Toscana - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Toscana 18 Marzo 2020 n. 15 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Titolo completo "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 per l'individuazione delle strutture collettive di assistenza"

  • Con la ordinanza n. 15 del 18 marzo 2020 la Regione Toscana ha introdotto un meccanismo di tipo convenzionale per l’uso di strutture ricettive ai fini di accogliere soggetti in quarantena.

Parole di interesse: alberghi, misure di cautela, protezione dati personali, quarantena, sanificazione.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Richiamate le seguenti ordinanze del Sottoscritto, conseguenti all’adozione degli atti statali relativi alla emergenza in corso: - ordinanza n.6 del 2 marzo 2020, mediante la quale, sono state disposte misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo, fra l’altro, che chiunque avesse fatto ingresso in Toscana negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, avrebbe dovuto comunicare tale circostanza, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario; - ordinanza n.7 del 4 marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; - ordinanza n. 8 del 6 marzo 2020, che detta disposizioni inerenti l’organizzazione del Servizio sanitario regionale per l’emergenza COVID-19;

Richiamata l’ordinanza n.8 del 6 marzo 2020 “Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Richiamata l’ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Tenuto conto che, i DPCM sopracitati dispongono particolari misure urgenti di contenimento del contagio in tutto il territorio nazionale, in particolare, nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, nonché di quelli con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.70 del 17/03/2020 che all’articolo 4 attribuisce alle Regioni la facoltà di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto necessario, al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell’isolamento fiduciario, individuare specifiche strutture collettive di assistenza nelle quali sia possibile garantire l’isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena;

Considerato che è stata acquisita la disponibilità, da parte del Sistema degli Albergatori Toscani, nonché delle strutture alberghiere agrituristiche, rappresentate da CIA, Coldiretti e Confagricoltura a mettere a disposizione le proprie strutture tramite convenzione da stipularsi con l’Azienda Sanitaria territorialmente competente per le finalità di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto che l’individuazione delle strutture avvenga a cura delle aziende sanitarie locali (ASL), con il supporto della regione toscana che, per il tramite del sistema di protezione civile regionale, fornirà a ciascuna asl, entro ventiquattro ore dall’adozione del presente atto, l’elenco delle strutture alberghiere utilizzabili redatto sulla base delle disponibilità fornite dalle associazioni di categoria degli albergatori o dai comuni;

Ritenuto che le ASL sono autorizzate all’assunzione dei costi necessari per realizzare l’intero progetto (costo alberghi e forniture servizi);

Ritenuto che l’ASL, sulla base dell’elenco trasmesso dalla Regione Toscana e su altre disponibilità acquisite dalla stessa, tenuto conto delle informazioni riportate nell’Allegato I e sulla base delle proprie specifiche ed insindacabili esigenze sanitarie ed operative sceglie in assoluta libertà una o più strutture che, nel rispetto del periodo di preavviso iniziale indicato nell’Allegato I, si impegnano a mettere a completa disposizione dell’ASL stessa l’intera struttura per un primo periodo di almeno trenta giorni;

Visto l’allegato A alla presente ordinanza che riporta l i requisiti e le prestazioni, quali contenuti minimi essenziali che le strutture dovranno garantire e la tariffa massima giornaliera massima per camera applicabile, nonché i dati che le strutture dovranno comunicare per poter essere selezionabili dalle ASL;

Considerato che è stato concordato di applicare una tariffa unica (posto vuoto per pieno) per qualsiasi tipo di struttura quale media generale delle varie situazioni presenti sul territorio toscano cosi come definita nell’allegato A;

Considerato che nell’ambito del rapporto convenzionale di cui sopra ogni struttura alberghiera e ASL dovranno garantire i requisiti minimi indicati nel sopra citato allegato A;

Ritenuto, altresì, che anche le Aziende Ospedaliere si debbano interfacciare con l’ASL territorialmente competente per poter disporre di adeguate sistemazioni sia di malati che di personale medico e sanitario risultato positivo al virus ma asintomatico, nonché per il medesimo personale che, ancorché negativo al virus, è opportuno che, per tutela dei propri conviventi, sia dagli stessi tenuto isolato;

Ritenuto, altresì, che le ASL possono individuare strutture alberghiere anche diverse da quelle comprese dal sopracitato elenco fornito dalla Regione Toscana;

Ritenuto comunque che ogni struttura alberghiera interessata, a prescindere che sia o meno ricompresa nell’elenco fornito dalla Regione, dovrà accettare esplicitamente quanto riportato in allegato A;

Ritenuto, infine, che le ASL comunichino all’Unità di Crisi Regionale l’attivazione di ogni rapporto con una specifica struttura alberghiera;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure: (alberghi)

  1. Le Aziende Sanitarie Locali, al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell’isolamento fiduciario, individuano strutture alberghiere aventi funzione di strutture collettive di assistenza per garantire l’isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena; (quarantena, misure organizzative)
  1. Per supportare l’individuazione di tali strutture la Regione Toscana, entro ventiquattro ore dall’adozione della presente ordinanza, fornirà a ciascuna ASL l’elenco delle strutture alberghiere utilizzabili redatto sulla base delle disponibilità fornite dalle associazioni di categoria degli albergatori o dai Comuni, disponibili a sottoscrivere una specifica convenzione con i contenuti di cui all’allegato A alla presente ordinanza. Resta fermo che le ASL potranno individuare strutture alberghiere anche diverse da quelle comprese dal sopracitato elenco fornito dalla Regione Toscana;
  1. Le Aziende Ospedaliere si devono interfacciare con l’ASL territorialmente competente per poter disporre di adeguate sistemazioni per i soggetti di cui al primo punto del dispositivo. (misure organizzative)
  1. Le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, sempre per il tramite della ASL, possono altresì individuare strutture ricettive per il personale medico e sanitario che necessita di isolamento rispetto ai propri familiari conviventi sia perché risultato positivo al virus ma asintomatico, sia perché, ancorché negativo al virus, è opportuno che individui una sistemazione diversa dal proprio domicilio; (misure organizzative)
  1. E’ approvato l’Allegato A alla presente ordinanza quale contenuto della convenzione che le strutture disponibili sottoscriveranno con le ASL e che riporta i requisiti e le prestazioni che le stesse dovranno garantire e la tariffa massima giornaliera massima per camera applicabile, nonché i dati che le strutture dovranno comunicare per poter essere selezionabili dalle ASL; (indennità)
  1. Ogni struttura alberghiera interessata dovrà sottoscrivere con le ASL una convenzione con i contenuti di cui all’Allegato A alla presente ordinanza, garantendo i requisiti minimi ivi previsti; (misure organizzative)
  1. Le ASL comunicheranno all’Unità di Crisi Regionale l’attivazione di ogni rapporto con una specifica struttura alberghiera. (misure organizzative)
  1. Di dare atto che la spesa connessa all’attivazione delle convenzioni di cui alla presente ordinanza trova copertura nei bilanci di ciascuna azienda sanitaria e ospedaliera;

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, é trasmessa: · al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; · alle Aziende ed Enti del SSR; · ai Prefetti;

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti ai sensi dell’articolo 14 del d.l. 14/2020, secondo le modalità di cui all’articolo 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all’articolo 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679 (protezione dati personali).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.

Il Presidente

Allegato A

CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI OGGETTO DI CONVENZIONE CON STRUTTURE COLLETTIVE DI ASSISTENZA (misure organizzative; alberghi; misure di cautela; sanificazione; quarantena)

  1. Definizione dell’offerta –

La struttura selezionata deve mettere a disposizione il numero di camere indicate nell’allegato I.

La fornitura di minima da garantire per ogni camera comprende: un materasso e due cuscini, luce, energia elettrica, un televisore con digitale terrestre, wifi, acqua fredda e calda, riscaldamento, un bollitore ed un asciugacapelli.

La Struttura garantisce inoltre il servizio di manutenzione ordinaria delle stanze e di reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7, secondo modalità operative da definire per scritto con l’Asl al fine di garantire il passaggio dei fornitori, di eventuale personale sanitario e impedire l’accesso a soggetti non specificatamente autorizzati da Asl.

  1. Attività del periodo di preavviso iniziale –

Nel periodo di preavviso previsto nell’allegato I l’Asl procederà: - a ispezionare le camere e la struttura verificando che tutto corrisponda a quanto indicato; - a concordare con la Struttura le modalità operative per la gestione dei servizi a carico dell’Asl; - a definire le regole di gestione degli utenti e di eventuali interventi sanitari; - alla sanificazione iniziale delle camere da utilizzare; Almeno una settimana prima della scadenza del periodo di utilizzo definito in convenzione stipulata tra la struttura e la Asl, ciascuna parte manifesta la volontà di concludere alla scadenza o prorogare per un ulteriore tempo. In caso di mancata comunicazione da entrambe le parti, i servizi si intenderanno tacitamente prorogati per periodi di 15 giorni. In ogni caso, considerato che gli ospiti in quarantena potrebbero finire il proprio periodo nei giorni successivi alla scadenza si concorda che, se necessario, l’Asl potrà rilasciare le camere e completare la sanificazione fino ad un massimo di 12 giorni oltre la data di scadenza pattuita. La quantificazione del numero di tali giorni sarà comunicata dall’Asl alla struttura entro la scadenza pattuita. In caso di mancata comunicazione si considera tale periodo supplementare fissato in 12 giorni. Tutte le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni, dovranno essere effettuate per pec o con altri mezzi definiti di comune accordo tra la AS e la struttura ricettiva nella convezione di cui sopra .

  1. Tariffa –

L’Asl si impegna ad acquisire la totalità delle camere disponibili nella struttura, riconoscendo per ogni camera messa a disposizione (vuota o piena) l’importo di 30,90 Euro (trentavirgolanovanta) al giorno + IVA se dovuta. Tale importo decorre dal primo giorno successivo al periodo di preavviso iniziale e termina il giorno in cui viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze. Il pagamento è garantito a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. La struttura ricettiva potrà emettere fattura al termine di ogni mese. La Asl si impegna a fornire alla struttura ricettiva le informazioni necessarie per la corretta fatturazione.

  1. Servizi a carico dell’Azienda Sanitaria –

L’Asl, attraverso i propri fornitori, garantisce gestendo direttamente i seguenti servizi organizzandosi con le strutture selezionate già a partire dal periodo di preavviso iniziale: • Sanificazione iniziale delle camere da utilizzare • Fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani) • Fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo) • Fornitura giornaliera della colazione, pranzo e cena • Sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro dei rifiuti urbani • Ricambio del kit di cortesia (ogni 2 giorni) • Ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni) • Ricambio delle lenzuola (ogni 7 giorni) • Sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell’utente;

  1. Impegni e servizi garantiti
  2. Indicazioni per utilizzo spazi comuni – Le strutture si impegnano a garantire che eventuali utilizzi di parti e servizi comuni, nell’assoluto rispetto di norme e regole igienico sanitarie che garantiscano la condizione di isolamento richiesta, potranno essere oggetto di specifici accordi nel caso che la struttura ne dia la disponibilità e ciò sia d’interesse per la Asl;
  3. Servizi opzionali - Le Strutture possono offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad esclusivo carico dell’utente (es. lavaggio biancheria personale);
  4. Sanificazione finale - L’Asl procede al termine della permanenza di ogni utente a sanificare la camera. Tale sanificazione non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti che rimane a carico della Struttura. L’avvenuta sanificazione finale dell’intera struttura utilizzata dovrà essere comunicata via p.e.c. alla struttura ricettiva, e detta comunicazione attesterà l’avvenuto rilascio della struttura e farà fede per il calcolo del dovuto;
  5. Isolamento – L’Asl e le strutture concordano che l’alloggio è ad uso esclusivo dell’utente in isolamento indicato dall’Asl ed è fatto divieto assoluto di ricevere visite. Nella struttura quindi può entrare solo il personale alle dipendenze della struttura, gli ospiti designati dalla Asl, oltre che i fornitori autorizzati per scritto ed il personale sanitario. L’Asl interessata si impegna a tenere indenne ed esonera la struttura da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere all’interno della struttura medesima tra utenti ed il personale esterno autorizzato a fornire i servizi agli utenti per conto della Asl stessa.

Allegato I Informazioni contenute nell’elenco delle strutture • Nome struttura • Tipologia della struttura/impresa • Indirizzo • Partita IVA • Ospedale più vicino • Distanza in km dall’Ospedale • Giorni di preavviso iniziale per attivazione struttura • Numero camere • Dimensione media delle camere (Tot. Superficie delle camere/Numero camere) • Numero piani • Numero camere per piano (medio) • Larghezza porta ascensore (cm) • Larghezza e profondità interno ascensore (cm) • Classificazione Stelle • Presenza di moquette nelle camere o Se sì, su quante quante camere -.-.- • Certificazione DURC (opzionale) • Certificazione Antincendio (opzionale) • Spazio comune per ristorazione con garanzia 2 metri per utente (opzionale)

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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