Novità della Regione Valle d’Aosta (2/2023)

Periodo di riferimento: novembre 2022-febbraio 2023

Legge regionale 21 aprile 2023, n. 2 – Disposizioni in materia di termini per la rimozione di strutture amovibili funzionali all'attività di strutture turistico-ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Legge regionale 24 aprile 2023, n. 3 – Disciplina del canone annuale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico

Legge regionale 15 maggio 2023, n. 4 – Disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

Legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 – Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni

Legge regionale 25 maggio 2023, n. 6 – Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2022

 

Legge regionale 25 maggio 2023, n. 7 – Primo assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025

Legge regionale 14 giugno 2023, n. 8 – Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

La presente legge è l’esito di un’azione politica delle regioni e delle province autonome volte a ottenere un riconoscimento formale della Conferenza delle regioni – sede della cooperazione orizzontale tra regioni che, soprattutto dopo il periodo di pandemia, ha acquisito un ruolo molto rilevante di coordinamento delle istanze regionali. Tale azione si incardina in un più ampio progetto volto alla valorizzazione delle sedi della cooperazione che ricomprende anche il riconoscimento costituzionale del sistema delle conferenze come piattaforma fondamentale per l’attuazione del principio del buon andamento e garanzia della partecipazione delle regioni nei processi decisionali del governo centrale.

La pandemia ha messo in risalto gli aspetti positivi della conferenza delle regioni, ma ha stimolato riflessioni in merito al suo funzionamento, alla sua formalità e alla istituzionalizzazione[1]. In questo senso, è stato rilevato come l’informalità sembri favorire la velocità e la flessibilità delle pratiche cooperative. Inoltre, in presenza di volontà politica e di una cultura cooperativa radicata, l’informalità può aumentare la responsabilità degli attori coinvolti ed essere in grado di produrre risultati paragonabili a quelli di istituti formalizzati. D’altro canto, l’informalità implica anche bassa legittimazione, bassa trasparenza, l’assenza di norme che contrastino eventuali prassi non cooperative. Ma soprattutto, essa può condurre alla prevalenza delle ragioni (e, in questo caso, delle Regioni) più forti nei loro rapporti con lo Stato e, per certi versi, favorire comportamenti opportunistici a scapito della formazione di un fronte regionale più unito, anche nelle sue cause. Un esempio della rilevanza della “forza negoziale” della singola autonomia nei confronti dello Stato nell’ambito di relazioni informali (anche se non riguardante la Conferenza delle Regioni in questo caso) è dato dalle vicende delle leggi altoatesina e valdostana sulla gestione della pandemia. Il differente “peso specifico” delle due autonomie speciali nei rapporti con lo Stato non è stato l’unico fattore che ha inciso sulla scelta del governo di procedere con l’impugnazione, ma ha sicuramente avuto un ruolo rilevante. La stessa logica si presenta, almeno in una certa misura, all’interno della Conferenza delle Regioni, ove vi è il rischio che Regioni più deboli non possano vedere adeguatamente prese in considerazione le proprie istanze. Sulla base di ciò, una maggiore istituzionalizzazione di questa sede pare una scelta condivisibile. l’istituzionalizzazione potrebbe condurre a risolvere alcune delle criticità derivanti dall’informalità delle relazioni intergovernative, soprattutto in relazione alle esigenze di trasparenza e, forse, anche di democraticità delle sedi della cooperazione. Ma, principalmente, è la valutazione del contesto italiano, caratterizzato dall’assenza di una cultura cooperativa radicata, che fa propendere per questa soluzione. Le eccessive fluttuazioni politiche in relazione al regionalismo, oltre che il frequente utilizzo dell’autonomia regionale in maniera strumentale per fini legati a vicende politiche nazionali, costituiscono il limite maggiore all’efficace consolidamento di uno strumento informale e richiedono la definizione di un quadro più formalizzato a garanzia del buon funzionamento della leale collaborazione.

La proposta di istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni è stata avanzata nel documento di proposte inviate al governo del 25 ottobre 2022 e successivamente concretizzata attraverso un’intesa ai sensi dell’art. 117, ottavo comma, Cost. L’intesa, in ossequio al citato articolo, è stata ratificata con la legge regionale in esame. L’intesa ratificata dalle leggi regionali costituisce la conferenza delle regioni, dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile (art. 1, c. 1), quale organismo “deputato all’elaborazione e definizione degli accordi, delle intese e delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali ed europee nelle materie di interesse regionale” (art. 1, c. 2). L’intesa in seguito specifica le finalità della conferenza (art. 2), i suoi organi (art. 3) e riserva a un regolamento adottato all’unanimità la definizione delle norme relative alla propria organizzazione e le proprie attività (art. 4). In ottica evolutiva, si ritiene che particolare attenzione dovrà essere posta sulla disciplina delle modalità di voto e di rappresentazione delle eventuali posizioni differenziate delle regioni, e, tra esse, specialmente di quelle delle autonomie speciali.

Tale riconoscimento giuridico della conferenza delle regioni rappresenta un primo importante passo per il suo riconoscimento come strumento di collaborazione orizzontale (utile anche per la definizione delle posizioni regionali nell’ambito della conferenza stato-regioni) fondamentale in un’epoca nella quale l’attuazione delle politiche pubbliche – specialmente in alcune aree come quella della protezione dell’ambiente – richiede necessariamente di superare gli schemi dualistici in favore di modelli cooperativi.

 

[1] Su questo, v. N.P. Alessi, Le dinamiche delle relazioni intergovernative Stato- Regioni durante l’emergenza sanitaria, in AA.VV., La finanza territoriale: Rapporto 2021, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2021, 273-288; N.P. Alessi, La crisi come risorsa: riflessioni costruttive sui rapporti tra Stato e Regioni in Italia nella prospettiva della differenziazione, in F. Palermo e S. Parolari (a cura di), Le tendenze del decentramento in Europa, ESI, Napoli, 2023, 231-268.

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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