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Novità relative alla provincia di Trento (3/2017)

Fra le novità intervenute in Provincia Autonoma di Trento si segnalano, in particolare, due pronunce della Corte costituzionale, nn. 212 e 231 del 2017, che hanno definito giudizi promossi dalla Provincia.

Per quanto riguarda la realtà regionale, si segnala invece la Legge regionale regionale 27 luglio 2017, n. 7, Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2018.

 

Corte costituzionale, sent. n. 212, depositata il 12 ottobre 2017 e pubblicata sulla G.U. del 18 ottobre 2017

La Corte costituzionale, con sentenza n. 212 del 2017, ha definito il giudizio promosso dalla Provincia Autonomia di Trento (ricorso n. 55/2016) contro la legge n. 132/2016 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). La Corte ha dichiarato in parte l'illegittimità costituzionale e in parte la non fondatezza delle questioni sollevate.
Al fine di garantire omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, la disciplina oggetto di impugnazione istituisce il sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente.
La Corte evidenzia che la competenza in materia di tutela dell'ambiente di cui all’art. 117, co. 2, lettera s) Cost. configura una “materia trasversale”. In ordine a questa rilevano le competenze delle regioni, ivi compresi gli enti ad autonomia differenziata, ferma restando la spettanza allo Stato delle determinazioni tese a soddisfare esigenze meritevoli di disciplina uniforme sul territorio nazionale. Sotto questo profilo, secondo i giudici delle leggi, la legge n. 132 del 2016, nell’imporre un modello uniforme di organizzazione amministrativa, valevole anche per gli enti ad autonomia differenziata, eccede lo scopo del coordinamento finalizzato alla tutela del bene ambientale, in violazione, tra l'altro, dell’art. 3, comma 1, Cost., in particolare del principio di ragionevolezza, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97, comma 2, Cost.
Secondo la Corte “agli enti ad autonomia differenziata deve essere lasciata la definizione di un modello organizzativo purché non incoerente con la finalità, perseguita dal disegno riformatore statale, di offrire una tutela unitaria e non frazionata del bene ambientale”.

Corte costituzionale, sent. n. 231, depositata il 2 novembre 2017 e pubblicata in G.U. 8 novembre 2017, n. 45

La Corte costituzionale ha, in parte, dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nella legge n. 208/2015 - legge di stabilità 2016 e, in parte, dichiarato la non fondatezza delle questioni sollevate dalla Provincia Autonoma di Trento (ricorso n. 20/2016). Le disposizioni impugnate riguardavano, in particolare, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sanitari, tra cui, in particolare, la riduzione dei posti letto ospedalieri, il reperimento del personale sanitario necessario a far fronte alle eventuali carenze connesse all’osservanza degli obblighi europei sul riposo giornaliero, l'acquisto di prestazioni ospedaliere di alta specialità, al fine di far fronte alla riduzione dei posti letto ospedalieri.
Secondo la Corte costituzionale, in virtù dell’applicazione della clausola di favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la competenza concorrente della Provincia Autonoma di Trento in materia sanitaria trova fondamento nell’art. 117, co. 3, Cost. Questa competenza è qualificata dalla Corte come “assai più ampia” rispetto a quella attribuita alle province autonome dagli statuti speciali in materia di "assistenza ospedaliera" (sentenza n. 162/2007). La formulazione dell’art. 117, co. 3 Cost. esprime «l’intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina».
I commi 542 e 543 della legge impugnata consentono, a fronte di specifiche criticità organizzative accertate (comma 541, lettera d) il ricorso, rispettivamente, al lavoro flessibile in deroga o alla proroga dei relativi contratti e all’indizione di concorsi straordinari per l’assunzione del personale. Secondo la Corte, le disposizioni statali che afferiscono al trattamento economico o, comunque, a profili relativi al rapporto di lavoro privatizzato incidono nella materia dell'“ordinamento civile”, di competenza esclusiva del legislatore statale; su competenze statali concorrenti, quali la determinazione dei principi fondamentali in materia di “tutela della salute”, di cui all’art. 117, co. 3 Cost. (disciplina della dirigenza sanitaria); sulla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa (organizzazione degli uffici provinciali e del relativo personale (art. 8, n. 1, dello Statuto), quando tali disposizioni disciplinino le procedure selettive concorsuali per l’accesso al ruolo, il conferimento degli incarichi e la durata degli stessi). Le norme censurate, inoltre, riguardano la competenza statale in materia di principi fondamentali per il "coordinamento della finanza pubblica", applicabili, di regola, anche agli enti ad autonomia speciale, in quanto la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata. In conclusione, per tali ragioni, è legittimo l’intervento del legislatore statale, teso ad imporre agli enti ad autonomia differenziata vincoli alle politiche di bilancio (sentenza n. 191 del 2017). La legge dello Stato, peraltro, non può imporre vincoli alla spesa sanitaria delle Province autonome, posto che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale, il quale si alimenta con entrate provinciali.


Per quanto riguarda la realtà regionale, si segnala:

Trentino - Alto Adige, Legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019, in B.U. 1 agosto 2017, n. 31 - Supplemento n. 7.

In virtù della competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali, di cui all’art. 4 dello Statuto di Autonomia, la Regione Trentino Alto Adige ha ritenuto di modificare la legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (“Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige”) e successive modificazioni, in adeguamento al decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14).
Le modifiche, introdotte con l’art. 2 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, riprendono i contenuti dell’art. 8 del decreto legge n. 14 del 2017 che, a livello nazionale, modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In particolare, all’art. 15 della legge regionale sull’ordinamento degli enti locali, è aggiunto il comma 4-bis che prevede il potere del sindaco di disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nell’ambito dei criteri eventualmente stabiliti dalla Provincia autonoma territorialmente competente. Tale potere può essere esercitato al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree del comune interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto delle norme in materia di partecipazione al procedimento.
Il Sindaco, prima della modifica competente a sovraintendere “alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica” (art. 17, co. 2, lett. b)), sovraintende ora “alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sicurezza urbana e negli altri casi di emergenza o di circostanze straordinarie”.
Quanto poi al potere del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti, l’art. 18 è integrato con il comma 1-bis, ai sensi del quale le ordinanze “sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. Il comma 1-ter, infine, prevede la possibilità per i Comuni di adottare, nelle materie di cui al comma 1-bis, regolamenti ai sensi della legge stessa

Osservatorio sulle fonti

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