FONTI DEGLI ENTI LOCALI 2023

 

CASS. CIVILE, sez. I, 19 settembre 2023, n. 26801

La pronuncia richiama la pronuncia Cass., SS.UU, n. 12868 del 2005, ai sensi della quale, nell'attuale quadro costituzionale, lo statuto comunale “si configura, come la dottrina è generalmente orientata a ritenere, come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare (...). Ne risulta così accentuata l'immanenza della potestà statutaria al principio di autonomia sancito dall'art. 5 Cost. e la configurazione dello statuto come espressione della esistenza stessa e della identità dell'ordinamento giuridico locale". Il rapporto tra fonte legislativa e statutaria, dunque, è ricomposto tramite il ricorso al criterio della gerarchia, limitatamente ai principi, ed a quello della competenza in rapporto a tutte le altre disposizioni di legge. Quella stessa pronuncia, peraltro, stabilì che "La conoscenza dello statuto del Comune, atto a contenuto normativo di rango paraprimario o subprimario, appartiene, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, il quale è pertanto tenuto - in applicazione del principio iura novit curia, discendente dall'art. 113 c.p.c. - a disporne l'acquisizione, anche d'ufficio, ed a farne applicazione ai fatti sottoposti al suo esame, pur prescindendo dalle prospettazioni delle parti".
La Corte rimarca che il vigente Statuto comunale della Città di Bari, nel dettare, al Titolo I, i Principi generali, definisce, all'art. 1, Bari come "comunità aperta", prevedendo, tra l'altro, che "1. La città di Bari, capoluogo della Regione Puglia, è una comunità aperta a uomini e donne, anche di diversa cittadinanza e apolidi. 2. Bari, luogo tradizionale di incontri e di scambi ha la vocazione di legare civiltà, religioni e culture diverse, in particolare quelle del Levante e quelle Europee". Il successivo art. 3, inoltre, elenca i Principi fondamentali, tra i quali è utile ricordare quelli di cui ai punti 2 (il Comune "Sostiene e promuove l'affermazione dei diritti umani, la cultura della pace, della cooperazione internazionale e dell'integrazione etnico-culturale, ispirandosi ai principi dell'unità e dell'integrazione dell'Unione Europea") e 8 (il Comune "Tutela e valorizza le diverse realtà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche presenti nella città, rifacendosi ai valori della solidarietà e dell'accoglienza, in conformità alle tradizioni storiche della città e alla sua vocazione di città aperta").
È innegabile, peraltro, che queste affermazioni di valori "non possono avere una portata solo retorica o di richiamo a trascorsi storici più o meno illustri e risalenti. (...) In generale, i richiami storici e teleologici contenuti in un testo normativo sono privi di immediato valore precettivo ma, se specifici, costituiscono un criterio sia di interpretazione di atti e condotte che di individuazione dell'identità di un ente".

CONS. STATO, sez. V, 26 maggio 2023, n. 5210

Stante la comprovata possibilità di effettuare interventi di messa in sicurezza alternativi alla demolizione, che non si presentava quale misura ad esito vincolato, e considerato il tempo decorso tra l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente e l'esecuzione delle opere, il Collegio ritiene che la mancata notifica del provvedimento impugnato e la violazione delle garanzie partecipative che ne è seguita abbia pregiudicato l'appellante, privandolo in effetti della concreta possibilità di conservare il bene con quanto ivi contenuto o comunque di organizzarsi per tempo al fine di recuperare i materiali (le pietre arenarie) di cui si componeva il manufatto.

CONS. STATO, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4459
Lo svolgimento dell'attività scolastica, senza la preventiva esecuzione dei citati lavori di adeguamento strutturale, costituisce una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, cioè per l'integrità fisica degli alunni e dei docenti, come specificato dall'art. 1 del D.M. 5.8.2008, emanato in attuazione del comma 4 bis dell'art. 54 D.Lgs. n. 267/2000.

 

CONS. STATO, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4407
Sebbene le ordinanze contingibili ed urgenti debbano essere suffragate da una adeguata istruttoria tale da giustificare la deviazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, nondimeno il provvedimento viene adottato dal sindaco secondo la propria sfera di potestà amministrativa al fine di individuare l'alternativa provvedimentale più confacente all'interesse pubblico. Di conseguenza, il potere di ordinanza, pur fondato su una preventiva istruttoria, è sempre ascrivibile a scelte di carattere tecnico-discrezionale di pertinenza del sindaco.

Osservatorio sulle fonti

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