Ordinanze del Ministro della Salute ex art. 32 l. 833/1978

Ordinanza 14 marzo 2020 Disposizioni urgenti per i voli cargo provenienti dalla Cina.

Pubblicata nella G.U. n.74 del 21-3-2020

  • L’ordinanza stabilisce una serie di deroghe a quanto disposto da norme precedenti rispetto ai voli cargo per consegna e ricarico delle merci con provenienza dalla Cina.

Parole di interesse: deroghe; esenzione dalle misure.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della Costituzione;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  recante  Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto  2  maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data  23  maggio  2005  e  in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30  gennaio  2020, recante «Misure profilattiche contro il  nuovo  Coronavirus  (2019  - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  26 del 1° febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti in materia di contenimento e gestione  dell’emergenza  epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

Vista la richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli di consentire la  riapertura  del  traffico  aereo  dei  voli  cargo  di imminente arrivo dalla Cina e funzionali alla consegna  di  materiale utile al contrasto dell'emergenza COVID-19;

Ritenuto  di  consentire  l’arrivo  e  la  partenza  su  tutto il territorio nazionale dei predetti voli, e di evitare, in  una  ottica di leale collaborazione tra gli Stati e previa adozione di ogni forma di  specifica misura di prevenzione sanitaria, ogni forma di quarantena dell’equipaggio e  dell’eventuale  personale  sanitario a bordo del volo;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

  1. In deroga a quanto disposto dall’ordinanza del Ministro  della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», è autorizzato l’arrivo e la partenza su tutto il territorio nazionale dei voli cargo con provenienza Cina per la sola consegna ed il ricarico delle merci. (deroghe)
  2. Salvo diversa indicazione, all’equipaggio e all’eventuale personale sanitario di accompagnamento di strumentazione e/o materiale  sanitario  del  volo  di  cui  al comma 1,  destinato all’emergenza Coronavirus (2019 - nCoV)», non si applicano le  misure di cui all’art. 1, comma 2, lettere h) e  i),  del  decreto-legge  23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  5 marzo 2020, n. 13, nonchè la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 8 marzo 2020. (esenzione dalle misure)
  3. Al momento dell’arrivo in Italia i passeggeri di cui al comma 2 sono tenuti a presentare una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità cinesi, comprovante la negatività al COVID-19.

La  presente  ordinanza è trasmessa  ai  competenti  organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2020

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg. n. 419

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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