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Le pronunce della Corte costituzionale che hanno riguardato la Regione Siciliana per i mesi maggio– ottobre 2016 (1/2017)

Nessuna sentenza relativa alla Regione Siciliana è stata pronunciata per il trimestre maggio - luglio 2016. Sono, invece, 4 le pronunce della Corte costituzionale che hanno riguardato la Regione Siciliana, emesse nei mesi agosto – ottobre 2016, e segnatamente le ordinanze nn. 218, 221 e 235 e la sentenza n. 263. Di esse due sono state pronunciate nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale; due nell'ambito di un conflitto di attribuzione tra enti. Tutte le tre ordinanze dichiaravano l'estinzione del processo per rinuncia delle parti, la sentenza pronunciava l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Con ordinanza n. 218 del 2016, la Consulta ha dichiarato estinto il processo per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 settembre 2013 (Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento), promosso dalla Regione siciliana, con ricorso notificato il 10 dicembre 2013, depositato in cancelleria il 18 dicembre 2013, ed iscritto al n. 14 del registro conflitti tra enti 2013.
Tale decreto era ritenuto lesivo delle attribuzioni costituzionali della Regione siciliana, in particolare per l’asserita violazione degli artt. 36 e 43 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 della Costituzione.
Con atto notificato il 12 agosto 2016 e depositato il successivo 24 agosto 2016, la Regione siciliana – in attuazione di conforme deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 4 agosto 2016 – rinunciava, però, al ricorso, in ragione di quanto convenuto (specificamente al punto 10, lettera a) nell’accordo in materia di finanza pubblica del 20 giugno 2016, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione medesima.

Con ordinanza n. 221 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2015 (Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all’erario ai sensi dell’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’anno 2015), promosso dalla Regione siciliana, con ricorso notificato il 4 dicembre 2015, depositato in cancelleria l’11 dicembre 2015 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra enti 2015.
Il giudizio era stato esperito in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), al principio di leale collaborazione, nonché agli artt. 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all’art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).
Con riguardo alle questioni da scrutinare vi è stata, però, rinuncia da parte della Regione siciliana ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con ordinanza 235 del 2016, giudici delle leggi hanno dichiarato estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 15, della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 15-18 settembre 2015, depositato in cancelleria il 21 settembre 2015 ed iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2015.
La difesa di parte istante evidenziava che la norma – nella parte in cui prevede che il personale medico, che a seguito di verbale definitivo della Commissione medica del Ministero dell’economia e finanze per l’accertamento delle invalidità civili sia stato assegnato a servizi propri del Servizio sanitario regionale, è collocato, previo svolgimento di procedura selettiva, nell’organico dell’azienda presso cui presta servizio, con conseguente riclassificazione del rapporto di lavoro da convenzionale a dipendente – sarebbe stata lesiva degli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione; degli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, con riferimento agli artt. 8, comma 1, prima parte, e 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria).
Nelle more del giudizio, l’art. 2 della legge della Regione siciliana 1° ottobre 2015, n. 23, recante «Razionalizzazione della spesa per incarichi. Abrogazione di norme. Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)», ha abrogato la norma oggetto di censura ed il ricorso è stato pertanto rinunciato.

Con la sentenza n. 263 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6, della legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali), come sostituito dell’art. 1 della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12); e l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, della legge della Regione siciliana n. 12 del 2011, come introdotti dalla legge della Regione siciliana n. 14 del 2015.
In particolare, le disposizioni impugnate recitano: «6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al comma 6 bis. 6 bis. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L’incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all’offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest’ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. 6 ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell’offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell’offerta. 6 quater. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di verifica per la congruità dell’offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità dell’offerta e l’esecuzione delle opere».
Il Presidente del Consiglio dei Ministri deduceva che – mentre per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (che non hanno carattere transfrontaliero), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, il previgente art. 19, comma 6, della legge della Regione Siciliana. 12 del 2011 faceva correttamente riferimento, ai fini della possibilità di prevedere nel bando di gara l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, all’art. 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) – il nuovo comma 6-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, fissa criteri non conformi a quelli codicistici.
Il citato art. 86 del d.lgs. n. 163 del 2006, ai commi 1, 3 e 4, dispone: «l. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. 2. (omissis) 3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 3 bis (omissis); 3 ter (omissis) 4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3».
Secondo il ricorrente, dunque, con la disposizione regionale in esame la soglia di anomalia negli appalti sotto soglia non sarebbe stata più individuata in applicazione degli univoci criteri indicati nell’art. 86 del codice, ma attraverso un meccanismo che ne determina in modo casuale la variazione in aumento o in diminuzione, il che consequenzialmente avrebbe comportato anche una variazione del numero delle offerte escluse automaticamente.
Rilevava quindi la violazione del disposto di cui all'articolo. 117 secondo comma, lettera e), Cost..
Ha sostenuto la Consulta: "È pacifico, anzitutto, che, anche se gli statuti speciali attribuiscono alle autonomie la competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale o provinciale, tale competenza, in forza di espresse e omologhe previsioni statutarie, deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione, dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. È poi altrettanto pacifico che le disposizioni del d.lgs. n. 163 del 2006 (d’ora in avanti, codice dei contratti pubblici o codice) regolanti le procedure di gara, anche se relative ad appalti sotto soglia (sentenze n. 184 del 2011, n. 283 e n. 160 del 2009, n. 401 del 2007), sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e vanno ascritte all’area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, sicché le autonomie speciali non possono dettare discipline da esse difformi (sentenze n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010)."
La Corte ha accolto la questione rilevando: "Mentre il codice dei contratti fissa direttamente un articolato procedimento in contraddittorio con le imprese che hanno presentato offerte anormalmente basse (art. 88), indica i criteri di verifica di tali offerte (art. 87) e gli strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi (art. 89), affidandone la conseguente ponderazione alle stazioni appaltanti, la disposizione regionale impugnata demanda a un decreto assessoriale l’individuazione di non meglio specificate modalità di verifica per la congruità dell’offerta (e di eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità dell’offerta e l’esecuzione delle opere). Alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, dunque, le disposizioni impugnate, avendo disciplinato istituti afferenti alle procedure di gara in difformità dalle previsioni del codice dei contratti pubblici, sono costituzionalmente illegittime per avere violato i limiti statutari posti al legislatore regionale nella disciplina dei lavori pubblici".

Tabella riepilogativa

Provvedimento

Giudizio

Oggetto

Norma/e impugnata/e

Parametri invocati

Decisione

Ordinanza n. 218 del   2016

Conflitto di attribuzione tra enti

Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 settembre 2013.

Artt. 36 e 43 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455

Estinzione per rinuncia

Ordinanza n. 221 del 2016

Conflitto di attribuzione tra enti

Modalità d'individuazione del maggior gettito da riservare all’erario ai sensi dell’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2015

Tra gli altri, 81, 97, 118 Cost.

Estinzione per rinuncia

Ordinanza n. 235 del 2016

Questione di legittimità costituzionale in via prncipale

Collocazione in organico del personale medico con invalidità civili

Art. 1, comma 15, della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 12

Tra gli altri, artt. 97 e 117 Cost. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455

Estinzione per rinuncia

Sentenza n. 263 del 2016

Questione di legittimità costituzionale in via principale

Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Art. 19, comma 6, della legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12

Art. 117 secondo comma, lettera e), Cost.

Questione fondata

Precedenti decisioni richiamate:

-     Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, in mancanza della costituzione in giudizio di controparte, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo (ordinanze n. 137 e n. 27 del 2016);

-     perché possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, devono congiuntamente verificarsi le seguenti condizioni: a) la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso; b) la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate (sentenze n. 32 e n. 16 del 2015, n. 87 del 2014, n. 300, n. 193 e n. 32 del 2012, n. 325 del 2011);

-     le autonomie speciali non possono dettare discipline difformi dalle norme in materia di tutela della concorrenza, ascrivibili agli obblighi internazionali assunti con la partecipazione all'Unione Europea (sentenze n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010).

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