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UE - Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2013 sul rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo (2/2013)

Si riporta di seguito il testo della Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2013 intesa a rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo. La Raccomandazione si muove nel solco delle nuove disposizioni introdotte dal Trattato di Lisbona allo scopo di rafforzare il principio democratico nell'Unione e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica della stessa, attraverso l'esercizio dei diritti politici. Nel nono considerando si evidenzia appunto che «[i]ntensificare la connessione dei cittadini con il processo democratico dell'Unione è il corollario necessario di una più stretta integrazione istituzionale».

A tal fine, si raccomanda, in particolare, agli Stati membri di promuovere e semplificare la diffusione all'elettorato delle informazioni sui collegamenti tra partiti nazionali e partiti politici europei, prima e durante le elezioni del Parlamento europeo, anche tramite l'indicazione di tali collegamenti sulle schede elettorali. La Commissione esorta poi i partiti nazionali che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo a rendere nota agli elettori la loro affiliazione ad un partito europeo, indicandola in tutto il materiale utilizzato nella campagna elettorale, nelle comunicazioni e trasmissioni televisive di argomento politico. Inoltre, i partiti politici nazionali ed europei dovrebbero rendere noto il candidato alla presidenza della Commissione prima delle elezioni del Parlamento europeo, e diffondere adeguata informazione ai cittadini sul candidato ed i suo programma.

Si raccomanda poi agli Stati membri di individuare una data elettorale comune, in cui i seggi chiudano tutti alla stessa ora. Attualmente, le elezioni del Parlamento europeo si svolgono su un periodo di vari giorni, essendo organizzate in date diverse nei vari Stati membri, e gli orari di chiusura variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro. Si evidenzia, inoltre, che gli Stati membri dovrebbero istituire un'autorità di contatto unica responsabile dello scambio di dati sugli elettori, e che ciascuno Stato membro dovrebbe tenere in considerazione le modalità elettorali degli altri, in modo tale da rendere possibile, attraverso i mezzi elettronici indicati nell'allegato della Raccomandazione, lo scambio efficiente delle informazioni relative agli elettori tra lo Stato di residenza e quello di origine (ossia, tutti i dati personali rilevanti che possono essere necessari per consentire alle autorità dei rispettivi Stati membri d'origine di identificare gli elettori).

 

Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2013 sul rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo

(2013/142/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) Secondo l'articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo, in modo da assicurare il controllo democratico e la responsabilità in sede decisionale.

(2) Secondo l'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.

(3) Il trattato di Lisbona potenzia il ruolo politico dei cittadini dell'UE stringendo solidi legami tra i cittadini, promuove l'esercizio dei loro diritti politici e la vita democratica dell'Unione.

(4) Rafforzare la legittimità democratica del processo decisionale dell'UE avvicinandolo ai cittadini è particolarmente importante in considerazione degli interventi necessari a livello dell'UE per affrontare la crisi finanziaria e del debito sovrano.

(5) Nella comunicazione del 28 novembre 2012 intitolata "Piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita — Avvio del dibattito europeo" [1], la Commissione ha sottolineato l'esigenza di accrescere la legittimità democratica e la responsabilità in quanto elementi necessari di qualsiasi riforma dell'Unione europea.

(6) L'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea attribuiscono un ruolo chiave ai partiti politici europei, sottolineandone il contributo alla formazione di una coscienza politica europea e all'espressione della volontà politica dei cittadini dell'Unione.

(7) Per consentire ai partiti politici europei di compiere pienamente la loro missione, il 12 settembre 2012 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee [2], per far sì che i partiti politici europei possano fruire di uno status più visibile e un sistema di finanziamento più flessibile, trasparente ed efficiente. La Commissione propone inoltre che, nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, i partiti politici europei siano tenuti ad adottare tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell'Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici nazionali e i partiti politici europei. Una volta adottato, il nuovo regolamento abrogherebbe e sostituirebbe il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo [3].

(8) Un collegamento trasparente tra i partiti nazionali che i cittadini dell'UE votano e i partiti politici europei cui i partiti nazionali sono collegati consentirebbe ai partiti europei di esprimere più direttamente la volontà dei cittadini e avrebbe un impatto significativo sulla trasparenza del processo decisionale dell'UE.

(9) Rafforzare ulteriormente la trasparenza delle elezioni del Parlamento europeo contribuirà a meglio riflettere la maggiore incisività del ruolo e dei poteri del Parlamento europeo acquisiti con il trattato di Lisbona. Intensificare la connessione dei cittadini con il processo democratico dell'Unione è il corollario necessario di una più stretta integrazione istituzionale.

(10) Misure supplementari accrescerebbero la visibilità dei partiti politici europei durante tutto il processo elettorale, dalla campagna alle urne, consentendo loro di colmare efficacemente il divario tra la politica e i cittadini dell'Unione e completando l'obbligo d'informazione che incomberà ai partiti politici, secondo la proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee redatta dalla Commissione.

(11) È già prassi consolidata in vari Stati membri, per alcuni o tutti i partiti politici, indicare sulla scheda delle elezioni al Parlamento europeo l'affiliazione a un partito politico europeo. Per assicurare la visibilità dei partiti politici europei durante tutto il processo elettorale, è importante che tutti gli Stati membri incoraggino e semplifichino la diffusione all'elettorato delle informazioni sui collegamenti tra partiti nazionali e partiti politici europei. Per aumentare ulteriormente la trasparenza delle elezioni del Parlamento europeo, rafforzando nel contempo la responsabilità dei partiti politici che partecipano al processo elettorale europeo e la fiducia degli elettori in esso, ciascun partito nazionale dovrebbe rendere pubblica la sua affiliazione a un determinato partito politico europeo prima delle elezioni. A parte le varie manifestazioni di partito, come i congressi, le campagne elettorali dei partiti nazionali sono infatti il mezzo più adatto ed efficiente per render noti tali collegamenti dando loro forte visibilità.

(12) La decisione n. 1093/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [4] ha dichiarato il 2013 l'Anno europeo dei cittadini. L'ulteriore potenziamento del potere dei cittadini nelle elezioni del Parlamento europeo è un importante progresso che si compirà quest'anno.

(13) Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo a norma della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea, tenendo conto delle modalità previste nella dichiarazione n. 11 del trattato di Lisbona. Secondo tali procedure, nell'elezione del presidente della Commissione occorre tener conto delle elezioni del Parlamento europeo e avviare le opportune consultazioni tra Consiglio europeo e Parlamento europeo. Queste disposizioni riflettono il ruolo più incisivo del Parlamento europeo nella designazione del presidente della Commissione e il rilievo che l'esito delle elezioni del Parlamento europeo ha nel processo.

(14) Nella risoluzione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014 [5], il Parlamento esorta i partiti politici europei a nominare i candidati alla presidenza della Commissione, dichiarando che si aspetta che tali candidati svolgano un ruolo guida nell'ambito della campagna elettorale parlamentare, in particolare presentando personalmente il loro programma in tutti gli Stati membri dell'Unione. La risoluzione sottolinea il ruolo più incisivo che le elezioni del Parlamento europeo svolgono nell'elezione del presidente della Commissione.

(15) Nella comunicazione del 28 novembre 2012 intitolata "Piano per un'unione economica e monetaria autentica e approfondita — Avvio del dibattito europeo", la Commissione ha rilevato che affidare ai partiti politici, nell'ambito delle elezioni europee del 2014, il compito di nominare i candidati alla presidenza della Commissione è una misura fondamentale per favorire l'affermarsi di una vera e propria sfera politica europea.

(16) È quindi opportuno sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al ruolo cruciale del loro voto nel determinare chi sarà il presidente della Commissione e in merito ai candidati a tale ufficio, sostenuti dai partiti che essi votano nelle elezioni del Parlamento europeo.

(17) Se nell'ambito delle elezioni europee i partiti politici europei e i partiti nazionali rendono noti i rispettivi candidati alla carica di presidente della Commissione nonché i programmi dei candidati, si renderà concreto e visibile il collegamento tra il voto individuale del cittadino dell'Unione per un partito politico alle elezioni europee e il candidato alla presidenza della Commissione sostenuto da quel partito. Ciò aumenterebbe la legittimità del presidente della Commissione, la responsabilità della Commissione nei confronti del Parlamento europeo e dell'elettorato europeo e, più in generale, la legittimità democratica dell'intero processo decisionale dell'UE. Le trasmissioni radiotelevisive di argomento politico aiutano l'elettorato a scegliere con cognizione di causa: è pertanto opportuno che i partiti politici nazionali se ne avvalgano per render noto quale candidato alla carica di presidente della Commissione appoggiano e il relativo programma.

(18) Le elezioni del Parlamento europeo si svolgono attualmente su un periodo di vari giorni, in quanto sono organizzate in date diverse nei vari Stati membri. Una data elettorale europea comune in cui i seggi chiudano tutti contemporaneamente rifletterebbe meglio la partecipazione comune dei cittadini in tutta l'Unione e rientrerebbe nel quadro della democrazia rappresentativa sulla quale si fonda l'UE.

(19) I cittadini dell'Unione hanno il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro in cui scelgono di vivere in occasione delle elezioni al Parlamento europeo, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del TFUE attuato dalla direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini [6].

(20) La direttiva 93/109/CE istituisce un meccanismo di scambio d'informazioni volto ad accertare che i cittadini non possano votare né essere eleggibili in più di uno Stato membro nelle stesse elezioni.

(21) Dalle diverse relazioni che la Commissione ha redatto sull'applicazione della direttiva 93/109/CE nel corso degli anni [7], e da ultimo dalla relazione del 2010 sulla valutazione delle elezioni europee del 2009 [8], sono emerse carenze nel funzionamento del meccanismo inteso a evitare votazioni e candidature multiple. Tali carenze sono dovute in particolare all'insufficienza di dati personali che, a norma della direttiva, lo Stato membro di residenza notifica allo Stato membro d'origine del cittadino dell'Unione e ai calendari elettorali differenti negli Stati membri. Di conseguenza, numerosi cittadini dell'Unione, iscrittisi per votare nello Stato membro di residenza, non hanno potuto essere identificati dallo Stato membro d'origine.

(22) Alcune misure, emerse da consultazioni intense con gli esperti degli Stati membri e basate sulle buone prassi riconosciute in questo contesto, sono riuscite a risolvere alcune di queste carenze in modo da migliorare il funzionamento del meccanismo per le elezioni europee del 2014 e ridurre l'onere amministrativo che grava sulle autorità nazionali.

(23) La maggioranza degli Stati membri ha già istituito un'autorità di contatto unica per lo scambio di informazioni sugli elettori e sui candidati nel quadro della direttiva 93/109/CE. Il meccanismo diventerebbe nell'insieme più efficiente se tutti gli Stati membri istituissero la suddetta autorità.

(24) Le date di chiusura delle liste elettorali variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro: da due mesi a cinque giorni prima del giorno delle elezioni. Il meccanismo guadagnerebbe in efficienza se gli Stati membri, tenendo conto dei tempi del processo elettorale negli altri Stati membri, trasmettessero le informazioni sugli elettori in tempo per consentire ai rispettivi Stati membri d'origine di applicare le misure del caso nel rispetto delle disposizioni nazionali. Ai fini di una maggiore efficienza del meccanismo, potrebbero migliorare diversi altri aspetti tecnici della trasmissione dei dati: tra questi, l'uso di un formato elettronico comune e di un set di caratteri comune, il modo di trasmissione e il metodo di cifratura applicato per garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

(25) Se gli Stati membri di residenza trasmettessero determinati dati personali supplementari sugli elettori, non espressamente necessari ai sensi della direttiva 93/109/CE, gli Stati membri d'origine potrebbero identificare più efficacemente i propri cittadini sulle liste elettorali. I dati personali che possono rendersi necessari ai fini dell'efficienza del meccanismo variano da uno Stato membro all'altro.

(26) Il trattamento dei dati personali nel quadro del meccanismo di scambio d'informazioni dovrebbe essere conforme alla normativa nazionale che recepisce la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [9],

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SVOLGIMENTO DEMOCRATICO DELLE ELEZIONI

Promuovere e semplificare l'informazione degli elettori circa i collegamenti tra partiti nazionali e partiti politici europei

1. Gli Stati membri dovrebbero promuovere e semplificare la diffusione all'elettorato delle informazioni sui collegamenti tra partiti nazionali e partiti politici europei, prima e durante le elezioni del Parlamento europeo, anche permettendo e incoraggiando l'indicazione di tali collegamenti sulle schede elettorali.

Informare gli elettori circa i collegamenti tra partiti nazionali e partiti politici europei

2. I partiti politici nazionali che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo dovrebbero rendere pubblica la loro affiliazione ai partiti politici europei prima dello scrutinio. I partiti politici nazionali dovrebbero indicare chiaramente la loro affiliazione a un partito politico europeo su tutto il materiale usato nella campagna elettorale, nelle comunicazioni e nelle trasmissioni radiotelevisive di argomento politico.

Sostegno a un candidato alla carica di presidente della Commissione europea

3. I partiti politici europei e nazionali dovrebbero rendere noti, prima delle elezioni del Parlamento europeo, i rispettivi candidati alla carica di presidente della Commissione europea e i relativi programmi.

I partiti politici nazionali dovrebbero assicurare che nelle trasmissioni radiotelevisive di argomento politico, in vista delle elezioni del Parlamento europeo, si informino i cittadini anche in merito al candidato alla presidenza della Commissione europea sostenuto da ciascun partito e al relativo programma.

Data elettorale comune

4. Gli Stati membri dovrebbero concordare una data comune per le elezioni del Parlamento europeo, in cui i seggi elettorali chiudano tutti contemporaneamente.

SVOLGIMENTO EFFICIENTE DELLE ELEZIONI

Autorità di contatto unica

5. Gli Stati membri dovrebbero istituire un'autorità di contatto unica responsabile dello scambio di dati sugli elettori, in attuazione dell'articolo 13 della direttiva 93/109/CE.

Trasmissione dei dati

6. Ciascuno Stato membro dovrebbe tener conto, per quanto possibile, delle modalità elettorali degli altri, in modo che lo Stato membro di residenza possa trasmettere le informazioni sugli elettori in tempo utile per consentire allo Stato membro di origine di adottare le misure necessarie.

Dati supplementari ai fini di un'identificazione più precisa

7. Gli Stati membri di residenza sono invitati a trasmettere, oltre ai dati personali previsti nell'articolo 9 della direttiva 93/109/CE, tutti i dati personali rilevanti che possono essere necessari per consentire alle autorità dei rispettivi Stati membri d'origine di identificare gli elettori.

Mezzi tecnici ai fini della trasmissione sicura ed efficiente dei dati

8. Per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 13 della direttiva 93/109/CE, gli Stati membri devono avvalersi di mezzi elettronici sicuri, indicati nell'allegato. Gli Stati membri trasmettono le informazioni in un unico invio per ciascuno Stato d'origine e provvedono in seguito a comunicare gli eventuali aggiornamenti.

Gli Stati membri e i partiti politici nazionali ed europei sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2013

Per la Commissione

Viviane Reding

Vicepresidente

[1] COM(2012) 777 final/2.

[2] COM(2012) 499 final.

[3] GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

[4] GU L 325 del 23.11.2012, pag. 1.

[5] Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014 [2012/2829(RSP)].

[6] GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.

[7] COM(97) 731 def., COM(2000) 843 def., COM/2006/790 def.

[8] COM(2010) 605 def.

[9] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

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ALLEGATO

Modalità tecniche di attuazione dell'articolo 13 della direttiva 93/109/CE

1. Per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 13 della direttiva 93/109/CE, gli Stati membri dovrebbero usare file in formato linguaggio di marcatura estensibile ("XML"). I file XML dovrebbero essere trasmessi esclusivamente per via elettronica sicura.

2. Gli Stati membri dovrebbero usare il set di caratteri universale Transformation Format—8-bit(UTF-8) per registrare e trasmettere i dati sugli elettori nell'ambito del meccanismo di scambio delle informazioni.

3. Gli Stati membri dovrebbero ricorrere alla raccomandazione W3C XML Encryption Syntax and Processing, che comporta lo scambio di chiave pubblica e chiave privata per garantire un livello adeguato di protezione nella trasmissione dei dati personali.

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