Il progetto di legge sui reati contro il patrimonio culturale (2/2022)

Il 14 dicembre 2021 il Senato della Repubblica ha approvato, dopo vari passaggi, una proposta di riforma che andrebbe ad inserire nel Codice penale un titolo VIII-bis intitolato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”. Attualmente il progetto di legge è stato trasmesso alla Camera (n. 893-B) dove è oggetto di esame da parte della Commissione Giustizia.

 

Il compito di espletare il sistema e i modi di tutela del patrimonio artistico, storico e paesaggistico, obbligo derivante dall’art. 9 della Costituzione italiana, è stato affidato al legislatore che fino ad oggi ha invero sostanzialmente confermato l’assetto normativo precedente alla Costituzione, prima con la lunga vigenza della legge 1089/1939 (“Tutela delle cose di interesse artistico e storico”), poi con il Testo unico delle disposizioni legislative in tema di beni culturali e ambientali (D. Lgs. 490/1999) e infine con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) nonché con la residuale applicazione del codice penale (che ha comunque permesso di reagire alle forme più gravi di aggressione contro il patrimonio culturale).

L’introduzione nel Codice penale, attraverso la riforma, delle disposizioni più significative contenute nella legislazione speciale, insieme a una rivisitazione delle norme in tema di furto e danneggiamento, consentirebbe, a detta dei sostenitori, al codice di svolgere propriamente la sua funzione pedagogica rispetto ad un bene di rilievo costituzionale.

 Sebbene la legislazione complementare continuerebbe a svolgere un importante compito di tutela di primo grado, o addirittura anticipata (attraverso tecniche premiali, sanzioni pecuniarie amministrative e misure ripristinatorie), la riforma si renderebbe necessaria al legislatore perché il quadro normativo è ad oggi incoerente e frammentato. È stato fatto notare dalla dottrina (v. G. P. Demuro, La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela, in Sistema Penale, fasc. 2/2022, p.11) che quello di fronte al legislatore è un ordinamento severo quando è assente la lesione del bene o anche quando la previsione di pericolosità è soltanto astratta, mentre indulgente quando il tipo di offesa è quello della lesione.

L’obiettivo dei promotori della riforma è quello difatti di un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio, nella prospettiva di un adeguamento dell’assetto normativo alla Convenzione volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali (cosiddetta Convenzione di Nicosia), adottata dal Consiglio d’Europa il 19 maggio 2017 – firmata anche dall’Italia ma non ancora in vigore perché ratificata al momento soltanto da Cipro; è comunque in atto anche nel nostro paese la procedura di ratifica (d.d.l. AC 3326), tale per cui questa riforma si porrebbe come anticipazione dell’adattamento di obblighi di natura convenzionale che impegnano l’Italia.

Oltre ad innalzare le pene edittali vigenti, la riforma, come anticipato, trasferisce nel Codice penale gli illeciti penali al momento ripartiti fra codice penale e codice dei beni culturali e del paesaggio, introducendo nuove fattispecie di reato; inoltre segue una tecnica basata sulla specificità dell’oggetto del reato più che sulla condotta seguita; infine introduce aggravanti qualora oggetto di reati comuni siano beni culturali.

Tra le disposizioni più rilevanti troviamo l’art. 518-bis (Furto di beni culturali), il quale crea una nuova fattispecie autonoma del reato, prevedendo che ‘chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500 [..]”. Per quanto riguarda l’imputazione soggettiva, si prevede un dolo specifico aggiuntivo poiché il dolo è costituito dalla volontarietà della sottrazione e dell’impossessamento, unitamente alla consapevolezza del carattere culturale del bene (contrariamente alla precedente semplice ‘conoscibilità’) e della sua altruità. Considerazioni simili in quanto alla struttura della disposizione valgono per l’art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali).

L’art. 518-quater si occupa invece di Ricettazione di beni culturali come reato indipendente e prevede che “[..] chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000 [..]”. Strutturato pressochè in modo uguale alla fattispecie ordinaria prevista all’art. 648 c.p., qui ne viene specificato l’oggetto materiale, ovvero i beni culturali, e viene inasprita la sanzione rispetto all’ipotesi di base.  La condotta incriminata si presenta di ampia interpretazione, visto che il termine “acquistare” è da intendersi secondo un orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza come qualsiasi “attività negoziale il cui effetto giuridico consista nel fare entrare la cosa nella sfera giuridico-patrimoniale dell’agente” (Demuro, v. supra, p. 15). Per quanto riguarda qui l’elemento soggettivo, si ipotizza un ruolo importante per il dolo eventuale, data la natura del bene che favorisce il dubbio circa l’illegittimità della provenienza del bene.

La nuova fattispecie prevista all’art. 518-novies tratta di Violazioni in materia di alienazione di beni culturali e riproduce quasi integralmente la rigida formulazione precedentemente prevista dall’art. 173 Cbcp. La ratio principale della norma sembra essere quella di un pericolo astratto: ovvero che la tutela, la valorizzazione e la fruizione di beni culturali può essere astrattamente messa in pericolo da un’alienazione non autorizzata. L’idea è quella di riservare al Ministero per i beni e le attività culturali il controllo sulla sorte di quei beni culturali (pubblici) che sfuggono alla regola della inalienabilità (art. 54 Cbcp).

L’art. 518-decies e l’art. 518-undicies si occupano rispettivamente di importazione ed esportazione illecita di beni culturali. Per quanto riguarda il primo si porrebbe fine alla esclusione, a partire dalla legge 1089/1939, di autonoma rilevanza penale per l’importazione illecita di beni culturali, condotta che anche l’art. 2 della Convenzione di Nicosia sollecita gli Stati a punire. Per quanto riguarda invece l’uscita o esportazione illecita di beni si ha sostanzialmente la riproduzione della fattispecie di cui all’art. 174 Cbcp, sanzionando “chiunque trasferisce all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela [..]” senza autorizzazione, o chiunque non faccia rientrare detti beni nel territorio nazionale a seguito di esportazione autorizzata o temporanea.

L’art. 518-duodecies riguarda la Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici; mentre l’art. 518-terdecies la Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Il nuovo art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte) e il successivo dedicato ai Casi di non punibilità (ovvero quando l’intento di contraffazione è da escludere per le modalità della condotta) trasferiscono nel codice penale le disposizioni finora contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio agli articoli 178 e 179.

Vale la pena, infine, fare riferimento alle circostanze aggravanti previste dall’art. 518-sexiesdecies e applicabili a tutte le fattispecie previste nel titolo: “La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo: 1) cagiona un danno di rilevante gravità; 2) è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela dei beni culturali mobili o immobili; 4) è commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416 [..]”.

Osservatorio sulle fonti

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