Lombardia - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lombardia 5 maggio 2020, n. XI/3112 - Interventi a sostegno della ripresa economica e per la gestione dell’emergenza da COVID-19

Titolo completo “Interventi a sostegno della ripresa economica e per la gestione dell’emergenza da COVID-19 - Agevolazioni alle imprese per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale e contestuale aggiornamento del prospetto di raccordo attivita’ 2020-2022 di Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019”

  • Ambito: agevolazione per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale.

Parole di interesse: bilanci; contributi; dispositivi di protezione; dispositivi medicali; esecuzione delle misure; procedimento amministrativo

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 maggio 2020, n 9 «Interventi per la ripresa economica», con cui sono state definite una serie di misure finalizzate a fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e in particolare l’art 2 che prevede uno stanziamento di 10 000 000,00 di euro per interventi finalizzati alla produzione di dispositivi medici o anche di dispositivi di protezione individuale;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare l’art 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d c r 10 luglio 2018, n XI/64;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

  • il d l 23 febbraio 2020, n 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 45 del 23 febbraio 2020;
  • i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» del 1° marzo 2020, 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n 76 del 22 marzo 2020;
  • il d l 17 marzo 2020, n 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare:

− l’art 5 bis che prevede che fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità;

− l’art  15 che, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, consente la produzione e commercializzazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, previo invio di apposita autocertificazione all’Istituto superiore di sanità attestante le caratteristiche tecniche delle mascherine e il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa, ovvero all’INAIL per i dispositivi di protezione individuale;

− l’art 16 che prevede che, fino al termine dello stato di emergenza le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, siano considerate dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81 per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro;

  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga al 13 aprile 2020 le misure restrittive per il contenimento dell’epidemia Covid-19;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che prosegue con le misure restrittive fino al 3 maggio 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che prevede tra l’altro le Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;

Preso atto del «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto il 14 marzo 2020 da sindacati e associazioni datoriali – su invito del presidente del Consiglio e dei ministri dell’Economia, del Lavoro, delle Politiche sociali, dello Sviluppo economico e della Salute – e integrato in data 24 aprile 2020 in vista della c d  Fase 2 di progressiva riapertura delle attività economiche dopo la fase di loockdown, che è parte integrante (allegato 6) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;

Dato atto che il «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» come aggiornato il 24 aprile u s prevede tra l’altro l’utilizzo di una mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni e adozione degli idonei DPI sulla base dei rischi delle diverse attività;

Considerato che:

  • l’attuale emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID-19 ha evidenziato un bisogno imponente di mascherine chirurgiche, DPI e altri dispositivi medici nell’ambito del settore socio sanitario con ingente sforzo dell’amministrazione regionale nel reperimento dei quantitativi necessari;
  • nell’ottica della c d Fase 2 ossia di uscita graduale dalla fase di lockdown la ripresa progressiva delle attività economiche a partire dal 4 maggio e l’allentamento delle restrizioni alla mobilità dei cittadini renderà sempre più necessario il reperimento di mascherine chirurgiche e DPI per evitare il diffondersi di nuovi focolai epidemici in particolare nei casi in cui non sarà possibile mantenere il necessario distanziamento;

Verificato che il PDL 121 «Interventi per la ripresa economica» è stato approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 4 maggio 2020 e che la Legge Regionale «Interventi per la ripresa economica» è in corso di promulgazione;

Ritenuto pertanto necessario attivare una nuova misura di sostegno alle imprese lombarde che intendono ampliare o riconvertire la propria attività produttiva finalizzandola alla produzione di dispositivi medici ovvero di dispositivi di protezione individuale;

Visti:

  • l’art 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
  • l’art 1 della l r 27 dicembre 2006 n 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
  • la l r 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l’art 1, comma 1 ter, della l r n 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;
  • l’art 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n 34, così come sostituito dall’art 4 l r 8 luglio 2014 n 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all’allegato A1, Sezione I, della l r 30/2006 che:

− il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);

− l’aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all’assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

Richiamata la d g r n 5447 del 25 luglio 2016 «Direttive per gli Enti del Sistema regionale di cui all’allegato A1, sezione I, della l r 30/2006» ed in particolare le indicazioni per gli aggiornamenti dei programmi attività di cui all’allegato C, Direttive alle Società partecipate in modo totalitario, comprese nell’allegato A1, sezione I, della l r 30/2006;

Richiamata la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s p a  di cui alla d g r  17 dicembre 2018, n  XI/1010, sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti regionale in data 11 gennaio 2019 al n  12382/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2021, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;

Dato atto che la nuova misura non è inserita nel piano di attività programmate nel Prospetto di raccordo 2019-2021 di Finlombarda s p a di cui alla d g r n XI/2731 del 23 dicembre 2019 stante l’imprevedibilità della misura conseguente alla crisi epidemica COVID-19;

Richiamate:

  • la d g r 24 febbraio 2020, n XI/2883 che ha approvato i criteri della misura Faber 2020 con una dotazione di 15 milioni di euro, aggiornando contestualmente il prospetto di raccordo attività 2020 - 2022 di Finlombarda s p a di cui alla d g r n XI/2731 del 23 dicembre 2019;
  • la d g r 27 aprile 2020 n XI/3083 che ha rimodulato a 5 milioni la dotazione finanziaria della misura Faber 2020 conseguentemente agli effetti della crisi epidemica COVID 19, demandando la rimodulazione al ribasso dei costi di assistenza tecnica di Finlombarda s p a, in sede di assestamento generale del Bilancio di previsione 2020/2022;

Considerato che la riduzione delle attività istruttorie di Finlombarda su Faber 2020 consente di rimodulare il Prospetto di Raccordo 2019-2021 di Finlombarda s p a prevedendo l’inserimento delle attività inerenti la nuova misura di sostegno alle imprese lombarde che intendono ampliare o riconvertire la propria attività produttiva finalizzandola alla produzione di dispositivi medici ovvero di dispositivi di protezione individuale;

Stabilito di individuare Finlombarda s p a quale soggetto gestore della misura di cui all’allegato A, rinviando a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l’attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;

Preso atto che FInlombarda s p a, in considerazione delle valutazioni effettuate per le variazioni dei carichi di lavoro in relazione all’attivazione della nuova misura, ha comunicato a Regione Lombardia un costo complessivo di assistenza tecnica pari ad 104 155,97 (iva inclusa) esclusivamente per costi interni;

Dato atto che i costi interni per l’assistenza tecnica coperti dal contributo di funzionamento sono costituiti per un 50% dai costi interni di line o costi diretti e per un 50% dai costi interni di staff o costi indiretti;

Visto l’art  192 del d lgs  18 aprile 2016, n  50 Codice dei contratti pubblici che prevede che ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Preso atto della nota protocollo A1 2018 0230353 del 2 ottobre 2018 del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione della Giunta regionale nella quale vengono fornite le seguenti indicazioni per la modalità di imputazione dei costi interni relativi alle commesse di Finlombarda s p a:

  • i costi interni fatturati dalla società sono coperti dal contributo di gestione;
  • tale contributo viene garantito alla società dalla DC Bilancio e Finanza ed è parametrato sulla base della pianta organica (185 unità, sia staff che line) con l’assunto che la stessa lavori in media 155 giornate lavorative per Regione su un teorico totale annuo di 220. Alle suddette giornate uomo sono applicate le tariffe benchmark validate con decreto n 15651/2017 decurtate di un ulteriore 5%. Quanto esposto assicura sia la congruità del contributo che delle correlate tariffe applicate dalla società;
  • alle commesse regionali vengono attribuiti i costi delle risorse interne di line utilizzate, i costi delle risorse esterne a cui far ricorso in assenza di figure professionali ad hoc all’interno della società nonché la quota di costi interni di «staff» (Direttore, CdA, ecc ) in proporzione al «valore» della commessa;
  • i costi interni di staff potrebbero risultare variati in aumento o in diminuzione rispetto ad un medesimo incarico assegnato in precedenza in relazione all’entità numerica delle commesse regionali affidate alla società, facendo però presente che vengono attribuiti solo in maniera «figurativa» in quanto già pagati col contributo di gestione;
  • per l’attività amministrativa sarà cura delle singole DDGG committenti, in sede di liquidazione della fattura, la verifica dei costi esterni delle commesse e dei costi interni di line, in termini anche di giornate uomo addebitate, che saranno analiticamente esposti nella rendicontazione;

Richiamato il decreto del Segretario generale «Costituzione del Gruppo di Lavoro Programma Regionale di Sviluppo XI legislatura» n 10393 del 17 luglio 2018 che ha tra i suoi compiti quello di valutare e validare le variazioni agli affidamenti di incarichi al SIREG compresi nei rispettivi Programmi annuali delle attività;

Dato atto che:

  • il Gruppo di Lavoro PRS ha esaminato la proposta di aggiornamento del piano delle attività di Finlombarda s p a di cui alla d g r n XI/2731 del 23 dicembre 2019 e che, ad esito dell’istruttoria condotta, ha espresso parere positivo mediante procedura scritta in data 30 aprile 2020, agli atti della competente struttura della DG Sviluppo economico;
  • la nuova misura va ad integrare le attività inserite nel Prospetto di raccordo 2020 -2022 di Finlombarda s p a di cui alla richiamata d g r n XI/2731 del 23 dicembre 2019 e aggiorna il piano delle attività 2020 - 2022 di Finlombarda s p a come da «Prospetto di raccordo attività 2020 - 2022» di Finlombarda s p a, allegato B, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
  • i costi di assistenza tecnica dell’attività oggetto del presente provvedimento sono pari a complessivi € 104 155,97 (iva inclusa) a valere esclusivamente sui costi interni coperti dal contributo di funzionamento a valere sull’esercizio finanziario 2020;

Ritenuto necessario approvare l’aggiornamento del Prospetto raccordo attività 2020 - 2022 di Finlombarda s p a con l’inserimento della misura di sostegno alle PMI lombarde che intendono ampliare o riconvertire la propria attività produttiva finalizzandola alla produzione di dispositivi medici ovvero di dispositivi di protezione individuale, per un costo complessivo di € 104 155,97 (iva inclusa) esclusivamente per costi interni;

Dato atto che la copertura finanziaria per l’attività di assistenza tecnica da parte di Finlombarda S p A è garantita come dettagliato nell’allegato B) dal contributo di funzionamento già approvato per l’esercizio finanziario 2020 per un costo del personale interno pari massimo a euro 104 155,97 (iva inclusa);

Dato atto che Finlombarda s p a, in qualità di soggetto gestore della misura è tenuta a:

  • agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dall’art 9 del d m 31 maggio 2017, n 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
  • realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
  • comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

Visti

  • l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
  • l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea secondo cui l’Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell’attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l’azione dell’Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;

Richiamata la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e s m i  avente ad oggetto il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» che prevede, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, misure temporanee in materia di aiuti di stato attraverso aiuti sotto forma diverse forme alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, con aiuti concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (salvo proroghe);

Visto il Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G U  dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (controllo);

Ritenuto che:

  • la concessione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;
  • gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto di cui al Regolamento «de minimis»;
  • gli aiuti concessi nell’ambito del Quadro Temporaneo sono cumulabili nei limiti previsti dalla decisione di autorizzazione;
  • in caso di successivo inquadramento nel Regime di Aiuti quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di finanziamento ivi presenti, le imprese non devono essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 (possono essere entrate in difficoltà successivamente a causa dell’epidemia di COVID-19);

Dato atto che, in caso di successivo inquadramento nel Regime di Aiuti quadro temporaneo di cui alla Comunicazione (2020) 1863 e s m i , le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d p r  445/2000 che attesti di non essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;

Dato atto altresì che fino al 1 luglio 2020, le imprese beneficiarie il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d p r 445/2000 che informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

Stabilito che l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale, verrà demandata a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale che disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici relativi alla verifica tecnici relativi alla verifica del rispetto del massimale e ad eventuali aspetti di cumulo;

Visto il d m 31 maggio 2017, n 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d m  31 maggio 2017, n  115 e s m i  artt  8, 9 e, con riferimento alle variazioni di cui all’articolo 9 commi 6 e 8, a seguito della trasmissione delle risultanze istruttorie da parte di Finlombarda s p a  nel rispetto dei termini procedimentali;

Ritenuto necessario approvare celermente i criteri della misura di sostegno ai nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di concorrere ad assicurare la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuali necessari a far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID – 19;

Dato atto che la dotazione finanziaria della misura è pari a € 10 000 000,00 a valere sulle risorse di cui all’art 2 della legge regionale 4 maggio 2020, n 9, che si renderanno disponibili sull’idoneo capitolo di spesa della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 01 «Industria, PMI e artigianato» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dell’esercizio finanziario 2020 a seguito di approvazione del relativo documento tecnico;

Stabilito che l’approvazione del bando attuativo dei criteri di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è subordinata all’approvazione della variazione di bilancio;

Visti:

  • l’Allegato A «Agevolazioni per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale per far fronte all’emergenza da COVID-19 - Criteri per l’attuazione dell’iniziativa», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  • l’Allegato B «Aggiornamento Prospetto di raccordo 2020 – 2022 di Finlombarda s p a» che aggiorna il programma di attività e il relativo prospetto di raccordo di Finlombarda S p A di cui alla d g r XI/2731 del 23 dicembre 2019, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamata la d g r  4 febbraio 2019, n  XI/1213 «Criteri generali per l’introduzione del rating di legalità, in attuazione dell’articolo 9, c 4 della legge regionale 19 febbraio 2014, n  11 - Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che prevede che in occasione della concessione di agevolazioni alle imprese sia stabilita una premialità nei confronti delle imprese in possesso del «rating di legalità, all’interno dei criteri di selezione e valutazione, da scegliere tra preferenza in graduatoria, attribuzione di un punteggio aggiuntivo e riserva di una quota delle risorse finanziarie allocate;

Stabilito di prevedere in attuazione della richiamata d g r 4 febbraio 2019, n XI/1213 l’attribuzione di una premialità in termini di punteggio aggiuntivo ai fini della concessione dei contributi;

Dato atto che l’atto di nomina di Finlombarda quale responsabile del trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art  28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell’art  2 –quaterdecies del d lgs  30 giugno 2003, n  196 come modificato dal d lgs  10 agosto 2018, n  101) sarà aggiornato a seguito dell’approvazione dell’incarico per la gestione dell’attività istruttoria e delle erogazioni per la misura di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente della Struttura della Unità Organizzativa Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale, si procederà all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l’attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all’Allegato A, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché agli adempimenti di cui agli articoli 26 e 27 del d lgs 33/2013;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art 3 della l 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 di approvare l’Allegato A «Agevolazioni per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale per far fronte all’emergenza da COVID-19 - Criteri per l’attuazione dell’iniziativa», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (dispositivi di protezione) (dispositivi medicali)

2 di approvare l’Allegato B «Aggiornamento Prospetto di raccordo 2020 – 2022 di Finlombarda s p a, di cui alla richiamata d g r n XI/2731 del 23 dicembre 2019, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3 di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A una dotazione finanziaria pari € 10 000 000,00 a valere sulle risorse di cui all’art  2 della legge regionale 4 maggio 2020, n  9, che si renderanno disponibili sull’idoneo capitolo di spesa della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 01 «Industria, PMI e artigianato» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dell’esercizio finanziario 2020, a seguito di approvazione del relativo documento tecnico; (bilanci)

4 di stabilire che l’approvazione del bando attuativo dei criteri di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è subordinata all’approvazione della variazione di bilancio; (bilanci)

5 di individuare Finlombarda s p a quale soggetto gestore della misura di cui all’Allegato A, rinviando a specifico incarico la definizione delle modalità per l’attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività; (esecuzione delle misure)

6 di stabilire che i costi di assistenza tecnica da parte di Finlombarda s p a per l’attività oggetto del presente provvedimento sono pari a complessivi € 104 155,97 (iva inclusa) a valere esclusivamente sui costi interni coperti dal contributo di funzionamento a valere sull’esercizio finanziario 2020;

7 di stabilire che Finlombarda S p A, in qualità di soggetto incaricato dell’istruttoria e dell’erogazione dei contributi per la misura di cui all’allegato A è tenuta a: (contributi) (procedimento amministrativo)

− agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dall’art 9 del d m 31 maggio 2017, n  115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;

− realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;

− comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

8  di prevedere che la concessione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regione, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di finanziamento ivi presenti;

9 di demandare al Dirigente della Unità Organizzativa Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale in particolare per gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo; (esecuzione delle misure)

10 di demandare al Dirigente della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale della Direzione Generale Sviluppo Economico, l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’adozione della presente deliberazione nel rispetto dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché l’assolvimento degli adempimenti di cui agli articoli 26 e 27 del d lgs 33/2013; (esecuzione delle misure)

11 di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

12 di trasmettere il presente atto a Finlombarda s p a e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www regione lombardia it , sul sito istituzionale di Regione Lombardia e ai sensi del d lgs  n  33/2013 nella sezione «Amministrazione Trasparente»

Il segretario: Enrico Gasparini

[Ci sono allegati in BURL 7 maggio 2020]

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