Fonti dell'Unione europea

Rubriche

TRGA Trento, 16.08.2017, n. 255

Nel respingere la censura di violazione delle norme sul procedimento, il TRGA sottolinea la decisiva rilevanza della circostanza che l'Amministrazione abbia ampiamente dimostrato in giudizio come la partecipazione della ricorrente al procedimento non avrebbe comunque potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale, stante l'acclarata esigenza di "intervenire sia al fine di tutelare l'igiene e la sanità pubblica, che le condizioni degli animali detenuti dalla signora". Pertanto, - alla luce della disposizione dell'art. 2-octies, comma 2, seconda parte, della legge n. 241/1990, secondo la quale "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" - la ricorrente non aveva motivo di dolersi del fatto che non sarebbe stata posta in condizione di partecipare al procedimento.

TAR LOMBARDIA, Milano, 28.08.2017, n. 1773

L'onere di motivazione in ordine alla celerità che giustifica la contrazione delle garanzie partecipative non viene meno per intere categorie di provvedimenti (come, ad esempio, le ordinanze contingibili e urgenti), dovendo essere valutata caso per caso. Detto altrimenti, l'urgenza che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990, consente di derogare all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, deve essere intesa come "urgenza qualificata", legata alle caratteristiche specifiche del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in motivazione (cfr., in tal senso, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 09.02.2001, n. 580, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 03.02.2015, n. 692, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 15.11.2011, n. 1376, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 26.02.2010, n. 474, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 25.02.2009, n. 1083; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 27.12.2007, n. 4107; T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 31.10.2007, n. 1901; T.A.R. Marche, 25.01.2002, n. 97; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14.02.2000, n. 168).

TAR CAMPANIA, Napoli, 8.09.2017, n. 4324

L'Azienda sanitaria ricorrente aveva impugnato l'ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco del Comune di Benevento le intimava di provvedere, previa presentazione del Piano di Lavoro, alla rimozione e al corretto smaltimento di tutto l'amianto interessante le strutture del complesso ospedaliero, con successiva trasmissione della documentazione attestante gli interventi eseguiti, il corretto smaltimento del predetto materiale nonché il certificato di restituzione all'esercizio ordinario del presidio.
Il Collegio ritiene fondate le censure relative all’assenza dei presupposti legittimanti l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

TRIB. GENOVA, sez. IV, 28.07.2017

La sentenza si pronuncia sul ricorso proposto da alcune associazioni avverso l’ordinanza di tutela sanitaria emanata dal Sindaco del Comune di Alassio (SV) in data 1 luglio 2015 con la quale era stato vietato alle persone prive di fissa dimora, provenienti da paesi dell'area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive trasmissibili, di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale, fondando il provvedimento su un asserito accertamento di un esponenziale aumento sul territorio comunale di cittadini stranieri provenienti da diversi stati africani, asiatici e sudamericani ed in considerazione del fatto che in detti paesi, sia di origine che di transito, in assenza di adeguate misure di profilassi, sono ancora presenti numerose malattie contagiose ed infettive, quali ad esempio TBC, scabbia, HIV, e una gravissima epidemia di ebola come attestato anche dall'OMS.
Era contestualmente contestata l’ordinanza di tutela sanitaria del 25 giugno 2016 con la quale il Sindaco del Comune di Carcare (SV), evidenziando la necessità di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, aveva vietato la dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza di persone provenienti da paesi dell'area africana o asiatica, prive di regolare certificato sanitario, attestante le condizioni sanitarie e l'idoneità a soggiornare.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633