini».

 


[1] Si vedano il regolamento n. 407/2010 del Consiglio che ha istituito un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria al fine di preservare la stabilità finanziaria dell'Unione (G.U. 2010 L 118, p. 1), le decisioni di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE (G.U. 2011 L 30, p. 34) e 2011/344/UE (G.U. 2011 L 159, p. 88), con cui è stata concessa assistenza finanziaria rispettivamente all'Irlanda e al Portogallo a norma del regolamento n. 407/2010, le decisioni del Consiglio 2009/102/CE (G.U. 2009 L 37, p. 5) e 2009/459/CE (G.U. 2009 L 150, p. 8), rispettivamente Ungheria e Romania hanno ottenuto l'assistenza finanziaria a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 (G.U. 2002 L 53, p. 1 ss.), nonché il cd. ‘Fiscal Compact Treaty’, di cui è pubblicata in questa stessa Rubrica una scheda di presentazione. 

[2] La cui base giuridica è l’art. 177 TFUE, secondo cui «Fatto salvo l'articolo 178, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi. Sono inoltre definite, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti. Un Fondo di coesione è istituito secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti». 

[3] G.U. 2006 L 2010, p. 25 ss. 

[4] G.U. 2002 L 248, p. 1 ss. 

[5] Ai sensi dell’art. 77, paragrafo 2, del Regolamento n. 1083/2006, come modificato dal Regolamento 1311/2011 (G.U. 2011 L 337, p. 5 ss.), «[i]n deroga all’articolo 53, paragrafo 2, e alla seconda frase dell’articolo 53, paragrafo 4, e ai massimali fissati nell’allegato III, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale sono maggiorati di un importo pari a dieci punti percentuali oltre il tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, senza superare il 100 %, da applicare all’ammontare delle spese ammissibili da ultimo dichiarate in ciascuna dichiarazione di spesa certificata, presentata durante il periodo in cui uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni: a) è messa a sua disposizione un’assistenza finanziaria conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’ 11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, oppure è messa a sua disposizione un’assistenza finanziaria da parte di altri Stati membri della zona euro prima dell’entrata in vigore di tale regolamento; b) è messa a sua disposizione un’assistenza finanziaria a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri; c) è messa a sua disposizione un’assistenza finanziaria conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, dopo la sua entrata in vigore». 

[6] Si veda anche il considerando 20, secondo cui le operazioni prescelte dovrebbero essere costituite da «grandi progetti che siano già stati oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006 o da altri progetti, cofinanziati dal FESR o dal Fondo di coesione e rientranti in uno o più dei loro programmi operativi, che registrino una mancanza di finanziamenti per quanto riguarda i costi di investimento a carico degli investitori privati», ovvero  «operazioni che contribuiscono agli obiettivi del quadro di riferimento strategico nazionale dello Stato membro richiedente e agli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione e che possono, grazie al loro carattere, contribuire a sostenere la crescita e a rafforzare la ripresa economica, previa disponibilità di fondi nell'ambito dello strumento di condivisione dei rischi». 

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