Lombardia - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lombardia 15 aprile 2020, n. XI/3046 - Misura straordinaria «Genius» per imprese e famiglie danneggiate dall’emergenza epidemica COVID-19

  • Ambito: sostegni economici a famiglie e imprese

Parole di interesse: imprese; famiglie; sostegni economici;

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

− l’art 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;

− l’art 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d c r 10 luglio 2018, n XI/64;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

  • la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • il decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 52 del 1° marzo 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 59 dell’8 marzo 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 64 del 11 marzo 2020»;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n 76 del 22 marzo 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga al 13 aprile 2020 le suddette misure;

Considerato che l’attuale emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID-19 e le relative misure di contenimento adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno un impatto immediato sia sul versante della domanda che dell’offerta, comportando così oggettive difficoltà per le imprese lombarde di tutti i settori e di tutte le tipologie, con particolare riferimento alle PMI, che richiedono interventi pubblici straordinari a favore della liquidità e per garantire la continuità di impresa;

Dato atto che tutti i bandi prevedono tra gli obblighi dei soggetti beneficiari alcune disposizioni sulla durata in attività dell’impresa o della sede operativa oggetto di intervento (da tre a 5 anni dalla concessione ovvero dall’erogazione) che se non rispettati comportano la decadenza del contributo e la restituzione delle somme erogate;

Valutato che con la crisi economica conseguente all’emergenza epidemica si presume che non saranno pochi gli operatori economici in particolare micro, piccole e medie imprese che si troveranno nell’impossibilità di rispettare tale obbligo magari perché hanno ridotto la struttura e quindi chiuso qualche sede operativa o unità locale oppure perché, nel caso di imprese individuali, l’imprenditore è deceduto per l’epidemia con conseguente chiusura dell’attività oppure semplicemente perché la sospensione di piccole attività per alcuni mesi comporta dei costi eccessivi che non consentono di mantenere in attività l’impresa;

Ritenuto necessario intervenire con una misura straordinaria che eviti la restituzione dei contributi a fondo perduto a micro, piccole e medie imprese beneficiarie che hanno rendicontato gli interventi finalizzando quindi gli interventi oggetto di agevolazione, ma hanno cessato l’attività ovvero chiuso l’unità locale oggetto di intervento dopo il 31 gennaio 2020 a causa della crisi conseguente all’emergenza epidemica COVID-19;

Valutato di trasformare i suddetti contributi concessi ed erogati a decorrere dal 31 gennaio 2015 e fino al 31 gennaio 2020 (data della delibera del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), su risorse autonome di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico, in nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno ridimensionato l’attività chiudendo la sede oggetto di intervento, restando comunque impresa attiva e, per i casi di cessazione in toto dell’attività di impresa, in una forma di sostegno al reddito per l’imprenditore che ha perso il lavoro ovvero di sostegno alla famiglia nel caso in cui l’imprenditore sia deceduto;

Visti:

  • il Regolamento (UE) n  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G U dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
  • il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

Ritenuto che:

  • la concessione degli aiuti avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli «de minimis» e in particolare degli artt 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo previa notifica unica statale o regione, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;
  • gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con altri aiuti di Stato se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis»;
  • gli aiuti concessi nell’ambito del Quadro Temporaneo a valere sulla Linea di intervento non sono cumulabili con altri aiuti di Stato se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto di cui alla sezione 3 1 punto 22 lett a) del predetto Quadro Temporaneo;
  • in caso di successivo inquadramento nel Regime di Aiuti quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 le imprese non devono essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 (possono essere entrate in difficoltà successivamente a causa dell’epidemia di COVID-19);
  • per le imprese che hanno cessato l’attività l’agevolazione è qualificabile come non rilevante per l’applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato (sostegno al reddito per l’ex imprenditore che ha perso il lavoro ovvero come sostegno alla famiglia nel caso in cui l’imprenditore sia deceduto);

Stabilito che l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale, verrà demandata a provvedimento dirigenziale che disciplinerà, in particolare, gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo;

Visto il d m 31 maggio 2017, n  115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n  234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che, per gli aiuti in de minimis, il Dirigente responsabile del procedimento garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d m 31 maggio 2017, n  115 e s m i  artt  8 e s s ;

Visto l’Allegato A «MISURA STRAORDINARIA «GENIUS» PER IMPRESE E FAMIGLIE DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il Dirigente responsabile del procedimento assume gli atti conseguenti alla presente deliberazione e assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013;

Dato atto che la misura non comporta oneri sul bilancio regionale;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art 3 della l 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l’Allegato A «MISURA STRAORDINARIA «GENIUS» PER IMPRESE E FAMIGLIE DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (imprese) (famiglie) (sostegni economici)

2. di dare atto che la misura di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non comporta oneri sul bilancio regionale;

3. di stabilire la concessione degli aiuti avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli «de minimis» e in particolare degli artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo previa notifica unica statale o regione, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

4. di demandare l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale, a provvedimento dirigenziale che disciplinerà, in particolare, gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo;

5. di demandare al Dirigente responsabile del procedimento l’assunzione degli atti conseguenti alla presente deliberazione e l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt 26 e 27 del d lgs n 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www regione lombardia.it

Il segretario: Enrico Gasparini

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