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Autorità garante della concorrenza e del mercato (3/2017)

 

Nel corso degli ultimi mesi sono stati approvati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato i seguenti atti di rilievo per la presente rubrica:

1. Provvedimento sulla creazione di moneta scritturale da parte di soggetti privati.
2. Comunicazione sulla nuova disciplina relativa all’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione.
3. Modifica al formulario per la comunicazione di una operazione di concentrazione tra imprese.

Con il primo atto menzionato , l’Antitrust ha voluto dare risposta alle molteplici richieste riguardanti la possibilità per ogni singolo cittadino di creare in via autonoma moneta scritturale, attraverso proprie registrazioni contabili per l’importo corrispondente a somme dovute a terzi. L’AGCM ha ritenuto opportuno precisare che l’analisi e l’eventuale controllo di tale fattispecie non rientra nell’ambito delle proprie competenze, costituendo materia devoluta alla competenza della Banca d’Italia, che – osserva l’Antitrust – è intervenuta pubblicando sul proprio sito istituzionale una nota ufficiale in cui si afferma che «sulla base della normativa internazionale e nazionale, l’unica forma di moneta legale – ossia dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro – è la moneta emessa dalla Banca Centrale Europea (BCE), in quanto la sua creazione si basa su rigorose procedure che garantiscono la fiducia generale nella moneta e la stabilità del suo valore nel tempo». L'AGCM, pertanto, ha concluso sul punto affermando che non darà seguito ad alcuna comunicazione di soggetti che intendono creare e utilizzare moneta scritturale.
Gli altri due provvedimenti riguardano la materia delle concentrazioni che, come è noto, è toccata dall’Autorità con una periodicità costante.
La nuova disciplina relativa all’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione è contenuta nell’art. 16 della legge n. 287/1990, come modificato dall’art. 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n.124, in vigore dal 29 agosto 2017.
Alla luce del nuovo dato normativo, l’Antitrust è intervenuta per precisare che in merito al regime transitorio di applicazione del nuovo criterio di determinazione delle soglie di fatturato a cui è collegato l’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, trovano applicazione i principi enunciati nella Comunicazione del 14 novembre 2012, in base ai quali un’operazione di concentrazione si intende realizzata nel momento in cui si produce l’effetto di acquisizione del controllo, che segna anche il limite temporale oltre il quale la comunicazione all’Autorità non sarebbe più tempestiva (art. 7 della legge n. 287/1990).

Alla luce di tale criterio generale, laddove una concentrazione venga posta in essere mediante una sequenza negoziale complessa, il limite temporale massimo entro cui effettuare la comunicazione preventiva all’Autorità è costituito dalla data di conclusione del contratto definitivo, che realizza il passaggio del controllo, normalmente ricordato nella prassi come momento del closing.
Se tale data coincide o è successiva al 29 agosto 2017, la nuova disciplina delle soglie di fatturato introdotta dal citato art. 1, comma 177, della legge n. 124/2017, trova applicazione.
Le recenti modifiche normative che hanno interessato la legge 287/1990 costituiscono, inoltre, l’occasio legis della approvazione delle nuove modalità di comunicazione di una operazione di concentrazione tra imprese. Il relativo formulario – pubblicato il 1° luglio 1996 e recentemente aggiornato in data 6 settembre 2017 – precisa il contenuto informativo e le modalità di comunicazione dei progetti concentrativi predisposti dai soggetti sottoposti all’obbligo di notifica.

 

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell'Aversana

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