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- Fonti degli enti locali
Regolamenti comunali e inapplicabilità del principio iura novit curia (2/2024)
CASS. CIV., sez. trib., V, 26 giugno 2024, n. 17641
FONTI DEGLI ENTI LOCALI 2024
CASS. CIV., sez. trib., V, 26 giugno 2024, n. 17641
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, 29 luglio 2024, n. 671
La circostanza che il Regolamento del Comune di Bergamo sul sistema di videosorveglianza per la sicurezza cittadina e per la disciplina dei dati personali, all'art. 4, non annoveri tra le finalità, alle quali rispondono le telecamere installate, quella di ricostruire gli incidenti stradali e le relative responsabilità (a parte le ipotesi fattispecie di reato e le richieste provenienti dalla Polizia Giudiziaria), non risulta dirimente.
Come già correttamente rilevato da precedenti statuizioni giurisprudenziali: "La fonte del diritto di accesso è, infatti, la legge dello Stato (art. 22 ss. l. n. 241/90 e artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) da ritenersi prevalente sulla disciplina del regolamento locale. Il diritto di accesso agli atti costituisce, invero, "principio generale dell'attività amministrativa" ed attiene ai "livelli essenziali" delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, "di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione", come disposto dall'art. 29, comma 2-bis, della legge n. 241/90" (Tar Puglia, Lecce, sent. n. 1579/2021, Tar Campania, Napoli, Sent. 2608/2023). La normativa locale, pertanto, non può costituire circostanza impeditiva alla piena operatività di previsioni normative primarie.
CONS. STATO, sez. VI, 30 gennaio 2024, n. 915
Il T.R.G.A., sezione Autonoma di Bolzano, con la sentenza n. 236/2019, appellata, aveva accolto parzialmente il ricorso di alcuni agricoltori, annullando due delibere del Consiglio comunale di Malles in Val Venosta che limitavano sostanzialmente l'utilizzo di alcuni prodotti fitosanitari ed erbicidi.
CONS. STATO, sez. II, 7 agosto 2024, n. 7047
La Sezione accoglie l’appello alla luce del preciso orientamento assunto dal Consiglio di Stato, che si è attestato nel senso di reputare illegittimi i Regolamenti comunali che impongano a società esercenti servizi di pubblica utilità, e pertanto realizzano e gestiscono reti di sottoservizi, oneri ulteriori rispetto al pagamento della TOSAP (oggi CUP).
In particolare, si è stabilito che “L'articolo 23 della Costituzione prevede che "nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". La giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso (Corte costituzionale, 8 luglio 1957, n. 122), ha chiarito che è ammissibile l'introduzione di oneri con atto autoritativo della pubblica amministrazione solo a condizione che sussista una previsione normativa che individui con precisione limiti e modalità degli oneri.
CONS. STATO, sez. VII, 14 marzo 2024, n. 2490
La deliberazione del Consiglio Comunale di Celle di San Vito (FG) n. 38 del 28 dicembre 2012, avente a oggetto l'approvazione definitiva della ricognizione generale delle terre demaniali di uso civico e del relativo regolamento comunale, è indubbiamente atto generale, soggetto a pubblicazione e non certo a notifica individuale a singoli destinatari.
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