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Statuto comunale e competenza della Giunta nell’ordinamento degli enti locali della Regione Sicilia (1/2017)

TAR SICILIA, Catania, 31 gennaio 2017, n. 212

La Giunta comunale del Comune di Saponara aveva impugnato il nuovo statuto comunale approvato dal Consiglio, censurando alcuni emendamenti che avrebbero determinato uno sconfinamento del Consiglio comunale nelle competenze della Giunta.
Il TAR accoglie il ricorso limitatamente alle censure relative alle disposizioni sul potere del Sindaco di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, e quelle relative al potere del Sindaco di nominare esperti esterni; mentre lo rigetta, o dichiara inammissibile per difetto di legittimazione, per il resto.

Tra i tanti profili toccati dalla sentenza, ci si limita a segnalare il contrasto – denunciato dalla Giunta ricorrente - dell’emendamento n. 11, di inserimento, all’art. 27 dello Statuto, di un nuovo comma 4, ai sensi del quale “Spetta al Consiglio Comunale individuare e interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l’azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici”, con l’art. 48, co. 2, del vigente T.U.E.L. (“La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento…”). Secondo la ricorrente, questa disposizione fissa uno dei principi cardine della riforma degli Enti locali dei primi anni ’90, e cioè la fissazione di una competenza generale e residuale della Giunta (e non più del Consiglio) per tutte le materie non attribuite ad altri organi. Siffatta competenza residuale ha, peraltro, carattere dinamico, nel senso che la Giunta è altresì competente per tutte le nuove materie che le leggi statali e regionali attribuiscono al Comune senza specificare a quali organi sono attribuiti i relativi poteri. E pertanto, “l’intervento riformatore operato dal Consiglio comunale tramite l’introduzione all’art. 27 di un nuovo comma 4 appare elusivo del principio di residualità delle competenze della Giunta e, in genere, della forma di governo del Comune di Saponara”, perché “conduce a una vera e propria usurpazione della prerogativa della determinazione dell’indirizzo politico da parte del Consiglio in danno della Giunta Municipale”.
Il TAR rileva, innanzitutto, l’erroneità in diritto della ricostruzione normativa offerta dalla ricorrente, poiché l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000, vale solo in ambito nazionale, ma non anche in Sicilia; qui, infatti, godendo la Regione di competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali, le previsioni del T.U.E.L. trovano applicazione se e in quanto recepite. In Sicilia vige tuttora la L. 142/1990, come recepita con legge reg. n. 48/1991. La vigenza della citata legge, pur dopo la sua abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 267/2000, è dovuta al fatto che tale recepimento è avvenuto con rinvio di tipo c.d. “statico”, quindi insensibile a modifiche o abrogazioni successive. E proprio per tale competenza esclusiva, il citato art. 48 in Sicilia non trova applicazione, perché, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 26.08.92 n. 7, in Sicilia la competenza c.d. “residuale” è del Sindaco, e non della Giunta. In ogni caso, anche se fosse della Giunta, non è in alcun modo ravvisabile la lamentata violazione, atteso che è lo stesso art. 32 della L. 142/90, al comma 1, a disporre che “il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo”; per cui il contestato emendamento si limita a specificare quanto è già previsto nella legge.

Osservatorio sulle fonti

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