L’Italia istituisce la zona economica esclusiva (ZEE) (3/2022)

Con la legge 14 giugno 2021, n. 14, l’Italia ‘autorizza’ l’istituzione della zona economica esclusiva (ZEE).

Nonostante  avesse ratificato la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare con la legge del 2 dicembre 1994, n. 689, infatti, l’Italia non aveva ancora provveduto ad istituire tale zona marittima di giurisdizione sovrana oltre il limite esterno del proprio mare territoriale, che ai sensi della Convenzione non viene infatti attribuita direttamente dal diritto internazionale allo Stato costiero ma necessita di un atto unilaterale da parte di quest’ultimo che ne proclami l’istituzione.

È da precisare che la legge “autorizza” l’istituzione della ZEE, ma questa verrà proclamata “con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale” (art. 1(2) della legge).

Tale decisione ha dei risvolti per gli interessi del paese estremamente rilevanti.

 

Secondo il diritto internazionale, la ZEE attribuisce allo Stato costiero diritti sovrani relativi allo sfruttamento e alla gestione delle risorse, biologiche e non, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, ma anche diritti connessi ad altre attività di sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall’acqua, dalle correnti e dai venti, e di esplorazione (art. 56(1)(a) Convenzione di Montego Bay). È attribuita altresì allo Stato costiero la giurisdizione in materia di installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture, ricerca scientifica marina, protezione e preservazione dell’ambiente marino (art. 56(1)(b)).

L’estensione della ZEE italiana dovrà tenere conto del fatto che il Mar Mediterraneo non permette a tutti gli Stati costieri pertinenti di estendere le proprie ZEE fino al limite massimo delle 200 miglia marine consentito dalla Convenzione di Montego Bay. Sarà dunque necessario concludere accordi con gli Stati costieri confinanti o rivieraschi al fine di delimitare le rispettive zone di competenza marittima. L’art. 1(3) della legge del 14 giugno, infatti, prevede che “I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2 [Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell’Italia o lo fronteggia], soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall’articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l’accordo finale”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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