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Potere di ordinanza sindacale in tema di orari di funzionamento di apparecchi di intrattenimento e svago (3/2018)

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, 1 ottobre 2018, n. 930

Il TAR accoglie il ricorso avverso l’ordinanza n. 4 del 2018 con la quale il sindaco del Comune di Flero ha ordinato che "gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimenti e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS R.D. 773/1931, sia autorizzati ex art. 86 che 88 TULPS in qualunque esercizio collocati, vengano interrotti nelle seguenti fasce orarie: 07.30 - 9.30 - 12.00 - 14.00- 19.00 - 21.00". Il giudice amministrativo conviene con la ricorrente nel ritenere del tutto generiche e disancorate da qualsivoglia accertamento istruttorio le premesse dell'ordinanza laddove riferiscono: i) della Sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico che costituisce un importante problema di salute pubblica; ii) che la sindrome da dipendenza da gioco d'azzardo sarebbe stata inquadrata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come vera e propria patologia in senso clinico; iii) che nel nostro paese tale sindrome patologica risulta in aumento tanto da avere indotto il Governo ad emanare il D.L. 158/2012 inserendo i malati da GAP all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Si tratta, effettivamente, di fatti notori e di affermazioni relative al fenomeno in generale, mentre per quanto riguarda la concreta situazione locale non può dirsi che sia stata evidenziata una realtà particolarmente preoccupante, dal momento che il dato riportato nell'ordinanza  secondo cui "per l'anno 2016, la spesa complessiva dei cittadini residenti nel Comune di Flero per le NEW SLOT e VIDEOLOTTERY è stata pari a 36,3 milioni di euro (circa 4.122 euro annui procapite per la popolazione maggiorenne)"  risulta essere inattendibile, in quanto privo di indicazione della fonte e in contrasto con il report che risulta pubblicato nel sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo cui si tratterebbe di circa 5 milioni di euro complessivi (precisamente euro 4.964.444,21), ossia circa 560 euro annui procapite per la popolazione maggiorenne.
Così come, con riferimento al "trend in continuo aumento riferito alle persone che chiedono interventi per la ludopatia di cui sono affette" non si è provveduto alla puntuale localizzazione nei vari Comuni degli utenti che generano la domanda di cura presso l'Agenzia di tutela della Salute di Brescia.
Ciò premesso, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, il quale afferma che "l'intervento dell'autorità in materia di apertura delle sale giochi deve contemplare un accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l'iniziativa economica privata), sulla scorta di approfondite indagini sulla realtà sociale della zona e sui quartieri limitrofi, con l'acquisizione di dati ed informazioni  il più possibile dettagliati ed aggiornati  su tendenze ed abitudini dei soggetti coinvolti (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 31 agosto 2012 n. 1484" (cfr. TAR Toscana, sentenza 805 del 12 luglio 2017), nella fattispecie istruttoria e, conseguentemente, motivazione del provvedimento appaiono insufficienti.
In altri termini, i motivi di interesse generale che consentono le limitazioni di orario in discorso non possono consistere in un'apodittica e indimostrata enunciazione, ma debbono concretarsi in ragioni specifiche, da esplicitare e documentare in modo puntuale (così il Consiglio di Stato nel parere 449 del 20 febbraio 2018). Tanto più che non risulta essere chiarito perché e come la limitazione del funzionamento di detti apparecchi per una o due ore possa ovviare alle problematiche alle quali si accenna nell'atto gravato.
Il provvedimento impugnato risulta, dunque, essere privo della motivazione adeguata, richiesta per legittimare un intervento fortemente incidente su di un'attività economica.

Osservatorio sulle fonti

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