Toscana - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Toscana 18 Marzo 2020 n. 16 - Approvazione piano per la realizzazione di 280 postazioni di cure intensive in Toscana

Titolo completo "Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Approvazione piano per la realizzazione di 280 postazioni di cure intensive in Toscana"

  •  Con la ordinanza n. 16 del 18 marzo 2020 la Regione Toscana ha approvato e finanziato il piano per la realizzazione di 280 postazioni di cure intensive

Parole di interesse: posti letto, protezione dati personali, sanità;

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Richiamate le seguenti ordinanze del Sottoscritto, conseguenti all’adozione degli atti statali relativi alla emergenza in corso: - ordinanza n.6 del 2 marzo 2020, mediante la quale sono state disposte misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo, fra l’altro, che chiunque avesse fatto ingresso in Toscana negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, avrebbe dovuto comunicare tale circostanza, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario; - ordinanza n.7 del 4 marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; - ordinanza n. 8 del 6 marzo 2020, che detta disposizioni inerenti l’organizzazione del Servizio sanitario regionale per l’emergenza COVID-19;

Richiamata altresì la propria ordinanza n.9 dell’8 marzo 2020, che in attuazione del DPCM dell’8 marzo 2020, ha disposto “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Richiamata l’ordinanza del sottoscritto n. 10 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 34, relativo a disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;

Visto il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” e, in particolare, l’art. 12 relativo a disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria;

Richiamate l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, e in particolare: -l’ordinanza n. 638 del 22 febbraio 2020 che sostituisce il comma 5 dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020; -l’ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, e, in particolare, l’art. 1(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale), l’art. 2 (Modifiche all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020) e l’art. 3 (Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori); -l’ordinanza n. 641 del 28 febbraio 2020 con la quale è stabilito che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, dell’OCDPC 639/2020 si applicano anche all’acquisizione degli strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 con il quale: •all’articolo 1, comma 2 si dispone che al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Toscana competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell’emergenza, il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. •all’articolo 1, comma 3 si stabilisce che il Soggetto attuatore, per l’espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 della medesima ordinanza.

Considerato altresì che l’articolo 2 del sopra citato decreto prevede che per la realizzazione degli interventi necessari posti in essere dalle strutture della Regione Toscana competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell’emergenza il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle somme autorizzate:

Considerato che, fin dall’inizio dell’emergenza si è manifestata una fondata previsione circa la necessità di dover incrementare la dotazione di locali destinati alle cure intensive e che è stata individuata la possibilità di incrementare le dotazioni presenti sul territorio regionale di ulteriori n. 280 posti letto da destinare alle cure intensive;

Preso atto che: - con nota del sottoscritto, agli atti d’ufficio, in relazione alla incremento dei posti letto come sopra indicato, è stata inviata al Capo del Dipartimento della Protezione civile, un apposito Piano, allegato al presente atto (allegato A); - con nota PEC 0110397 del 18 marzo u.s. il Capo di Dipartimento ha autorizzato il Piano suddetto, riservandosi di valutare la quota parte del finanziamento da imputare alla gestione emergenziale; Considerato che, nello specifico, il Piano succitato prevede € 2.382.660 per lavori ed € 13.664.000 per apparecchiature, per un importo complessivo pari ad euro 16.046.660,00, compresa IVA;

Considerato che, nelle more dell’attivazione del finanziamento statale, la Giunta Regionale con deliberazione del 16.03.2020 ha stanziato € 2.382.660 per la copertura dei lavori previsti dal Piano;

Considerato, altresì, che la fornitura delle apparecchiature necessarie all’attuazione del Piano predetto sarà effettuata, come previsto dalle citate disposizioni normative, tramite il Dipartimento di Protezione Civile;

Vista altresì la comunicazione, mediante mail, del 17.03.2020, con la quale il Commissario straordinario, Domenico Arcuri, ha confermato che tale Piano contribuisce a dare attuazione alla necessità di incrementare i posti letto di cure intensive in coerenza con la Circolare del Direttore Generale della Programmazione del Ministero della Salute del 1 marzo u.s.;

Valutato che la Regione Toscana porrà in essere le azioni necessarie per addivenire alla integrazione del fabbisogno relativo ai posti letto di terapia intensiva;

Ritenuto, pertanto, di approvare il sopra citato Piano per la realizzazione di nuovi locali di cure intensive dando atto che le risorse necessarie per quota lavori, pari a € 2.382.660, sono state stanziate dalla Giunta Regionale come sopra riportato e che, le apparecchiature, per un controvalore stimato di € 13.664.000,00 saranno fornite dal Dipartimento di Protezione Civile come previsto dalle citate disposizioni normative;

Considerato che, come indicato nel suddetto Piano, le competenti ASL e Aziende Ospedaliere sono chiamate a realizzare gli interventi necessari e che, a tal fine, possano avvalersi delle deroghe normative previste dalle disposizioni adottate a seguito dell’emergenza in questione e, in particolare, di quelle previste all’art. 34 del D.L. n. 9/2020 e dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;

Considerato che, fermo restando il numero complessivo di posti letto e l’importo complessivo stanziato, ogni ASL e Azienda Ospedaliera potrà rimodulare la ripartizione dei posti letti e del fabbisogno nelle strutture individuate ovvero in analoghe strutture successivamente individuate, previa comunicazione all’ambito dell’Unità di Crisi Regionale;

Ritenuto, altresì, che eventuali rimodulazioni che modifichino la distribuzione dei posti letto e del fabbisogno economico tra le varie ASL e Aziende Ospedaliere dovranno essere preventivamente approvate con ordinanza del Sottoscritto; Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

 ORDINA

Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1.di approvare il Piano per la realizzazione di nuovi locali di cure intensive, riportato in Allegato A al presente atto per un importo complessivo pari a € 16.046.660,00, comprensivo di IVA, dando atto che le risorse necessarie per quota lavori, pari a € 2.382.660, sono state stanziate dalla Giunta Regionale come sopra riportato e che, le apparecchiature, per un controvalore stimato di € 13.664.000,00 saranno fornite dal Dipartimento di Protezione Civile come previsto dalle citate disposizioni normative; (misure organizzative; sanità, posti letto)

2.di stabilire che le competenti ASL e Aziende Ospedaliere, individuate nel Piano in questione, possano avvalersi delle deroghe normative previste dalle disposizioni adottate a seguito dell’emergenza COVID-19, in particolare, di quelle previste all’art.34 del D.L. n. 9/2020 e dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020 (deroghe);

3.di stabilire che, fermo restando il numero complessivo di posti letto e l’importo complessivo stanziato, ogni ASL e Azienda Ospedaliera potrà rimodulare la ripartizione dei posti letto e del fabbisogno, nelle strutture individuate ovvero in analoghe strutture successivamente individuate, previa comunicazione all’ambito dell’Unità di Crisi Regionale; 4.eventuali rimodulazioni che modifichino la distribuzione dei posti letto e del fabbisogno economico tra le varie ASL o Aziende Ospedaliere dovranno essere preventivamente approvate con ordinanza del Sottoscritto; (misure organizzative; sanità; posti letto)

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, é trasmessa: • al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; • alle Aziende ed Enti del SSR; • ai Prefetti;

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679. (protezione dati personali)

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.

Il Presidente

ALLEGATO A

PIANO PER 280 POSTAZIONI AGGIUNTIVE di CURE INTENSIVE

[OMISSIS]

 

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