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UE - PANORAMICA SULLO STADIO RAGGIUNTO DALLE PROCEDURE DI INFRAZIONE APERTE NEI CONFRONTI DELL'ITALIA (2/2013)

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell'Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell'ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l'invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l'invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente. La lettera di addebito circoscrive la materia del contendere, cosicché, nell'ipotesi in cui la Commissione decida di proseguire nell'iniziativa, l'oggetto della procedura non può essere ulteriormente ampliato. Allo Stato interessato è assegnato un termine per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE). Valutate tali osservazioni ovvero decorso vanamente il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all'inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato non si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest'ultima può deferire il caso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, avviando in tal modo la fase «contenziosa» della procedura (art. 258.2 TFUE). Se la Corte di Giustizia riconosce - la natura della sentenza che accerta l'infrazione è, infatti, meramente dichiarativa - che lo Stato membro in questione è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto UE, a tale Stato è fatto divieto di applicare le disposizioni dichiarate in contrasto con il Trattato, mentre, se del caso, esso dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto UE (art. 260.1 TFUE). Di regola, tali provvedimenti non sono indicati dalla sentenza, ma spetta invece allo Stato membro inadempiente individuare le misure necessarie più appropriate. L'esecuzione deve iniziare immediatamente e deve concludersi nel più breve tempo possibile.

In caso di mancata esecuzione, la Commissione può avviare una seconda procedura di infrazione, secondo quanto previsto dall'art. 260.2 TFUE, che si rifà sostanzialmente alla disciplina della prima procedura di infrazione, ma che ha come oggetto la violazione dell'obbligo di eseguire la sentenza. Dunque, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni, può formulare un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza e, se il termine fissato nel parere scade senza che lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure, la Commissione potrà nuovamente adire la Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona ha tuttavia previsto, in questa seconda procedura, la possibilità per la Commissione di adire direttamente la Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, senza necessità di emettere previamente il parere motivato. In questa seconda azione, la Commissione precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità da versare (all'Unione) da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguate alle circostanze. Per calcolare l'entità della somma, la Commissione fa riferimento ad una serie di parametri riportati nella comunicazione SEC[2005]1658. La proposta della Commissione non vincola tuttavia la Corte di giustizia, che può stabilire una somma sia superiore che inferiore, che peraltro viene calcolata con riferimento a parametri parzialmente diversi, quali la durata dell'infrazione, la sua gravità e la capacità finanziaria dello Stato inadempiente. Un'ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso del ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell'omessa comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» (art. 260.3 TFUE). In questo caso, la somma proposta dalla Commissione vincola la Corte di giustizia, nel senso che costituisce per quest'ultima un tetto massimo. Sebbene l'ipotesi appena considerata sia molto specifica, essa è tuttavia rilevante nella prassi, poiché un numero significativo di inadempimenti riguarda proprio l'omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

Di seguito, si riporta una sintetica panoramica delle procedure d'infrazione pendenti nei confronti dell'Italia, suddivise per stadio, con aggiornamento alla seduta del 30 giugno 2013. Chiudono la panoramica le sentenze pronunciate nelle cause C-613/11, C-345/12, e C-312/11, rispettivamente il 21 marzo, 13 giugno e 4 luglio 2013, in cui la Corte di giustizia ha constatato una violazione del diritto UE da parte della Repubblica italiana.

Seduta del 21.03.2013

Messe in mora ex art. 258 TFUE

• 2012/2210 - Trasporti - Non corretto recepimento della direttiva 2008/106/CE (codice STCW)concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Istituti Nautici - Carenze di addestramento e abilitazione della gente di mare-formazione e rilascio dei brevetti.

• 2013/146 - Ambiente - Mancato recepimento della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

• 2013/147 - Salute - Mancato recepimento della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

• 2013/148 - Ambiente - Mancato recepimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

• 2013/149 - Ambiente - Mancato recepimento della direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo.

• 2013/150 - Ambiente - Mancato recepimento della direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio.

Ricorso alla Corte di giustizia ex art. 258 TFUE

• 2011/4021 - Ambienti - Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la direttiva discariche (direttiva 1999/31/CE).

Seduta del 25.04.2013

Messe in mora ex art. 260 TFUE

• 2013/4020 - Comunicazioni - Non corretta attuazione della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (cd. direttiva autorizzazioni).

• 2013/2022 - Ambiente - Non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche.

• 2013/2027 - Fiscalità e dogane - Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker" che traggono reddito sul territorio nazionale - Violazione del diritto UE.

Ricorso alla Corte di giustizia ex art. 258 TFUE

• 2011/2231 - Salute - Non corretta applicazione della direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole.

Seduta del 29.05.2013

Parere motivato ex art. 258 TFUE

• 2011/4185 - Lavoro e affari sociali - Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro - Violazione del diritto UE.

Messe in mora ex art. 258 TFUE

• 2013/2069 - Trasporti - Diritti di decollo e atterraggio differenziati per i voli intra-UE ed extra-UE presso gli aeroporti italiani - Violazione della direttiva 2009/12/CE e dell'accordo aereo UE-USA e UE-Svizzera

• 2013/228 - Giustizia - Mancato recepimento della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

• 2013/229 - Ambiente - Mancato recepimento della direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto.

• 2013/230 - Salute - Mancato recepimento della direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione, del 2 agosto 2012, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico.

• 2013/231 - Salute - Mancato recepimento della direttiva 2012/40/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

• 2013/232 - Salute - Mancato recepimento della direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica di talune rubriche dell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

• 2013/233 - Affari interni - Mancato recepimento della direttiva 2012/47/UE della Commissione, del 14 dicembre 2012, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

• 2011/2098 - Lavoro e affari sociali - Violazione della Direttiva 93/103/CE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca.

• 2011/4163 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento - Violazione delle direttive 2006/123/CE (cd. direttiva servizi) e 36/2005/CE in materia di prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia dei brevetti 2013/2069.

Seduta del 30.06.2013

Pareri motivati ex art. 258 TFUE

• 2013/0043 - Fiscalità e dogane - Mancato recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

Messe in mora ex art. 258 TFUE

• 2013/2092 - Agricoltura - Regime delle quote latte - Ritardo nel recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia - Violazione del diritto UE.

• 2013/4117 - Lavoro e affari sociali - Non corretto recepimento della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

• 2013/2074 - Trasporti - Non corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

• 2013/4122 - Trasporti - Non corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Mancate risposte dell'ENAC alle denunce dei passeggeri.

• 2013/4115 - Trasporti - Non corretto recepimento della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali, in relazione alle tasse d'imbarco in vigore presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 marzo 2013 nella causa C-613/11, Commissione europea c. Repubblica italiana.

Oggetto: Aiuti di Stato - Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 5 della decisione 2008/92/CE della Commissione, del 10 luglio 2007, relativa ad un regime di aiuti di Stato dell'Italia a favore del settore della navigazione in Sardegna - Requisito di un'esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni della Commissione - Insufficienza della procedura di recupero dell'aiuto illecito di cui trattasi

La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l'aiuto di Stato dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dall'articolo 1 della decisione 2008/92/CE della Commissione, del 10 luglio 2007, G.U.UE 2008, L 29, p. 24, relativa ad un regime di aiuti di Stato dell'Italia a favore del settore della navigazione in Sardegna, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 5 della predetta decisione.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 giugno 2013 nella causa C-345/12, Commissione europea c. Repubblica italiana.

Oggetto: Non corretto/tempestivo recepimento direttiva 2002/91/CE - Rendimento energetico nell'edilizia - Articoli 7, paragrafi 1 e 2, 9, 10 e 15, paragrafo 1

La Repubblica italiana, non avendo previsto l'obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico in caso di vendita o di locazione di un immobile, conformemente agli articoli 7 e 10 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, e avendo omesso di notificare alla Commissione europea le misure di recepimento dell'articolo 9 della direttiva 2002/91, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 10 di detta direttiva, nonché 15, paragrafo 1, della medesima, letti in combinato disposto con l'articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 luglio 2013 nella causa C-312/11, Commissione europea c. Repubblica italiana.

Oggetto: Direttiva 2000/78/CE - Articolo 5 - Istituzione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Disabili - Provvedimenti di trasposizione insufficienti

La Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

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