Lazio - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lazio 7 aprile 2020, n. 165 - Disposizioni straordinarie per il pagamento dei lavori e spese tecniche, finalizzate a mitigare la crisi di liquidità delle imprese causata dall'emergenza COVID-19

  • Ambito: anticipazione di pagamenti alle imprese

Parole di interesse: sostegni economici; imprese

LA GIUNTA REGIONALE 

Su proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio e con l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del territorio, Mobilità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità);

VISTA la legge regionale del 27 dicembre 2019 n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020);

VISTA la legge regionale del 27 dicembre 2019 n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019 n. 1004 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019 n. 1005 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 (Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017); 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 25 febbraio 2020 n. 68 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26);

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta del 27 febbraio 2020, n. 176291 con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2020 – 2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 171 del 21.3.2018 con la quale è stato conferito al Dott. Andrea Tardiola l’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante Misure urgenti di sostegno alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO altresì il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,

CONSIDERATO che il decreto-legge n.18/2020 contiene, tra le altre, numerose disposizioni di sospensione dei termini di rimborso ovvero di versamento, nonché ulteriori  misure volte a garantire un maggior sostegno economico a favore di persone, famiglie e imprese, nell’ottica complessiva di favorire la massima disponibilità di liquidità monetaria;

TENUTO CONTO di quanto riportato nella “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, alla Banca Europea per gli Investimenti e all'Eurogruppo” COM(2020) 112 final del 13 marzo 2020 e, in particolare, al paragrafo 6 ove si sollecita, per le finalità di cui sopra, anche il ricorso a misure di sostegno quali le “anticipazioni di pagamenti” da parte delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO necessario, analogamente a quanto disposto dal Governo, evitare che la crisi di liquidità delle imprese che realizzano lavori pubblici sulla base della committenza delle diverse strutture regionali, possa pregiudicare la prosecuzione ovvero la ripresa dei cantieri e la piena realizzazione del piano degli investimenti infrastrutturali sul territorio della regionale;

RITENUTO, pertanto, di stabilire  che le strutture regionali, committenti di lavori pubblici in corso e, per essi, i direttori dei lavori, ogni volta che l’impresa esecutrice ne faccia richiesta, provvedano   alla emissione dei certificati di pagamento anticipatamente rispetto alle condizioni stabilite nei capitolati speciali d’appalto ovvero nei contratti, anche in misura inferiore all’importo della rata di acconto ivi previsto, e solo per i lavori effettivamente eseguiti, e comunque per un importo non inferiore alla soglia di 10.000,00 euro;

RITENUTO, altresì, necessario prevedere la possibilità di erogare, anticipatamente rispetto alle condizioni previste dalle relative leggi di finanziamento, le quote dei contributi concessi ai soggetti beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di lavori pubblici, anche in misura diversa rispetto

alle percentuali ivi stabilite, purché necessarie al pagamento dei lavori effettivamente già realizzati, onde consentire anche ai diversi soggetti attuatori, di provvedere con continuità ai pagamenti alle imprese dagli stessi contrattualizzate;

RITENUTO di stabilire che la compensazione degli importi erogati anticipatamente, come sopra descritto, debba essere effettuata in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento dei lavori utile, ovvero della prima erogazione utile;

CONSIDERATO pertanto indispensabile l’adozione di un indirizzo generale per le strutture amministrative regionali, affinchè operino secondo il criterio della più celere e continua liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, al fine di assicurare maggiore liquidità agli operatori economici durante l’attuale periodo di emergenza; 

RITENUTO che tale indirizzo deve essere esteso anche agli enti e alle società partecipate e vigilate dalla Regione, nella rispettiva funzione di soggetti committenti di lavori;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; 

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: (imprese) (sostegni economici)

  1. le strutture regionali, committenti di lavori pubblici in corso e, per essi, i direttori dei lavori, ogni volta che l’impresa esecutrice ne faccia richiesta, provvedono alla emissione dei certificati di pagamento anticipatamente rispetto alle condizioni stabilite nei capitolati speciali d’appalto ovvero nei contratti, anche in misura inferiore all’importo della rata di acconto ivi previsto, e solo per i lavori effettivamente eseguiti, e comunque per un importo non inferiore alla soglia di 10.000,00 euro;
  2. le strutture regionali, con riferimento agli interventi finanziati a soggetti beneficiari che svolgono il ruolo di soggetto attuatore, erogano, su richiesta degli stessi soggetti le quote del contributo concesso, anticipatamente rispetto alle condizioni previste dalle relative leggi di finanziamento e anche in misura diversa rispetto alle percentuali ivi previste, purché necessarie al pagamento dei lavori effettivamente già realizzati;
  3. la compensazione degli importi erogati anticipatamente, in applicazione del presente provvedimento, è effettuata in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento dei lavori utile, ovvero della prima erogazione utile;
  4. gli enti e le società partecipate e vigilate dalla Regione si conformano all’indirizzo di cui al punto 1 con le modalità di compensazione di cui al punto 3;
  5. le disposizioni di cui alla presente deliberazione trovano applicazione fino alla data del 31 luglio 2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio  www.regione.lazio.it

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