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Il Senato approva il disegno di legge di revisione della Costituzione volto a superare il bicameralismo paritario contenente, tra l’altro, disposizioni riguardanti i raccordi con l’Unione europea (3/2014)

XVII leg., A.C. 2613

Motivi della segnalazione

Il Senato della Repubblica l’8 agosto 2014 ha approvato in prima deliberazione il disegno di legge costituzionale recante Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Il disegno di legge è stato trasmesso alla Camera dove è iniziata la discussione generale in Commissione Affari costituzionali (A.C. 2613).

 

Come è noto, il sistema bicamerale delineato nel disegno di legge costituzionale si caratterizza, tra l’altro, per un Senato della Repubblica: (i) rappresentativo delle istituzioni territoriali (art. 55, quinto comma, Cost.); (ii) composto da novantacinque senatori eletti dai Consigli regionali e delle Province autonome, tra i propri componenti, e cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica (art. 57, primo e secondo comma, Cost.); (iii) non più titolare del rapporto di fiducia con il Governo (art. 55 e 94 Cost.); (iv) abilitato ad esercitare collettivamente con la Camera la funzione legislativa solo con riguardo ad alcune tipologie di leggi (art. 70 Cost.).

In questo contesto, alcuni articoli del disegno di legge contengono specifici riferimenti all’Unione europea.

(a) L’art. 55, quinto comma, Cost. (come modificato dal disegno di legge costituzionale) dispone infatti che il Senato della Repubblica «esercita funzioni di raccordo tra l’Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica» e «partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea e ne valuta l’impatto». Su tale profilo i giudizi della dottrina sembrano essere discordi.

Alcuni Autori hanno sottolineato come tale formulazione sia «sibillina» (cfr. A. Ruggeri, Note minime a prima lettura del disegno Renzi di riforma costituzionale, in Federalismi.it, n. 8/2014, p. 22, nt. 41), «abbastanza generica» (cfr. E. Catelani, Riforme costituzionali: un compromesso in una logica unitaria, in Osservatoriosullefonti.it, n. 2/2014, p. 8) e declinata «in termini così indeterminati da richiedere una disciplina largamente attuativo-integrativa ad opera di una fonte subcostituzionale» (cfr. G. Tarli Barbieri, Alcune osservazioni sulla proposta di legge costituzionale “Renzi-Boschi”, in Osservatoriosullefonti.it, n. 2/2014, p. 3 s.). Si tratta di commenti espressi sulla prima versione del disegno di legge (A.S. 1429), nella quale non compariva ancora il riferimento alle «funzioni di raccordo» con l’Unione europea ed alla valutazione dell’«impatto» delle politiche di quest’ultima. Tuttavia anche questa seconda formulazione è stata ritenuta «ambiguamente silente» (cfr. A. Ruggeri, Quali insegnamenti per la riforma costituzionale dagli sviluppi della vicenda regionale?, in Rivista AIC, n. 4/2014, p. 13).

Altri Autori hanno invece sottolineato l’opportunità di tale formulazione (cfr. sulla versione approvata dal Senato C. Salazar, Il procedimento legislativo e il ruolo del nuovo Senato, settembre 2014, in ISSiRFA; sull’originario disegno di legge presentato dal Governo cfr. F. Clementi, Non un Senato “federale”, ma un Senato “federatore”. Prime note sul disegno di legge di riforma costituzionale del Governo Renzi, in Federalismi.it, n. 8/2014, p. 7 s.): sottolineando in particolare alcuni come ciò potrebbe assicurare un ruolo espansivo del Senato alla luce del Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà annesso al Trattato di Lisbona (cfr.G. De Vergottini, Audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica sul progetto di riforma costituzionale del Governo, in Forum di Quaderni costituzionali, p. 7 s.); suggerendo altri in ogni caso ulteriori integrazioni, specie nel senso di un espresso riferimento alla specifica funzione che il Senato potrebbe svolgere proprio in relazione al controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà (cfr.A. Barbera, Audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato. Seduta del 27 maggio 2014, ore 14.00, in Forum di Quaderni costituzionali, p. 5).

(b) L’art. 70, quarto comma, Cost. indica «la legge che stabilisce le forme e i termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea» tra i tipi di leggi per i quali la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

(c) All’art. 80 Cost. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere». Mentre all’art. 87, ottavo comma, Cost. tra le funzioni del Presidente della Repubblica è specificata quella di «ratifica[re] i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa autorizzazione di entrambe le Camere».

La funzione legislativa è dunque esercitata collettivamente da entrambe le Camere con riguardo all’autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea mentre con riguardo alla legge che stabilisce l’adempimento degli obblighi derivanti all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea è previsto un procedimento aggravato (secondo alcuni, comunque insufficiente: cfr.E. Bindi, L’esigenza di rafforzamento dell’Esecutivo: alla ricerca del tempo perduto, in Osservatoriosullefonti.it, n. 2/2014, p. 5 s.).

Osservatorio sulle fonti

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