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Sull’impiego delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili italiane (1/2020)

(Ministero dell’interno, DECRETO 7 novembre 2019, n. 139, Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. (19G00145) (G.U. Serie Generale n.284 del 04-12-2019))

Con decreto n. 139/2019 il Ministero dell’interno ha determinato le modalità di impiego delle guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera internazionale, che transitano in acque internazionali che sono a rischio di pirateria. Con tale provvedimento vengono stabilite anche le regole sulla detenzione di armi a bordo delle medesime navi. 

In particolare, con l’articolo 1 viene definito l’oggetto del regolamento che attiene per l'appunto all’impiego delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili, le modalità per l'acquisto, l'imbarco, lo sbarco, il porto, il trasporto e l'utilizzo delle armi, i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave con riguardo alle modalità operative di svolgimento dei servizi a bordo. 

Con l’articolo 2 è stabilito che le aree a rischio pirateria e le acque internazionali a rischio pirateria sono le aree individuate con decreto del Ministro della difesa. Sempre ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento l’autorità competente è individuata nel Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (Guardia costiera). Tale autorità è competente ad attuare, coordinare e controllare le misure di sicurezza marittima, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
All’articolo 3 viene stabilito a bordo di quali navi mercantili possano essere svolti i servizi di protezione. Deve trattarsi di navi predisposte per la difesa da atti di pirateria e conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto (Guardia costiera) in materia di sicurezza della navigazione e sicurezza marittima, adottate in relazione alle competenze in materia di sicurezza della navigazione. Infine, le navi devono essere predisposte per la custodia delle armi e delle munizioni.
Ai sensi dell’articolo 4 le Guardie giurate devono essere in possesso dei requisiti addestrativi previsti dal decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, e devono essere in possesso di porto d'arma lunga per difesa personale.
L’articolo 5 dispone che le guardie giurate dipendenti dall'armatore o dall'istituto di vigilanza privata possono utilizzare le armi comuni da sparo, nonché le armi, anche a funzionamento automatico, in dotazione delle navi che sono detenute dall'armatore previo rilascio di apposita autorizzazione. Possono altresì utilizzare le armi comuni da sparo detenute dal titolare dell'istituto di vigilanza privata previo rilascio di apposita autorizzazione.
L’articolo 6 prevede che il numero delle guardie giurate impiegate a bordo delle navi deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia di nave, alle merci ed ai valori trasportati ed al numero ed alla tipologia dei sistemi di auto-protezione attivati a bordo e, comunque, non inferiore a tre. Il numero delle guardie giurate impiegate a bordo deve altresì essere idoneo a garantire il rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro, riposo, lavoro straordinario. Per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo della nave deve essere nominato un responsabile, individuato nella guardia avente maggiore esperienza, cui è affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio e secondo le direttive del comandante della nave al quale lo stesso si deve sempre rapportare.
Gli articoli 7 e 8 attengono, invece, alle autorizzazioni alla detenzione delle armi di cui possono disporre armatore e titolare dell’istituto di vigilanza privata. Ai sensi dell’articolo 10 l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata, muniti delle autorizzazioni di cui agli articoli 7 o 8, possono detenere sul territorio nazionale le armi e le munizioni di cui all'articolo 5 previo rilascio della licenza per la custodia.
Ai sensi dell’articolo 11, infine, le armi e il relativo munizionamento, custodite nei locali di cui all'articolo 10, sono trasportate e scortate da guardie giurate dipendenti dall'armatore o dall'istituto di vigilanza privata fino al luogo d'imbarco.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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