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Potestà regolamentare dei Comuni e sanzioni amministrative (1/2017)

TAR Lazio, Roma,10 gennaio 2017, n. 296

Il ricorrente aveva impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Rocca di Papa n. 13 del 29/04/2013 con cui era stato approvato il "regolamento comunale per la disciplina degli insediamenti territoriali delle stazioni radio base per la telefonia cellulare"
Nel giudicare sulla previsione di alcune sanzioni amministrative previste nel medesimo regolamento, il TAR evidenzia come il Comune non ha il potere di introdurre sanzioni amministrative nei casi in cui tale potere non sia stato previamente attribuito e determinato dalla legge.
Il rispetto del principio di legalità nell’ambito dell’illecito amministrativo comporta che la fattispecie dell’illecito e la relativa sanzione non possono essere introdotti direttamente da fonti normative secondarie, anche se si ammette che i precetti della legge, se sufficientemente individuati, possano essere integrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (cfr. di recente Cassazione civile n. 4114 del 2016).


Nel caso di specie non vi è alcuna norma primaria di riferimento per la sanzione introdotta dal Comune di Rocca di Papa.
L’art. 15 della legge n. 36 del 2001, infatti, prevede sanzioni amministrative in caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione degli impianti.
Non è dunque previsto un autonomo potere regolamentare sanzionatorio in capo al Comune, che non può, quindi, imporre sanzioni pecuniarie per il mancato adempimento ad obblighi da esso stabiliti in mancanza di qualsiasi previsione legislativa, e per comportamenti che, come nel caso di specie, potrebbero essere richiesti ai gestori solo in base ad un principio generale di collaborazione e di informazione.
Né la copertura legislativa dell’atto impugnato può essere rinvenuta nell’art. 7-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria, in via residuale (“salvo diversa disposizione di legge”), per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali.
Infatti tale norma indica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, mentre il regolamento del Comune di Rocca di Papa ha introdotto una sanzione pari nel minimo a 10.000 euro e nel massimo a 50.000 euro per il mancato adempimento agli obblighi di cui all’art. 14 nei sessanta giorni dalla entrata in vigore del Regolamento.

Osservatorio sulle fonti

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