O.P.G.R. Campania 11 marzo 2020, n. 12 - Divieto di svolgimento dei mercati e delle fiere

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 -. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. - Divieto di svolgimento dei mercati e delle fiere"
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 27 del 11/03/2020

  • La presente ordinanza stabilisce la sospensione delle attività di mercati, anche rionali e settimanali, e fiere, con espresso riferimento alle sanzioni penali previste per la violazione

Parole di interesse: attività commerciali; misure di contenimento e gestione; sanzioni; sospensione attività.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, all'art 1 dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID- 19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

PRESO ATTO che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce, al comma 1, che "1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale" e al comma 2 dispone che " Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 m.arzo 2020 ;     -.

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo· 2020 sono estese all'intero territorio nazionale" ;

 CONSIDERATO

- che il citato DPCM 8 marzo 2020, vigente con riferimento a tutto il territorio nazionale, stabilisce all'art.1, comma 1, lett. o), che le attività commerciali diverse da quelle di bar e ristorazione sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

- che diversi Comuni della regione, in ragione dell'inevitabile assembramento correlato alle modalità di svolgimento dei mercati e delle fiere, hanno adottato ordinanze di sospensione temporanea di detta attività, al fine di prevenire e contenere rischi di contagio;

- che detta misura, a tutela della salute pubblica, deve essere urgentemente estesa a tutto il territorio regionale tenuto conto dei rischi correlati al rilevante afflusso di utenti e di ambulanti itineranti sul territorio;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare , l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "5. In particolare , in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi yolti a superare situazioni di grave incuria o degrado del-. territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo  in materia ·di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, all'art.5, comma 4 sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui ali 'art.3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 ";

considerata l'estrema necessità ed urgnza di contenere il rischio di contagio, emana la seguente

ORDINANZA

(misure di contenimento e gestione)

  1. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, è vietato, su tutto il territorio della regione Campania, lo svolgimento dei mercati, anche rionali e settimanali, e di fiere di qualsiasi genere. (sospensione attività) (attività commerciali)
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. (sanzioni)
  1. I soggetti competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza è notificata ai Sindaci e ai Prefetti ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro .della Salute anche al fine dell'adozione delle competenti determinazioni da parte del Governo in ordine alle misure indennitarie a tutela della categoria interessata .

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

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