FONTI DEGLI ENTI LOCALI 2023

 

CONS. STATO, sez. V, 26 maggio 2023, n. 5210

Stante la comprovata possibilità di effettuare interventi di messa in sicurezza alternativi alla demolizione, che non si presentava quale misura ad esito vincolato, e considerato il tempo decorso tra l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente e l'esecuzione delle opere, il Collegio ritiene che la mancata notifica del provvedimento impugnato e la violazione delle garanzie partecipative che ne è seguita abbia pregiudicato l'appellante, privandolo in effetti della concreta possibilità di conservare il bene con quanto ivi contenuto o comunque di organizzarsi per tempo al fine di recuperare i materiali (le pietre arenarie) di cui si componeva il manufatto.

CONS. STATO, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4459
Lo svolgimento dell'attività scolastica, senza la preventiva esecuzione dei citati lavori di adeguamento strutturale, costituisce una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, cioè per l'integrità fisica degli alunni e dei docenti, come specificato dall'art. 1 del D.M. 5.8.2008, emanato in attuazione del comma 4 bis dell'art. 54 D.Lgs. n. 267/2000.

 

CONS. STATO, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4407
Sebbene le ordinanze contingibili ed urgenti debbano essere suffragate da una adeguata istruttoria tale da giustificare la deviazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, nondimeno il provvedimento viene adottato dal sindaco secondo la propria sfera di potestà amministrativa al fine di individuare l'alternativa provvedimentale più confacente all'interesse pubblico. Di conseguenza, il potere di ordinanza, pur fondato su una preventiva istruttoria, è sempre ascrivibile a scelte di carattere tecnico-discrezionale di pertinenza del sindaco.

CONS. STATO, sez. IV, 18 aprile 2023, n. 3889
È manifestamente infondata la censura relativa alla presunta impossibilità per il comune di provvedere con strumenti autoritativi, appunto le ordinanze impugnate, nel momento in cui avrebbe potuto servirsi di rimedi contrattuali di diritto civile. È infatti principio del tutto pacifico ed evidente (da non richiedere puntuali citazioni giurisprudenziali), che i poteri autoritativi di intervento di cui dispone una qualsiasi autorità amministrativa, nella specie il comune, le sono attribuiti nell'interesse pubblico, e quindi sono indisponibili. L’ente, quindi, non potrebbe in alcun modo obbligarsi contrattualmente a non esercitarli rispetto ad un qualsiasi amministrato, né a maggior ragione, come è ovvio, lo stesso risultato si potrebbe raggiungere in via indiretta, ovvero ritenendo che il loro esercizio sia paralizzato per il solo fatto che l'ente stesso, in questo caso il comune, abbia concluso un contratto concernente lo stesso oggetto sul quale ha ritenuto di intervenire d'imperio.

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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