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Le leggi regionali siciliane (gennaio – aprile 2020) (2/2020)

L’attività legislativa della Regione Siciliana del primo quadrimestre 2020 è consistita nella approvazione di sette leggi, una sola delle quali è stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

 

1. Si tratta della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 4 recante “Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010 n. 18”.

La legge in esame disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria con la finalità di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza delle prestazioni. 

Alcune norme, secondo la prospettazione del Governo, esulerebbero dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale, e in particolare dalla competenza riguardante l’“assistenza sanitaria” di cui all’art. 17, lett. c), del menzionato Statuto, e contrasterebbero con i principi fondamentali della materia - riconosciuta alla regione in virtù dell’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001 - della tutela della salute, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Altre disposizioni violerebbero ulteriori parametri costituzionali.

In particolare l’art. 1 inciderebbe sulla libera concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione; inoltre, per gli aspetti tecnici, ricadendosi in ambito sanitario, la menzionata previsione regionale configurerebbe una violazione della competenza statale a fissare i principi fondamentali in materia di tutela della salute, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Analoghe censure sono sollevate avverso l’art. 10, cc. 9 e 10 (Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali) che contrasterebbero con quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 1993, adottata in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, laddove essa prevede che tali interventi debbano essere svolti dal personale della ASL e non dal personale dell’impresa funebre come previsto dalle norme regionali in commento.

Per tale ragione esse si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. 

Ancora l’art. 3 (Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi pubblici) presenterebbe profili di violazione della tutela della concorrenza, oltre che di contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, laddove, nel fissare l’incompatibilità tra la gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici e l’attività funeraria, introduce una deroga alla disciplina generale, stabilendo che “nei comuni, singoli o associati, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti non si applichi il regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funeraria e la gestione del servizio cimiteriale”. 

A sostegno di tale profilo di illegittimità il Governo richiama la giurisprudenza amministrativa nonché le indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’ANAC che avrebbero evidenziato l’importanza di mantenere l’incompatibilità tra le due attività, l’una con connotati pubblicistici posta a tutela delle esigenze di salute pubblica, l’altra di natura economico-imprenditoriale e tesa a produrre profitti economici. 

È inoltre richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale, e in particolare le sentt. n. 274 del 2012 e n. 407 del 2007, che – pur avendo riconosciuto, in via generale, la materia ascrivibile alla potestà legislativa regionale relativa alla tutela della salute e ai servizi pubblici locali, considerando marginale e indiretta l’interferenza con il tema della concorrenza – ha affermato la necessità di accertare caso per caso il fatto che le deroghe introdotte non costituiscano un privilegio per gli operatori che agiscono esonerati dalle incompatibilità oppure che manchi un mercato di tali attività e si rischi quindi di compromettere il diritto alla tutela della salute e la prestazione di un servizio sociale indefettibile. 

Pertanto, poiché la norma regionale in esame non descrive le particolari situazioni locali (come, ad esempio, le caratteristiche demografiche e territoriali) che possono giustificare la deroga e non prevede verifiche preventive del mercato da parte dell’autorità, sussisterebbe la possibilità che siano favorite alterazioni della concorrenza nel mercato, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. 

2. Passando all’analisi delle leggi non impugnate – in disparte la legge 24 gennaio 2020, n. 1 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020, la legge 3 marzo 2020, n. 6 “Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie” e la legge 5 marzo 2020, n. 7 contenente “Disposizioni in materia di variazioni di bilancio” – va ricordata la legge 3 marzo 2020, n. 3 “Disposizioni in materia di contrasto all’inquinamento” che, come precisa l’art. 1, persegue quale obiettivo primario la tutela del diritto alla salute dei cittadini siciliani realizzata attraverso la previsione di un sistema di monitoraggio delle emissioni e di un sistema sanzionatorio in conformità con la normativa nazionale e comunitaria.

Il profilo di maggiore novità dell’intervento normativo in oggetto è costituito dalla istituzione del “Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze in Sicilia (SIMAGE), sottoposto alla vigilanza dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Il SIMAGE persegue il fine di tutela della salute e dell’ambiente nel territorio in cui è ubicata l’area industriale, attraverso il monitoraggio continuo, l’analisi e la trasmissione in tempo reale delle informazioni raccolte.

Esso garantisce un efficace flusso di informazioni tra stabilimenti industriali, enti di controllo e popolazione e ha il compito di gestire le emergenze, garantendo informazioni in tempo reale, nei casi di eventi incidentali in stabilimenti a rischio di incidente rilevante, e di superamento del livello di soglia di allarme e della soglia di informazione di cui all'Allegato XII del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni, per uno o più inquinanti.

Si prevede altresì che le sale operative del SIMAGE sino ubicate presso le sedi dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia (ARPA) e che le modalità di funzionamento siano stabilite con decreto emanato dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

3. Meritevole di menzione è, infine, la legge 3 marzo 2020, n. 5 “Introduzione dell’educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23”; essa interviene, sulla scorta della previsione di cui all’articolo 1, comma 7, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (nota anche coma la “Buona Scuola”). Secondo quest’ultima, «Le istituzioni scolastiche,  nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che  intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli  spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento di alcuni obiettivi formativi individuati come prioritari. Tra essi «lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro».

A tal fine la Regione promuove, negli istituti di istruzione primaria, lo sviluppo del pensiero computazionale e delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social-network e dei media, tutelando il diritto alla salute con la sensibilizzazione sui temi della prevenzione per favorire corretti stili di vita, al fine di contrastare forme di dipendenze patologiche.

Inoltre la Regione, anche attraverso il partenariato pubblico-privato, favorisce in tutti gli istituti scolastici con sede nella Regione siciliana di istruzione primaria lo svolgimento di specifiche attività volte alla promozione degli elementi fondamentali per l’introduzione alle basi della programmazione, anche allo scopo di sviluppare le competenze collegate all’informatica, allo sviluppo del pensiero computazionale per rafforzare la capacità di analisi e risoluzione dei problemi e l’utilizzo dei suoi strumenti e metodi, sia attraverso tecnologie digitali sia attraverso attività unplugged, per stimolare un’interazione creativa tra digitale e manuale, anche attraverso esperienze di making, robotica educativa e internet delle cose ed infine alla promozione di azioni mirate a sviluppare l’uso responsabile delle tecnologie volto a creare un sistema di sicurezza informatica (cyber security).

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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