Archivio rubriche 2017

- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - (2/2017)

di Miriam Viggiano
Aggiornato al 430//2017

Parte a cura di

GIOVANNA DE MINICO

Nel periodo di riferimento considerato (Gennaio 2017-Aprile 2017), non si registrano provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’)1.
Per tale motivo, come in altri casi, nello spirito e nell’economia delle presenti note, si darà, in ogni caso, conto di provvedimenti approvati nel predetto periodo che, pur non avendo carattere generale, si segnalano per la novità dell’orientamento adottato dal Garante.

In tale quadro, merita attenzione il provvedimento di natura prescrittiva adottato dal Collegio, relativo alla «Rimozione da un profilo Facebook di provvedimenti giurisdizionali contenenti informazioni relative a un minore»2.
Con tale atto il Garante interviene nella delicata questione della pubblicazione sui profili di utenti di social network di dati e informazioni personali di soggetti terzi, senza il relativo consenso.
Nello specifico, la fattispecie aveva a oggetto la segnalazione al Garante di un genitore che si doleva della pubblicazione sul profilo Facebook della ex moglie di sentenze riguardanti la loro separazione, che per inciso trattavano anche alcuni aspetti dell’intimità della vita familiare e della loro figlia minore.
Nel caso di specie non era stata possibile dimostrare – proprio per la natura della piattaforma di condivisione online e per le modalità con cui è congegnata – la natura “chiusa” e, dunque, riservata del profilo del social network della signora e delle informazioni in esso contenuti.
Ciò perché, come sancito dal Garante, «non può essere provata la natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un numero ristretto di “amici”, in ragione del fatto che esso è agevolmente modificabile, da “chiuso” ad “aperto” in ogni momento da parte del titolare, nonché della possibilità per qualunque “amico” ammesso al profilo stesso di condividere sulla propria pagina il post rendendolo, conseguentemente, visibile ad altri utenti (potenzialmente tutti gli utenti di Facebook)».
L’Autorità di protezione dei dati ha, inoltre, rimarcato il fatto che «l’estrema diffusività della divulgazione su internet aggrava notevolmente, rispetto a qualsiasi altro mezzo, la violazione dei diritti dell’interessato (in questo caso peraltro minore), anche perché le eventuali “regole” di privacy possono non essere applicate correttamente dall’utente o aggirate da navigatori esperti».
Inoltre è stato evidenziato che «la divulgazione dei provvedimenti giurisdizionali […], anche prescindendo dall’eventuale configurabilità della fattispecie di cui all’articolo 734-bis c.p., deve ritenersi incompatibile con il divieto di pubblicazione “con qualsiasi mezzo” di notizie idonee a consentire l’identificazione di un minore coinvolto a qualsiasi titolo in procedimenti giudiziari (art. 50 del Codice) e con il divieto – cui soggiace “chiunque” – di diffusione dei dati idonei a rendere comunque identificabili, anche in via indiretta, i minori coinvolti e le parti di procedimenti in materia di famiglia (art. 52, c. 5 del Codice)».
In tale quadro – anche considerando che, nel caso di specie, per tutti i motivi descritti, non era possibile applicare l’esimente prevista dall’art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 196 del 30/6/20033 – è stata prescritta al titolare del profilo Facebook la rimozione del post relativo alle sentenze di separazione oggetto della segnalata violazione della normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Sulla portata giuridica di provvedimenti prescrittivi di carattere generale approvati dal Garante privacy, si rinvia alle considerazioni già svolte, e alla bibliografia ivi citata, in M. VIGGIANO, in Osservatorio Garante per la protezione dei dati personali (fasc. 1/2014), in www.osservatoriosullefonti.it, Archivio rubriche 2014, Garante privacy (url:https://www.osservatoriosullefonti.it/archivio-rubriche-2014/agcm-agcom-avcp-garante-privacy/976-garante-per-la-protezione-dei-dati-personali-12014).

2 Provvedimento del 23 febbraio 2017 n. 75, in www.gpdp.it, doc. web n. 6163649.

3 L’articolo citato prevede, infatti, che «Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione». Al riguardo, il Garante ha precisato che, nel caso esaminato, non era rilevante la circostanza che «la visibilità del post fosse ristretta ai soli “amici” partecipi del profilo, dal momento che, in particolare, ai fini della valutazione della sistematicità della comunicazione sarebbe necessario verificarne il numero (peraltro suscettibile di continui incrementi anche in poco tempo)».

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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