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FONTI DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI 2020

 

L’anno in corso rappresenta per l’Unione europea (Unione, in avanti) un momento storico caratterizzato da molteplici sfide di diversa natura e gravità. Tra queste, recentemente si è riproposta quella dell’adesione alla Cedu.

Quest’ultima, paventata più e più volte nel corso del processo di integrazione europea per completare il sistema di tutela dei diritti fondamentali dell’Unione, è divenuta un vero e proprio precetto con il Trattato di Lisbona. In virtù di quest’ultimo, l’art. 6, par. 2, TUE, recita per l’appunto che “l’Unione aderisce alla Cedu”[1]. Il primo tentativo di dare attuazione a questa disposizione è stato posto in essere tra il 2010 e il 2013 dal cosiddetto gruppo ad hoc dei “47+1”. Al termine di un complesso negoziato, il gruppo di negoziatori aveva licenziato un progetto di accordo d’adesione[2], corredato da un pacchetto di documenti ritenuti tutti ugualmente necessari per completare il processo di adesione. Il progetto di accordo veniva di seguito sottoposto al vaglio della Corte di giustizia, attraverso una richiesta di parere avanzata dalla Commissione, ex art. 218, par. 11, TFUE. Come noto, l’esito della valutazione è giunto il 18 dicembre 2014 con il discusso parere 2/13[3]. Una decisione molto dura con cui la Corte di giustizia ha contestato la compatibilità di gran parte delle previsioni contenute nel progetto di accordo con il diritto dell’Unione, paralizzando a lungo il processo di adesione alla Cedu.

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 6 ottobre 2020, Causa C-134/19 P, Bank Refah Kargaran c. Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2020:793.

La sentenza in oggetto si inserisce nel recente filone giurisprudenziale con cui la Corte di giustizia sta progressivamente circoscrivendo il limite al proprio sindacato giurisdizionale in ambito PESC, allargando le maglie della propria competenza ai ricorsi per responsabilità extracontrattuale in capo all’Unione nel quadro della PESC.

La sentenza in oggetto è stata pronunciata dalla Corte di giustizia in seguito all’impugnazione da parte della ricorrente – la Bank Refah Kargaran – della sentenza[1] con cui il Tribunale ha respinto il ricorso avanzato dalla stessa avente a oggetto una domanda fondata sull’art. 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni da essa lamentati per via dell’adozione di misure restrittive nei suoi confronti.

a) Con la legge n. 82/2020 viene autorizzata la ratifica del Trattato di estradizione tra la Repubblica  italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016, e del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016, nonché il del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.

Con il primo Trattato di estradizione del 2016 viene stabilito (all’articolo 1) che ciascuna Parte, in conformità alle disposizioni del Trattato e su richiesta della Parte Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel proprio territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente e nei confronti delle quali è stata  emessa  una  misura  privativa  della libertà personale nell'ambito di un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva. L’articolo 2 dispone che l'estradizione è concessa quando la richiesta si riferisce a condotte delittuose previste dalla legislazione di entrambe le Parti e che costituiscono un reato punibile con una pena  detentiva di durata minima non inferiore a tre anni.  Quando, invece, l'estradizione è richiesta per l’esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, la pena detentiva ancora da eseguire deve essere di almeno un anno. L’articolo 3 prevede che l'estradizione non è concessa se il reato per il quale è richiesta è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico.

Lo sviluppo esponenziale di internet e delle nuove tecnologie rappresenta una grande opportunità di conoscenza e di intrattenimento per i minori, ma al tempo stesso, li espone al rischio di subire gravi violazioni di taluni diritti fondamentali loro riconosciuti, quali il diritto all'incolumità psicofisica, il diritto alla dignità personale, il diritto ad essere privi da ogni interferenza nella propria vita privata e familiare o il diritto alla privacy. La condivisione di considerevoli quantità di dati e informazioni online può infatti far sì che i minori si trovino involontariamente coinvolti in qualità di autori o di vittime di reati commessi per mezzo di internet. Inoltre, come posto in risalto da certi studi[i], la crisi di COVID-19 ha ulteriormente aggravato la situazione di rischio per i minori, dato che durante la pandemia i minori hanno trascorso e continuano a trascorrere molto più tempo online di quanto facessero prima, spesso senza la supervisione di un adulto. Inoltre, l'attuale situazione in cui ci troviamo a causa del COVID-19 ha portato ad una dipendenza ancora maggiore da strumenti digitali e servizi offerti online; molti servizi pubblici essenziali, come l'istruzione, che prima erano erogati in presenza sono ora, infatti, offerti attraverso gli strementi della didattica a distanza.

È in questo contesto e al fine di predisporre un sistema di tutela che garantisca una adeguata protezione dei diritti del minore sia online che offline che il Comitato ONU sui diritti del fanciullo (d'ora innanzi “Comitato”)[ii] ha deciso di elaborare un  General Comment on Children's Right in Relation to the Digital Environment[iii]. Una prima versione del testo, allo stato di bozza, è stata diffusa il 13 Agosto 2020 con l'invito a tutte le parti interessate di commentare e inviare osservazioni entro il 15 novembre 2020[iv]. In base alla procedura che sarà seguita dal Comitato, quest'ultimo, poi, in seguito ad una attenta valutazione dei suggerimenti ricevuti, provvederà a redigere la versione finale e definitiva del General Comment.

Sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 7 maggio 2020, Rina, Causa C‑641/18, ECLI:EU:C:2020:349

La Corte ha affermato che il ricorso proposto nei confronti di una persona giuridica di diritto privato che ha svolto operazioni di classificazione e certificazione di una nave su delega di uno Stato terzo rientra nella nozione di “materia civile e commerciale” di cui al regolamento 44/2001 (c.d. regolamento Bruxelles I) e, dunque, nell’ambito di applicazione di quest’ultimo, qualora la suddetta attività non risulti esercitata attraverso prerogative proprie dei poteri pubblici, valutazione questa che spetta al giudice nazionale. In tale ipotesi, la circostanza che le attività siano state poste in essere su delega di uno Stato, non osta alla competenza del giudice nazionale adito conformemente alle norme del regolamento. La Corte ha altresì precisato che, qualora il giudice nazionale ritenga che, ai sensi del diritto internazionale, le attività di classificazione e certificazione non siano state realizzate attraverso prerogative proprie dei pubblici poteri, la norma di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità giurisdizionale non osta alla competenza del giudice nazionale, ai sensi del regolamento. Allo stesso tempo, la Corte ha precisato che il giudice nazionale, quando dà applicazione al regolamento 44/2001, deve assicurarsi che l’accoglimento dell’eccezione di immunità giurisdizionale non comporti una lesione del diritto di avere accesso al giudice, in quanto elemento del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

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Osservatorio sulle fonti

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