Lombardia - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lombardia 15 aprile 2020, n. XI/3053 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Attuazione l.r. 11/2014: sistema lombardo della garanzia – Istituzione e approvazione delle caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie 3»

  • Ambito: istituzione di uno strumento che faciliti l’accesso al credito delle imprese denominato “Controgaranzie 3”

Parole di interesse: imprese; sostegni economici.

 

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

  • il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
  • il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
  • il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
  • il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
  • il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
  • la Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e s.m.i. che prevede tra l’altro aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti;
  • il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Considerato che l’art. 37 (4) Reg. 1303/2013 e s.m.i. recita che:

«Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un’impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell’Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell’Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti. Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica»;

Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» che all’art. 2, c. 1 lettera c prevede interventi di facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo della garanzia e del credito, sostenendo in particolare la patrimonializzazione e la riorganizzazione dei Confidi»;

Richiamata la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di sviluppo della XI legislatura» che tra gli obiettivi regionali individua l’accesso al credito anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione dei criteri e delle modalità previsti dall’art. 2, lett. c, della l.r. 11/2014;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde. In particolare, con l’Azione III.3.d.1.1 (Azione 3.6.1 dell’Accordo di Programma) si intende promuovere il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito, individuando nei Confidi i soggetti primari nel garantire un’adeguata copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;

Dato atto che l’architettura del «Sistema lombardo della garanzia» ha previsto un processo di integrazione e ottimizzazione dei Confidi con la strutturazione di un sistema sostenibile e semplificato, caratterizzato da crescenti livelli di servizio e di accesso al credito per micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti (MPMI) lombardi attraverso la razionalizzazione e ottimizzazione del primo livello e il ripensamento del secondo livello di garanzia;

Richiamati:

− il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 e C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 e C(2019) 6960 del 24 settembre 2019;

− la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 20142020 di Regione Lombardia» e s.m.i.;

− la d.g.r. n. X/3459 del 24 aprile 2015 avente ad oggetto «Attuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della garanzia – Approvazione delle caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie» con la quale Regione Lombardia ha approvato le caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie» (tramite la concessione di garanzie di secondo livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai Confidi), misura prorogata fino al 31 gennaio 2019 con il decreto n. 13531 del 25 settembre 2018;

− la d.g.r. n. X/3961 del 31 luglio 2015 con cui è stato istituito il Fondo Controgaranzie, individuando le risorse a valere sul POR FESR 2014-2020 e i criteri specifici della suddetta Linea di intervento, con una dotazione finanziaria iniziale di € 28.500.000,00 comprensiva delle spese di gestione del medesimo Fondo;

− la d.g.r. n. X/4989 del 30 marzo 2016 con cui si sono apportate alcune modifiche relative all’adesione dei soggetti richiedenti (Confidi) e alle caratteristiche dell’agevolazione.

− la d.g.r. n. XI/1184 del 28 gennaio 2019 con la quale è stata istituita la linea di intervento «Controgaranzie2», sono state approvate le caratteristiche della misura e individuata la dotazione iniziale in € 9.700.000,00 già trasferita al soggetto gestore Finlombarda s.p.a.;

− il decreto n. 7939 del 3 giugno 2019 che, in attuazione della d.g.r. 1184/2019, approva l’Avviso «Linea di Intervento Controgaranzie 2» con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 9.700.000,00 a valere sul Fondo controgaranzie istituito con d.g.r. 3961/2015;

− il decreto n.  10852 del 23 luglio 2019 di approvazione dell’elenco di n. 9 Confidi ammessi e che potranno essere convenzionati con Finlombarda s.p.a. nonché la relativa assegnazione dei Plafond garantibili, secondo le modalità indicate all’articolo C.1.3 dell’Avviso;

Visti:

− l’art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;

− l’art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con sui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;

− la l.r. 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l’art. 1 comma 1ter della l.r. n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali l’11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in relazione alle attività di Gestione dei Fondi (art. 7) e con specifico riferimento all’attività di Rendicontazione (art. 7.3), la quale stabilisce che Finlombarda s.p.a. provvederà a rendicontare alle Direzioni committenti e alla Direzione Generale Presidenza Area Finanza, a cadenza trimestrale, entro il 15° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (d.g.r. n. 1010 del 17 dicembre 2018);

Dato atto che:

− con il decreto n. 4505 del 20 maggio 2016 è stata approvata, in attuazione della d.g.r. 4989/2016, la proposta di Accordo di Finanziamento per la gestione del «Fondo di garanzia Controgaranzie» sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 30 giugno 2016 con una quota iniziale di risorse pari a Euro 28.500.000,00 (n. 19220/ RCC del 26 luglio 2016);

− con il decreto n. 15276 del 24 ottobre 2019 è stato approvato, in attuazione della d.g.r. 1184/2019 l’atto aggiuntivo all’Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. (n. 12630/RCC del 06 novembre 2019);

− con il decreto n. 2503 del 26 febbraio 2020 è stato approvato, il secondo atto aggiuntivo all’Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

  • la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020»;

Considerato che:

  • l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta provocando pesanti ripercussioni sull’attività delle imprese, in particolare per le severe limitazioni sia all’attività lavorativa che agli spostamenti;
  • in questo momento particolare è di fondamentale importanza per il sistema economico regionale assicurare alle MPMI strumenti che facilitino l’accesso al credito anche attraverso la concessione di controgaranzie rafforzando gli strumenti regionali già esistenti;

Dato atto che, come da nota prot. O1.2020.0005720 del 9 aprile 2020, Finlombarda s.p.a. comunica che rispetto alla misura Controgaranzie sono disponibili risorse residue conseguenti alla conclusione delle operazioni finanziarie e delle relative attività istruttorie per complessivi € 7.500.000,00;

Precisato che il Fondo Controgaranzie non è incluso tra i Fondi Regionali del Bilancio Regionale oggetto di rientro, previsto dalla d.g.r. XI/7919 del 26 febbraio 2018 e che nel triennio 2018-2021 sarà gestito da Finlombarda s.p.a. ai sensi della d.g.r. XI/1121 del 28 dicembre 2018 che contiene i piani pluriennali delle società in house;

Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» che rafforza gli strumenti di acceso al credito a favore delle imprese;

Ritenuto necessario:

  • rivedere lo strumento di controgaranzie al fine di renderla complementare con le misure statali di sostegno alle imprese conseguentemente all’emergenza Covid-19 e in particolare al d.l. 8 aprile 2020, n. 23;
  • chiudere lo sportello della Linea di intervento denominata «Controgaranzie 2» ammettendo operazioni finanziarie erogate (o attivate nel caso di linee di cassa e smobilizzo) entro il 30 aprile 2020 che potranno essere trasmesse dai Confidi convenzionati con l’invio dei flussi mensili sino al 31 luglio 2020;
  • utilizzare le economie a valere sul Fondo Controgaranzie di cui alla comunicazione protocollo O1.2020.0005720 per l’istituzione di una nuova linea di intervento denominata «Controgaranzie 3»;

Ritenuto che:

  • la concessione delle agevolazioni avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli «de minimis», salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;
  • la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
  • gli aiuti non saranno concessi ad imprese/professionisti/ società tra professionisti che si trovino in una delle situazioni di insolvenza di cui a:

− l’art. 4.6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per le controgaranzie concesse in regime de minimis;

− l’art. 4.6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 prima del 31 dicembre 2019 per le controgaranzie concesse nell’ambito del Quadro Temporaneo;

  • gli aiuti «de minimis» a valere sulla Linea di intervento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis»;
  • gli aiuti concessi nell’ambito del Quadro Temporaneo a valere sulla Linea di intervento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto prevista dal predetto Quadro Temporaneo;
  • il calcolo dell’ESL, ove applicabile, avviene attraverso il metodo di cui alla decisione N182/2010, prorogato nel 2013 da parte della Commissione;

Dato atto che, le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

− attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto regolamento (UE);

− attesti di non trovarsi in una delle situazioni di insolvenza di cui all’art. 4.6.a del regolamento (UE) n. 1407/2013 per le richieste di controgaranzie in de minimis o attesti di non trovarsi in una delle situazioni di insolvenza di cui all’art. 4.6.a del regolamento (UE) n. 1407/2013 prima del 31 dicembre 2019 per le controgaranzie richieste nell’ambito del Quadro Temporaneo;

Dato atto che fino al 1 luglio 2020, le imprese beneficiarie il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

Stabilito che:

− al termine del regime di aiuto ai sensi del Quadro temporaneo, la Linea Controgaranzie 3 sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

− l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, verrà demandata a provvedimento dirigenziale in particolare per la parte fi disciplina degli aspetti tecnici relativi al calcolo dell’aiuto e del rispetto della regola del cumulo;

Dato atto che il vantaggio economico concesso è interamente trasferito ai destinatari finali, garantiti e soci dei Confidi e, ai sensi della normativa europea, i Confidi non tratterranno nulla, con le modalità di controllo stabilite nell’avviso attuativo di successiva emanazione;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che, in applicazione del d.m. 115/2017:

− gli obblighi di cui agli artt. 8 e 9 del d.m. 115/2017 sono in carico al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese», quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.d.1.1.;

− le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti in «de minimis» di cui all’art. 14 del d.m. 115/2017 sono in carico ai Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) che si convenzioneranno con Finlombarda s.p.a.; Considerata l’urgenza di attivare la nuova linea «Controgaranzie 3» per sostenere le l’accesso al credito delle imprese in questa fase di emergenza Covid-19;

Ritenuto di stabilire che:

− di istituire la Linea di intervento denominata «Controgaranzie 3» con le caratteristiche di cui all’»Allegato A» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

− i Confidi ammessi al convenzionamento con il decreto n. 10852 del 23 luglio 2019 possono da subito operare sulla Linea di intervento «Controgaranzie 3» di cui alla presente deliberazione, fatta salva la possibilità di recedere entro 15 giorni dall’adozione del presente provvedimento inviando una comunicazione a Regione Lombardia e a Finlombarda spa agli indirizzi di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

− nuovi Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi), iscritti nell’elenco di cui all’112 bis TUB ovvero all’albo unico di cui all’art. 106 TUB come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, possono accedere alla Linea di Intervento Controgaranzie 3 presentando domanda di adesione secondo le modalità e i tempi definiti nell’Avviso attuativo che sarà emanato entro 7 giorni dall’approvazione della presente deliberazione;

− di stabilire l’ammissibilità esclusivamente in sede di prima applicazione delle operazioni erogate o attivate a partire dal 01 maggio 2020, per l’opportuna continuità rispetto alla Linea precedente Controgaranzie 2 aperta fino al 30 aprile 2020;

− di dare atto che la dotazione finanziaria della Linea di intervento «Controgaranzie 3» è pari a € 7.500.000,00 a valere sul Fondo Controgaranzie»;

− di prevedere che i successivi atti saranno adottati nel rispetto del Regolamento de minimis salvo diverso inquadramento nell’ambito della Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final salvo eventuali proroghe;

− di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico, in raccordo con l’Autorità di gestione del Por Fesr 20142020 l’emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto, comprese la definizione del bando secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;

Stabilito che ciascun Confidi aderente all’iniziativa deve effettuare un’attività istruttoria finalizzata a:

  1. acquisire la documentazione necessaria e verificarne la completezza;
  2. verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti Destinatari;
  3. determinare l’aiuto espresso in ESL della Controgaranzia concedibile;

Precisato che il beneficio a favore di PMI o liberi professionisti, coerente con una delle finalità ai sensi dell’art. 37 par. 4 del Regolamento UE 1303/2013, è concesso su operazioni finanziarie rientranti in una delle seguenti tipologie:

− Cassa: apertura di credito in conto corrente;

− Smobilizzo: linea di credito rotativa per anticipazioni finanziarie su portafoglio commerciale;

− Liquidità: finanziamenti amortizing sul circolante;

− Investimento: finanziamenti amortizing per investimenti;

Acquisito il parere positivo dell’Autorità di Gestione prot. n. R1.2020.0002125 del 10 aprile 2020;

Acquisito, nella seduta del 09 aprile 2020, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all’Allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017;

Dato atto che il parere del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea è stato espresso con consultazione scritta conclusa in data 10 aprile 2020;

Stabilito di demandare l’adozione di successivi provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all’Allegato A, nonché l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 al Dirigente della UO Incentivi, Accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi, e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www. ue.regione.lombardia.it e di Finlombarda s.p.a.;

Viste:

  • la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la l.r. 28 dicembre 2018, n. 25 «Bilancio di previsione 2019 2021»;
  • la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

  1. di chiudere lo sportello della Linea di intervento denominata «Controgaranzie 2» ammettendo operazioni finanziarie erogate (o attivate nel caso di linee di cassa e smobilizzo) entro il 30 aprile 2020 che potranno essere trasmesse dai Confidi convenzionati con l’invio dei flussi mensili sino al 31 luglio 2020; (imprese) (sostegni economici)
  2. di istituire la Linea di intervento denominata «Controgaranzie 3» con le caratteristiche di cui all’»Allegato A» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di stabilire che:
  • i Confidi ammessi al convenzionamento con il decreto n. 10852 del 23 luglio 2019 possono da subito operare sulla Linea di intervento «Controgaranzie 3» di cui alla presente deliberazione, fatta salva la possibilità di recedere entro 15 giorni dall’adozione del presente provvedimento inviando una comunicazione a Regione Lombardia e a Finlombarda spa agli indirizzi di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e finlombarda@ pec.regione.lombardia.it;
  • nuovi Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi), iscritti nell’elenco di cui all’112 bis TUB ovvero all’albo unico di cui all’art. 106 TUB come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, possono accedere alla Linea di Intervento Controgaranzie 3 presentando domanda di adesione secondo le modalità e i tempi definiti nell’Avviso attuativo che sarà emanato entro 7 giorni dall’approvazione della presente deliberazione;
  • l’ammissibilità esclusivamente in sede di prima applicazione delle operazioni erogate o attivate a partire dal 01 maggio 2020, per l’opportuna continuità rispetto alla Linea precedente Controgaranzie 2 aperta fino al 30 aprile 2020;
  1. di dare atto che la dotazione finanziaria della Linea di intervento «Controgaranzie 3» è pari a € 7.500.000,00 che trovano copertura sulle economie a di cui alla comunicazione di Finlombarda s.p.a. protocollo O1.2020.0005720 del 9 aprile 2020;
  2. di prevedere che i successivi atti saranno adottati nel rispetto del Regolamento de minimis salvo diverso inquadramento nell’ambito della Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final salvo eventuali proroghe;
  3. di demandare ad atto dirigenziale l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, in particolare per la parte fi disciplina degli aspetti tecnici relativi al calcolo dell’aiuto e del rispetto della regola del cumulo;
  4. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente della UO Incentivi, Accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese, in raccordo con l’Autorità di gestione del Por Fesr 2014-2020, l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l’attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all’Allegato A, nonché l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
  5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia. it – Sezione Bandi, e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it.

Il segretario Enrico Gasparini

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