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Regolamento (UE) n. 386/2012 (2/2012)

<<Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (G.U. 2012 l 129, p. 1 ss.)>>

 

Il Regolamento n. 386/2012[1] affida all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (UAMI) alcuni compiti intesi a facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell’Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla direttiva 2004/48/CE (art. 1). Questi compiti consistono, in particolare, nel migliorare la comprensione del valore della proprietà intellettuale, dell’entità e dell’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; accrescere la conoscenza delle migliori prassi del settore pubblico e privato nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale; fornire supporto nel sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; approfondire le competenze di quanti sono preposti a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; affinare la conoscenza di dispositivi tecnici per prevenire e contrastare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità che aiutino a distinguere i prodotti originali da quelli contraffatti; fornire meccanismi che contribuiscono a migliorare, tra le autorità degli Stati membri attive nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, lo scambio online di informazioni sul rispetto di tali diritti, e promuovere la cooperazione con e tra le predette autorità; adoperarsi, in consultazione con gli Stati membri, allo scopo di promuovere la collaborazione internazionale con gli uffici per la proprietà intellettuale di paesi terzi al fine di elaborare strategie e sviluppare tecniche, competenze e strumenti per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (art. 2, par. 1).

Per lo svolgimento di tali compiti, l’UAMI realizza alcune attività, che comprendono la raccolta, analisi, rendicontazione e divulgazione di dati oggettivi, comparabili ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà e le migliori prassi; la sensibilizzazione dei cittadini, attraverso la pubblicazione di resoconti ovvero l’organizzazione di conferenze ed incontri a livello europeo e internazionale; lo sviluppo e l’organizzazione di eventi e programmi di formazione specifici - anche on-line - per i funzionari - anche dei paesi terzi - che operano nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale; lo sviluppo, in collaborazione con gli Stati membri, programmi per la fornitura di assistenza tecnica a paesi terzi (art. 2, par. 2). L’UAMI può anche formulare raccomandazioni alla Commissione in merito a tematiche che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, su richiesta della Commissione (ibid.).

Il Regolamento prevede, inoltre, che nello svolgimento dei compiti sopra elencati l’UAMI organizza, gestisce e supporta gli incontri di esperti, rappresentanti delle autorità e delle parti interessate riuniti sotto il nome di "Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale". Almeno una volta all’anno, l’UAMI deve invitare alle riunioni dell’Osservatorio - affinché partecipino alle attività previste dal Regolamento - rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni degli Stati membri che operano nel settore del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e rappresentanti del settore privato. Rispetto a questi ultimi, è previsto espressamente che essi devono costituire «una compagine ampia, rappresentativa ed equilibrata di enti nazionali e dell’Unione, espressione dei differenti settori economici, inclusi i settori dell’industria creativa, maggiormente colpiti dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o con maggiore esperienza nel contrastarle». Una rappresentanza adeguata deve essere garantita anche alle associazioni di tutela dei consumatori e le piccole e medie imprese nonché gli autori e altri creatori. L’Ufficio deve invitare ciascuno Stato membro ad inviare almeno un rappresentante della sua pubblica amministrazione alle riunioni dell’Osservatorio. Gli Stati membri devono garantire la continuità dei lavori dell’Osservatorio. Inoltre, alle riunioni possono essere invitati, in qualità di partecipanti o di osservatori, membri o altri rappresentanti del Parlamento europeo o rappresentanti della Commissione (art. 4). Il programma delle riunioni dell’Osservatorio e, più in generale, il programma di lavoro annuale dello UAMI nella materia della protezione dei diritti di proprietà intellettuale è redatto dall’ufficio stesso conformemente alle politiche e priorità dell’Unione in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e in collaborazione con i rappresentanti dell’Osservatorio (art. 7).

Il Regolamento prevede anche alcuni obblighi di informazione a carico degli Stati membri e dei rappresentanti del settore privato che si riuniscono nell’Osservatorio (art. 5), e precisa che l’Ufficio deve garantire in ogni momento che le attività affidategli dal Regolamento sono finanziate ricorrendo a mezzi propri (art. 3).

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro il 6 giugno 2017 la Commissione deve adottare - previa consultazione dell’UAMI, gli Stati membri e i rappresentanti riuniti nell’Osservatorio - una relazione in cui accerta l’applicazione del Regolamento, con particolare riferimento all’impatto del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sul mercato interno. La relazione deve essere trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, e deve formare oggetto di un’ampia consultazione tra le parti interessate (art. 8).  



[1] La base giuridica del Regolamento è costituita dagli articolo 114 e 118 TFUE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni. 

Osservatorio sulle fonti

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