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Riforme costituzionali: quali e perché?

di Antonio Ruggeri

 

SOMMARIO: Sezione Prima: Profili Procedimentali. – 1. Un preliminare quesito che rimanda alla distinzione tra revisioni (in senso stretto) e riforme costituzionali: è giunto il momento, nella presente congiuntura politica, di far luogo ad un ulteriore irrigidimento delle procedure, di cui all’art. 138 Cost., al fine di fugare il rischio che vedano la luce modifiche della Carta di ordine strutturale a colpi di maggioranza? – 2. Il modo con cui porre le nuove regole costituzionali (in ispecie, l’ipotesi, deplorevole, che sia allo scopo istituita un’Assemblea Costituente e l’opzione per l’utilizzo dei canoni al riguardo posti dall’art. 138). – Sezione Seconda: Profili Sostanziali. – 1. Le (pretestuose) ragioni che stanno a base di talune proposte di riforma e i limiti cui esse vanno incontro a motivo della mutevolezza dei contesti, per effetto di fattori, anche di origine esterna, imprevedibili. – 2. La complessiva tenuta della forma di governo parlamentare nel corso della vicenda repubblicana e i rischi assai gravi che fa correre il suo eventuale abbandono. – 3. La correlazione intravista tra l’avvento della “differenziazione” regionale e la riforma in senso presidenziale o semipresidenziale della forma di governo, tuttavia smentita per tabulas dallo stesso autore della revisione del 2001, e la eventuale adozione di un sistema di specialità diffusa dell’autonomia regionale. – 4. Le strutturali differenze di sistema politico ed istituzionale riscontrabili tra i Paesi a governo presidenziale (a partire dal prototipo statunitense) e il nostro, che sconsigliano d’importare da noi i tratti propri di quelli. – 5. Il punctum crucis delle disfunzioni del sistema non è nella forma di governo ut sic bensì nel modo strutturale di essere e di operare della rappresentanza politica, afflitta da una crisi di certo non risolvibile col mero passaggio dall’una all’altra forma di governo, richiedendosi piuttosto un’autentica palingenesi culturale della società e dello Stato. – 6. La soluzione, qui tuttavia non caldeggiata, di far luogo ad una forma di governo a premierato e di rendere ancora più salda ed incisiva l’azione del Governo con l’introduzione del meccanismo della sfiducia costruttiva. – 7. L’ipotesi di trapassare da un incipiente “monocameralismo di fatto” ad uno “di diritto”, accompagnato da un sensibile snellimento dell’iter legis e, se del caso, dalla “invenzione” delle leggi organiche, in funzione dell’ulteriore rinvigorimento della sede parlamentare. – 8. Per una oculata revisione anche (e soprattutto) della prima parte della Carta e degli stessi principi fondamentali, da cui possono attendersi benefici effetti altresì al piano istituzionale.

 

The article discusses the prospects for constitutional reform in Italy, criticising some recent proposals concerning the form of government.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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