Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (2/2023)

CONS. STATO, sez. IV, 18 aprile 2023, n. 3889
È manifestamente infondata la censura relativa alla presunta impossibilità per il comune di provvedere con strumenti autoritativi, appunto le ordinanze impugnate, nel momento in cui avrebbe potuto servirsi di rimedi contrattuali di diritto civile. È infatti principio del tutto pacifico ed evidente (da non richiedere puntuali citazioni giurisprudenziali), che i poteri autoritativi di intervento di cui dispone una qualsiasi autorità amministrativa, nella specie il comune, le sono attribuiti nell'interesse pubblico, e quindi sono indisponibili. L’ente, quindi, non potrebbe in alcun modo obbligarsi contrattualmente a non esercitarli rispetto ad un qualsiasi amministrato, né a maggior ragione, come è ovvio, lo stesso risultato si potrebbe raggiungere in via indiretta, ovvero ritenendo che il loro esercizio sia paralizzato per il solo fatto che l'ente stesso, in questo caso il comune, abbia concluso un contratto concernente lo stesso oggetto sul quale ha ritenuto di intervenire d'imperio.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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