Lombardia - Atti del Consiglio regionale

L.R. Lombardia 4 maggio 2020, n. 9 - Interventi per la ripresa economica

  • Ambito: misure finanziarie per il contrasto agli effetti economici dell’epidemia.

Parole di interesse: bilanci; dispositivi di protezione; enti locali; ICT; mascherine chirurgiche; imprese; istruzione; sanzioni

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale) (bilanci)

  1. Al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19 è autorizzata a sostegno del finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di euro 3 000 000 000,00, di cui euro 83 000 000,00 nel 2020, euro 2 787 000 000,00 nel 2021 ed euro 130 000 000,00 nel 2022
  2. Per la copertura finanziaria della spesa prevista al comma 1 è autorizzato il ricorso all’indebitamento per complessivi euro 3 000 000 000,00, nel rispetto degli articoli 40 e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n  118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n  42), rispettivamente per euro 83 000 000,00 nel 2020, euro 2 787 000 000,00 nel 2021 ed euro 130 000 000,00 nel 2022; a tal fine la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del titolo 06 «Accensione Prestiti» - tipologia 0300 «Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine» dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022 è incrementata di euro 83 000 000,00 nel 2020, euro 2 787 000 000,00 nel 2021 ed euro 130 000 000,00 nel 2022
  3. Le risorse di cui al comma 1, pari a euro 400 000 000,00, sono destinate agli enti locali e a tal fine sono allocate rispettivamente per euro 83 000 000,00 nel 2020 ed euro 317 000 000,00 nel 2021 alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 (enti locali)
  4. La somma di cui al comma 3 complessivamente assegnata agli enti locali è destinata per euro 51 350 000,00, di cui euro 13 270 000,00 nel 2020 ed euro 38 080 000,00 nel 2021, alle province e alla Città metropolitana per la realizzazione di opere connesse alla viabilità e strade e all’edilizia scolastica Con proprio provvedimento la Giunta provvede alla definizione di criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse alle province e alla Città metropolitana (enti locali) (istruzione)
  5. La restante somma di cui al comma 3, pari a euro 348 650 000,00, è destinata ai comuni per euro 69 730 000,00 nel 2020 ed euro 278 920 000,00 nel 2021 per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
    a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
    b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
    c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi» (ICT)
  6. Le risorse di cui al comma 5 sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2019, per classi di popolazione ossia per i comuni da 0 a 3 000 abitanti euro 100 000,00 ciascuno, per i comuni da 3 001 a 5 000 abitanti euro 200 000,00 ciascuno, per i comuni da 5 001 a 10 000 abitanti euro 350 000,00 ciascuno, per i comuni da 10 001 a 20 000 abitanti euro 500 000,00 ciascuno, per i comuni da 20 001 a 50 000 abitanti euro 700 000,00 ciascuno, per i comuni da 50 001 a 100 000 abitanti euro 1 000 000,00 ciascuno, per i comuni da 100 001 a 250 000 abitanti euro 2 000 000,00 ciascuno, per i comuni oltre i 250 000 abitanti 4 000 000,00 di euro ciascuno Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo  I contributi sono erogati agli enti beneficiari, per il 20 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori e per la restante quota, il 50 per cento entro il mese di febbraio 2021 e il residuo 30 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n  50 (Codice dei contratti pubblici), entro il 20 novembre 2021 (enti locali)
  7. Le risorse di cui al comma 3, derivanti da economie di spesa restano nella titolarità dell’ente assegnatario per ulteriori investimenti
  8. Ferma restando la quota assegnata ai comuni ai sensi del comma 6, la somma corrispondente può essere attribuita alle Unioni di comuni e alle Comunità montane che abbiano ricevuto delega dai comuni aderenti, a fronte della presentazione di uno o più progetti dei comuni partecipanti alle Unioni o Comunità, per la realizzazione di interventi nei settori individuati al comma 5 (enti locali)
  9. I comuni beneficiari del contributo di cui al comma 5, lettera b), possono fare ricorso, nel rispetto della disciplina statale di riferimento, ai finanziamenti statali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili) a integrazione del contributo regionale; la Giunta regionale può supportare, ove richiesta e senza oneri per il bilancio regionale, i comuni nel fruire dei servizi di assistenza territoriale del Gestore dei Servizi Energetici per gli enti locali (enti locali)
  10. La somma restante delle risorse di cui al comma 1, pari a euro 2 600 000 000,00, è destinata al sostegno degli investimenti regionali La somma di euro 2 470 000 000,00 confluisce nell’anno 2021 all’apposito fondo «Interventi per la ripresa economica» che Regione istituisce alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022; la somma di euro 130 000 000,00 è stanziata per l’anno 2022 rispettivamente per euro 14 766 632,00 alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 10 000 000,00 alla missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e l’ambiente», programma 1 «Difesa del Suolo» - Titolo 2 «Spese in conto capitale»; per euro 10 000 000,00 alla missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e l’ambiente», programma 07 «Sviluppo sostenibile del territorio montano e piccoli comuni»- Titolo 2 «Spese in conto capitale»; per euro 65 394 740,00 alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 01 «Trasporto ferroviario» - Titolo 2 »Spese in conto capitale»; per euro 19 838 628,00 alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 »Viabilità e infrastrutture stradali» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» e per euro 10 000 000,000 alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022
  11. Le risorse del fondo di cui al comma 10 sono prelevabili con provvedimento di Giunta regionale secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) Al fine di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento degli investimenti, in coerenza con i principi contabili armonizzati e fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio, sulla base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»
  12. Per il ricorso all’indebitamento di cui al comma 2 è assicurato il rispetto degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n  243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nonché il rispetto dell’articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n  350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘Legge finanziaria 2004’), come integrati dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n  168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n 191
  13. L’indebitamento di cui al comma 2 potrà essere contratto dalla Giunta per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo pari al tasso determinato dalla «Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51 645 689,91» ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n  448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula
  14. L’ammortamento dell’indebitamento di cui al comma 2 potrà decorrere dal 1° gennaio 2022; il relativo onere annuo per quanto riguarda la quota interessi rispettivamente pari a euro 53 922 000,00 è posto a carico del programma 01 della missione 50 «Debito Pubblico» e per quanto riguarda la quota capitale pari a euro 76 078 000,00 è posto a carico del programma 02 della missione 50 «Debito Pubblico» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 A tale onere è assicurata la copertura finanziaria con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale
  15. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del d lgs 118/2011 come integrato e corretto dal d lgs 126/2014, è autorizzata a contrarre, in alternativa all’indebitamento di cui al comma 3, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n  112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133, come sostituito dall’articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n  203 (Legge finanziaria 2009)
  16. Con successivo atto la Giunta regionale provvede alle occorrenti variazioni di bilancio per garantire il rimborso del prestito obbligazionario di cui al comma 15 mediante l’iscrizione nel bilancio di appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze e per importi non superiori a quelli determinati al comma 14
  17. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivante dal ricorso all’indebitamento di cui al comma 2 della presente legge è modificato l’allegato n 13 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge regionale 30 dicembre 2019, n 26 (Bilancio di previsione 2020-2022); è approvato l’allegato 1 alla presente legge «Prospetto recante l’indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell’articolo 62 del d lgs 118/2011»
  18. Alle risorse erogate nell’ambito delle misure di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all’articolo 55, comma 2 bis, della l r 34/1978, con esclusione delle risorse erogate a enti che si trovino in situazioni di contenzioso con la Regione

Art. 2

(Agevolazioni per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale per far fronte all’emergenza da COVID-19) (dispositivi di protezione) (imprese) (mascherine chirurgiche)

  1. Al fine di concorrere ad assicurare la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuali necessari a far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere concesse agevolazioni finanziarie in forma di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento, fino all’ammontare del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in deroga al comma 2 dell’articolo 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)
  2. I beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 1 sono le imprese aventi unità produttive sul territorio regionale che realizzano progetti volti:
    a) all’ampliamento della capacità delle medesime unità produttive già adibite alla produzione di dispositivi medici o anche di dispositivi di protezione individuali;
    b) alla riconversione delle unità produttive finalizzata alla produzione di dispositivi medici o anche di dispositivi di protezione individuale
  3. Ai fini del presente articolo si intendono per:
    a) dispositivi medici: strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus COVID-19;
    b) dispositivi di protezione individuale: dispositivi quali occhiali protettivi o visiere, mascherine, guanti e tute di protezione e altri dispositivi equiparati ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)
  4. La Giunta regionale, sentita Unioncamere Lombardia, definisce, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, termini, criteri e modalità di erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui al comma 1, nonché ulteriori disposizioni per assicurare la gestione delle stesse Con la medesima deliberazione si provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n  17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea)
  5. Agli oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, stimati per l’anno 2020 in euro 10 000 000,00, si provvede mediante incremento per euro 10 000 000,00 delle risorse stanziate alla missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 01 «Industria, PMI e artigianato» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» e corrispondente diminuzione della missione 01 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 (bilanci)
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dall’articolo 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n  18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)

Art. 3

(Destinazione delle risorse derivanti da infrazioni durante emergenza da COVID-19)

  1. Gli introiti di cui al titolo 3 «Entrate extratributarie» - tipologia 200 «Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022, derivanti dalle sanzioni comminate in sede di controlli effettuati dalla polizia locale e dalle forze di polizia dello Stato nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono destinati per gli anni 2020 e 2021 alla missione 03 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana»- Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 per la realizzazione di interventi inerenti la sicurezza urbana e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi equiparati ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n  9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) (bilanci) (sanzioni)
  2. Con proprio atto la Giunta provvede alla definizione delle modalità per l’assegnazione delle risorse di cui al comma 1 agli enti di appartenenza degli ufficiali e agenti che hanno accertato le violazioni e alle occorrenti variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione del comma 1 (bilanci)

Art. 4

(Concessione di anticipazione di cassa ad ARIA s.p.a.)

  1. Per l’esercizio finanziario 2020 la Giunta regionale, al fine di far fronte a eventuali tensioni di cassa, è autorizzata alla concessione di un’ ulteriore anticipazione di liquidità a favore di ARIA s p a , fino al limite massimo di euro 70 000 000,00, necessaria nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulle risorse di cui alla missione 13 «Tutela della salute», programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» - Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio 2020-2022

Art. 5

(Misure per incentivi in favore del personale del Servizio sanitario regionale) (sanità)

  1. Al fine di incrementare gli incentivi al personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 82 000 000,00, in incremento rispetto ai vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale, ed in particolare dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n  75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n  165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n  124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)
  2. Mediante accordo integrativo regionale, approvato con provvedimento della Giunta regionale, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione degli incentivi del comma 1
  3. È fatta salva l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)
  4. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede per euro 82 000 000,00 a valere sul finanziamento sanitario corrente regionale di cui alla missione 13 «Tutela della salute», programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale 2020-2022

Art. 6

(Concessione di anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.)

  1. Al fine di consentire la tempestiva erogazione di anticipazioni agli enti locali che dovessero trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione degli interventi finanziati ai commi 4 e 5 dell’articolo 1 della presente legge, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2020 la concessione di un’anticipazione di liquidità a favore di Finlombarda s p a , fino al limite massimo di euro 400 000 000,00 da restituirsi entro un anno dalla concessione Con proprio provvedimento la Giunta individua condizioni e modalità per l’erogazione delle anticipazioni (enti locali)
  2. In applicazione del comma 1 nell’esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente incrementati di euro 400 000 000,00 il Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie»- tipologia 200 «Riscossione crediti di breve termine» dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022 e la missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato»- Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 (bilanci)

Art. 7

(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia

Milano, 4 maggio 2020

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n XI/1029 del 4 maggio 2020)

[c’è allegato in BURL 4 maggio 2020]

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