Fonti internazionali

La sentenza del Tribunale di Roma sulla rimozione dei profili social di Casapound da parte di Meta (1/2023)

Il 5 dicembre 2022 il Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione civile, ha pubblicato la sentenza n. 17909/2022, nell’ambito della controversia che vede opposta l’associazione di promozione sociale CasaPound Italia (d’ora in poi “CasaPound”) alla società di diritto irlandese Meta Platforms Ireland Ltd (già Facebook Ireland Ltd, d’ora in poi “Meta”). Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande proposte dal movimento neofascista CasaPound e, per l’effetto, ha revocato una precedente ordinanza cautelare a favore di quest’ultimo.

 

La vicenda risale al 9 settembre 2019, data in cui Meta ha rimosso dalle piattaforme social da essa controllate (in particolare, Facebook e Instagram) tutte le pagine e i profili individuali riconducibili a CasaPound, per violazione dello Standard della Comunità (SdC) n. 12 relativo a “hate speech and incitement to violence”. A seguito di ricorso presentato da CasaPound ex art. 700 c.p.c., l’11 dicembre 2019 la sezione del Tribunale di Roma specializzata in materia di impresa ordinava il ripristino delle pagine e dei relativi contenuti.[1] Il provvedimento cautelare non si soffermava o quasi sui diritti e gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione, al momento dell’attivazione dei profili social della parte attrice, delle Condizioni d’uso e dei SdC da esse richiamati. Al contrario, l’ordinanza si concentrava sugli obblighi derivanti direttamente dall’art. 49 Cost. in capo a Meta, in ragione del ruolo sistemico delle sue piattaforme social ai fini dell’effettivo godimento del diritto di partecipazione politica protetto da quella disposizione. Da tale «ruolo preminente» – ragionava il giudice cautelare – sarebbe derivato un mutamento della posizione giuridica di Meta che, vincolata dagli obblighi derivanti dai «principi costituzionali e ordinamentali», non avrebbe potuto procedere alla rimozione completa delle pagine. Ciò tanto più alla luce del fatto che, in assenza di un provvedimento di scioglimento da parte delle autorità pubbliche a ciò preposte, CasaPound «opera legittimamente nel panorama politico italiano». All’argomentazione di Meta, secondo la quale la disabilitazione delle pagine costituiva una misura volta a impedire la promozione di un partito che persegue scopi contrari alla Costituzione, il Tribunale rispondeva che tale valutazione di merito, oltre ad essere esclusa dalla cognizione cautelare, era «senz’altro preclusa all[a] resistente». In altre parole, il giudice romano rigettava il ruolo che Meta sembrava auto-attribuirsi, anche facendo riferimento a fonti e giurisprudenza internazionali, di “custode della Costituzione”, almeno nella misura in cui ciò si traduce nella facoltà di escludere di fatto un movimento dalla vita politica del Paese.

A seguito di tale provvedimento, CasaPound ha instaurato un giudizio a cognizione piena, chiedendo sostanzialmente al giudice civile la conferma del contenuto dell’ordinanza cautelare e il risarcimento del danno. La forza politica neofascista ha chiesto di 1) accertare e dichiarare l’illegittimità della disattivazione della pagina di CasaPound; 2) accertare e dichiarare che le ragioni addotte da Meta per giustificare la disattivazione sono del tutto infondate e costituiscono fatto illecito lesivo dell’immagine e della reputazione di CasaPound; 3) accertare e dichiarare che Meta ha privato gli attori della disponibilità dei contenuti pubblicati sulle pagine e sul profilo, nonché dei messaggi e delle conversazioni private; 4) per l’effetto, condannare Meta alla riattivazione della pagina di CasaPound.

In particolare, CasaPound ha allegato che Meta non avrebbe compiutamente ottemperato all’ordinanza cautelare, avendo provveduto alla riattivazione della pagina e del profilo solo in Italia e non a livello mondiale, e continuando a rimuovere singoli contenuti e profili degli utenti che avevano condiviso i post rimossi. Più in generale, ad avviso della parte attrice, l’importanza del social network per l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali imponeva di interpretare le clausole contrattuali alla luce dei principi costituzionali, tutelando il diritto di esprimersi liberamente, anche con «espressioni dure e toni roventi», laddove non si traducano in un illecito.

Nella comparsa di risposta, Meta ha chiesto il rigetto delle domande proposte da parte attrice, l’accertamento del suo diritto di rimuovere simili contenuti dalla piattaforma e la legittimità della designazione di CasaPound come organizzazione che incita all’odio, con conseguente revoca dell’ordinanza cautelare.

In particolare, essa ha fornito un’articolata descrizione dei diritti che essa può esercitare nella gestione dei contenuti delle proprie piattaforme. Le Condizioni d’uso, infatti, attribuiscono alla società irlandese il diritto di rimuovere i contenuti non consentiti e di interrompere la fornitura del Servizio Facebook agli utenti che le violino (art. 4.2. delle Condizioni d’uso). Inoltre, gli artt. 3.2. e 5 delle stesse Condizioni d’uso rinviano agli SdC, cioè gli standard cui devono attenersi i contenuti e l’attività degli utenti sulle piattaforme Facebook e Instagram, nonché i tipi di contenuto vietati e le ragioni dei divieti. Gli SdC proibiscono, tra le altre cose, i discorsi di incitazione all’odio, o hate speech, in quanto «creano un ambiente di intimidazione ed esclusione, e in alcuni casi possono anche promuovere forme di violenza nel mondo reale». Gli SdC, inoltre, definiscono i discorsi d’odio come «un attacco diretto alle persone sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento sessuale, casta, sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi. […] Definiamo l’attacco come un discorso violento o disumanizzante, dichiarazioni di inferiorità o incitazioni all’esclusione o alla segregazione». Gli SdC definiscono altresì come “organizzazione che incita all’odio” «qualsiasi associazione di almeno tre persone che è organizzata con un nome, un segno o un simbolo e che porta avanti un’ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche contro individui in base a caratteristiche come razza, credo religioso, nazionalità, etnia, genere, sesso, orientamento sessuale, malattie gravi o disabilità […] Non consentiamo la condivisione sulla nostra piattaforma di simboli che rappresentano una delle organizzazioni o degli individui di cui sopra se non ai fini di condanna o discussione. Non consentiamo contenuti che elogiano le organizzazioni e gli individui di cui sopra o atti da loro commessi. Non consentiamo il coordinamento del supporto a qualsiasi organizzazione o individuo di cui sopra o agli atti da loro commessi».

Avendo delineato il quadro dei rapporti contrattuali, Meta ha poi fornito una dettagliata descrizione dei fatti sulla base dei quali ha designato Casapound “organizzazione d’odio”, le pratiche considerate xenofobe e razziste, i motivi per i quali anche l’ispirazione all’ideologia fascista aveva portato a tale designazione, le manifestazioni e i contenuti ove si utilizza la simbologia fascista, le interviste dei suoi leader ove si richiamano espressamente al fascismo, e i singoli episodi di violenza in cui erano stati coinvolti esponenti di Casapound. Sul piano del materiale probatorio, la società irlandese ha altresì riportato i contenuti di incitamento all’odio o di incitamento alla violenza, anche di matrice razzista, xenofoba e discriminatoria nei confronti delle minoranze, di elogio del fascismo o del nazismo o contenenti la relativa simbologia, diffusi da CasaPound e dai suoi leader su Facebook e Instagram. Ha riportato e prodotto, infine, i singoli contenuti, rimossi dalla pagina e dal profilo della parte attrice, sia prima la disattivazione, sia dopo la riattivazione, avvenuta a seguito dell’ordinanza cautelare, rappresentando che la disattivazione era seguita a una reiterata e grave violazione delle condizioni e degli standard della comunità ed era seguita alla rimozione di numerosi contenuti.

Avendo richiamato le posizioni delle parti, occorre ora descrivere il percorso argomentativo del Tribunale di Roma. A differenza dell’ordinanza adottata in sede cautelare, il giudice romano ha ricostruito il thema decidendum della controversia intorno al diritto alla libertà d’espressione e non a quello, connesso ma pur sempre distinto, di partecipazione politica. Nel far ciò, è stata seguita la linea argomentativa emersa in altre decisioni, sia cautelari sia a cognizione piena, e in particolare l’ordinanza che, nell’ambito di un procedimento cautelare parallelo a quello instaurato da CasaPound, nel 2020 aveva rigettato il ricorso presentato dal movimento “Forza Nuova” contro la rimozione delle proprie pagine e contenuti da parte di Meta.[2]

Seguendo tale giurisprudenza, il Tribunale ha anzitutto ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale partendo da fonti di diritto internazionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero (punto 2.1). In particolare, ha richiamato l’art. 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 9 dicembre 1948; gli artt. 1 e 4 della Convenzione di New York del 1965 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ratificata dall’Italia con l. 13 ottobre 1975, n. 654); l’art. 20 del Patto sui diritti civili e politici del 1966 (ratificato dall’Italia con l. 25 ottobre 1977, n. 881), come interpretato dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, l’organo di esperti che vigila sul suo rispetto; l’art. 7, co. 1, lett. h), dello Statuto della Corte Penale Internazionale (ratificato dall’Italia con l. 12 luglio 1999, n. 232).

Per quanto riguarda le fonti di diritto UE e della CEDU (punti 2.2 e 2.3), il giudice romano ha richiamato, a livello di diritto originario, il preambolo e gli artt. 10 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che, come noto, ha lo stesso valore giuridico dei trattati (art. 6 Trattato sull’Unione europea) e gli artt. 9, 10 e 19 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. A livello di diritto derivato, il Tribunale ha fatto riferimento anzitutto ai considerando 40 e 46, e all’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»). Sulla base di tale direttiva – ricorda il giudice romano – la Corte di Giustizia UE ha affermato che il giudice di uno Stato membro può ordinare a Facebook di rimuovere le informazioni memorizzate con un contenuto equivalente ad altre dichiarate in precedenza illecite ed estendere gli effetti dell’ingiunzione a livello mondiale, precisando altresì che prestatori di servizi di hosting, pur non essendo destinatari di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano o di ricercare attiva di commenti illeciti hanno obblighi di sorveglianza in casi specifici col risultato che, in taluni casi, l’host provider deve prevenire una violazione e deve contribuire ad evitare nuove violazioni (Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland Ltd., C-18/18, decisione su rinvio pregiudiziale del 3 ottobre 2019). Ancora a livello di diritto derivato, il Tribunale ha ricordato la Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale; e il recente Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, “DSA”) che, pur non essendo ancora entrato in vigore e non essendo quindi applicabile alla causa, conferma «la strada intrapresa dall’Unione europea in ordine alle iniziative per disincentivare anche la diffusione di discorsi d’odio, soprattutto attraverso la rete» (punto 2.3). Particolare rilievo è infine dato al “Codice di Condotta per lottare contro orme illegali di incitamento all’odio online” elaborato dalla Commissione europea nel maggio 2016 con la collaborazione di alcune aziende leader del settore, e al quale hanno progressivamente aderito molte altre. In particolare, tale Codice richiede la rapida valutazione dei contenuti (entro 24 ore dalla segnalazione) e la rimozione di post o commenti discriminatori e di hate speech.

A completare il quadro delle fonti esterne, il Tribunale ha ricordato gli artt. 14 e 10 CEDU, come interpretati e applicati dalla giurisprudenza della Corte Edu relativa ai confini della libertà di espressione, in relazione a messaggi d’odio o discriminatori. Sono ricordate in particolare la sent. Feret c. Belgio, del 16 luglio 2009 (ricorso n. 15615/07); la sent. Gündüz c. Turchia, del 4 dicembre 2003 (ricorso n. 35071/97); la decisione sull’ammissibilità Le Pen c. Francia, del 20 aprile 2010 (ricorso n. 18788/09); la sent. Kaboğlu e Oran c. Turchia, del 30 ottobre 2018 (ricorso n. n. 1759/08); la sent. Vejdeland e altri c. Svezia, del 9 febbraio 2012 (ricorso n. 1813/07); la sent. Garaudy c. Francia, del 24 giugno 2003 (ricorso n. 65831/01); la sent. Delfi AS c. Estonia del 16 giugno 2015 (ricorso n. 64569/09); e la sent. Erbakan c. Turchia, del 6 luglio 2006 (ricorso n. 59405/00).

Passando alle fonti di diritto interno (punto 2.4), il giudice romano le ha ricostruite in modo da far emergere come i discorsi d’odio – poiché in grado di negare il valore stesso della persona così come garantito agli artt. 2 e 3 Cost. – non rientrino nell’ambito di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, che non può spingersi sino a negare i principi fondamentali e inviolabili del nostro ordinamento. In particolare, il giudice ha richiamato le fonti in materia di lotta alle condotte discriminatorie. Anzitutto (punto 2.4.1), sono richiamate le fattispecie penali previste dall’art. 3 della l. 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 (cd. legge Mancino) e oggi trasposto nell’art. 604-bis c.p.; dall’art. 2 della stessa legge Mancino; nonché quelle previste dalla legislazione più propriamente antifascista, in particolare agli artt. 1, 2 (divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista), 4 (apologia del fascismo), 5 (manifestazioni fasciste) della l. 20 giugno 1952, n. 645 (cd. legge Scelba). Il giudice non si limita alla legislazione penale, ma ricorda anche (punto 2.4.2) le norme e la giurisprudenza relative alla legislazione anti-discriminazione, anche non specificamente antirazzista, in particolare l’art. 2, co. 1, del d.lgs. n. 9 luglio 2003, n. 215 (attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica); la l. 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni); e l’art. 43, co. 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

A seguito di questa ricostruzione normativa, il giudice ha concluso che «tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni discriminazione, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti ad ogni persona. La libertà di manifestazione del pensiero non include, pertanto, discorsi ostili e discriminatori […]» (punto 2.5). Il giudice sottolinea altresì che «nel caso di specie […] non si tratta di una generalizzata compressione per via giudiziaria della libertà di espressione di singoli individui o gruppi, ma della possibilità di accedere ad uno specifico social network (che è anche un social media, strumento attraverso il quale i produttori di contenuti sono in grado di raggiungere il grande pubblico), gestito da privati, al fine di consentire la diffusione di informazioni concernenti l’attività di una determinata formazione politica» (ibid.).

Allo stesso modo, la questione del ruolo sistemico di Meta ai fini del dibattito pubblico è affrontata in modo radicalmente diverso rispetto all’ordinanza cautelare. Da un lato, tale ruolo è valorizzato, alla luce dei più elevati rischi di diffusione virale di messaggi d’odio sulle piattaforme digitali, che implicano una maggiore responsabilità del soggetto privato nel loro contrasto. Dall’altro lato, «pur svolgendo un’attività di indubbio rilievo sociale», Meta resta pur sempre un soggetto privato, e dunque «il rapporto tra le parti in causa è regolato, oltre che dalla legge, anche dalle condizioni contrattuali alle quali la parte aderisce quando chiede di iscriversi al social network» (punto 3).

Proprio in relazione a tali condizioni contrattuali, in particolare gli artt. 1, 3.2 e 5 delle Condizioni d’Uso, che a loro volta richiamano gli SdC, che fanno parte a pieno titolo del regolamento contrattuale, e senza voler qui ricordare il loro contenuto specifico, il giudice sottolinea che «ciascun utente si impegna a “non usare Facebook per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori” e a non “pubblicare o eseguire azioni su Facebook che non rispettano i diritti di terzi o le leggi vigenti”. Le Condizioni attribuiscono a [Meta] il diritto di rimuovere tali contenuti e di interrompere la fornitura del Servizio Facebook agli utenti che le violino» (ibid.).

            Nel determinare se CasaPound rientri nelle definizioni degli SdC relative ai discorsi di incitamento all’odio e alle organizzazioni pericolose, il Tribunale di Roma procede poi a una dettagliata analisi dei simboli e dei contenuti diffusi attraverso la pagina Facebook (punti 4.1 e 4.2), e attraverso l’abbondante materiale probatorio fornito da Meta, dimostra come siano effettivamente promotori dell’ideologia fascista. A tal proposito, il giudice romano argomenta che, contrariamente a quanto contestato da CasaPound, non rileva il fatto che, nei casi concreti, l’uso di simbologia fascista non crei creato il pericolo di ricostruzione del partito fascista e la condotta non aveva idoneità lesiva dell’ordine democratico. In particolare, la qualifica, da parte della Cassazione penale, del reato di ricostruzione del partito fascista come reato di pericolo concreto non rileva. Infatti, «non si tratta di accertare la rilevanza penale della condotta, ma la legittimità della sua diffusione attraverso il social network, in quanto la pubblicazione di simbologia fascista è vietata dalle condizioni contrattuali di Facebook e autorizza, pertanto, la rimozione di post la riproducono» (punto 4.1). Tali contenuti sono illeciti da numerosi punti di vista, in quanto «non solo violano le condizioni contrattuali, ma sono illeciti in base a tutto il complesso sistema normativo di cui si è detto all’inizio, con la vasta giurisprudenza nazionale e sovranazionale citata» (punto 5). Soprattutto, «Meta non solo poteva risolvere il contratto grazie alle clausole contrattuali accettate al momento della sua conclusione, ma aveva il dovere legale di rimuovere i contenuti, una volta venutone a conoscenza, rischiando altrimenti di incorrere in responsabilità, dovere imposto anche dal codice di condotta sottoscritto con la Commissione Europea» (ibid.).

Pronunciando definitivamente, il Tribunale ha così rigettato le domande proposte da parte attrice e, per l’effetto, ha revocato l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma l’11 dicembre 2019.

A breve commento finale, con particolare riferimento all’uso delle fonti normative, si vogliono svolgere due brevi osservazioni su passaggi potenzialmente critici nell’argomentazione del Tribunale. In primo luogo, se è vero che il diritto internazionale non offre alcuna protezione a messaggi di incitamento all’odio o alla discriminazione, ma anzi richiede interventi volti a prevenire e ad arginare la diffusione di tali messaggi, dallo stesso diritto internazionale ed europeo non si può far discendere in capo agli Stati l’obbligo positivo di impedire in via generale l’accesso alle piattaforme digitali delle organizzazioni che potrebbero incitare all’odio, bensì, in determinate ipotesi, solo quello di perseguire, rimuovere e prevenire atti di incitamento all’odio. La negazione dell’accesso tout court è probabilmente oggetto di una facoltà – entro certo limiti – ma non di un obbligo per gli Stati. Lo stesso Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, nel suo Commento Generale n. 34 del 12 dicembre 2011 (CCPR/C/GC/34), relativo all’art. 19 del Patto sulla libertà di opinione ed espressione, ha affermato che «Any restrictions on the operation of websites, blogs or any other internet-based, electronic or other such information dissemination system, including systems to support such communication, such as internet service providers or search engines, are only permissible to the extent that they are compatible with paragraph 3. Permissible restrictions generally should be content-specific; generic bans on the operation of certain sites and systems are not compatible with paragraph 3 that this entails only “content-specific” removals being permissible [corsivo aggiunto] (par. 43)».

            In secondo luogo, è forse eccessivo affermare che dalla Direttiva sul commercio elettronico, dalla sentenza della CGUE Glawischnig-Piesczek e dal “Codice di condotta per lottare contro forme illegali di incitamento all’odio online” del 2016 – strumento di co-regolazione di soft law che non dà luogo, in quanto tale, ad alcun obbligo giuridico in senso stretto, né a livello interno né a livello sovranazionale – deriva in capo a Meta «il dovere legale di rimuovere i contenuti, una volta venutone a conoscenza, rischiando altrimenti di incorrere in responsabilità [corsivo aggiunto]» (punto 5). Quest’affermazione desta stupore anche perché dalle fonti richiamate – tra cui si conta una direttiva e un regolamento non ancora entrato in vigore – non può essere fatto derivare un obbligo diretto in capo al soggetto privato ma, al più, la possibilità in capo allo Stato di imporre al soggetto privato di metter fine alle violazioni o di impedirla pro futuro, facoltà che l’Italia, a differenza ad es. della Germania (v. ad. es. Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken – NetzDG, approvata il 1 settembre 2017 ed entrata in vigore il 1 ottobre 2017) e fatta salva la prossima entrata in vigore del DSA, non ha esercitato, almeno non nei termini prospettati dal giudice romano. Lo stesso art. 14 par. 3 della Direttiva sul commercio elettronico, infatti, «lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime [corsivi aggiunti]». Allo stesso modo, il par. 24 della sent. Glawischnig-Piesczek afferma che «[D]all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, letto alla luce del considerando 45 della stessa, risulta […] che tale esenzione [dall’obbligo generale di sorveglianza] non pregiudica la possibilità per i giudici o le autorità amministrative nazionali di esigere dal prestatore di servizi di hosting interessato di porre fine ad una violazione o di impedirla, anche rimuovendo le informazioni illecite o disabilitando l’accesso alle medesime [corsivo aggiunto]». Peraltro, come già accennato, se si guarda al diritto internazionale, anche questa facoltà è più propriamente riferibile alla rimozione o alla prevenzione di singoli contenuti di incitamento all’odio, ma non comprende un “generic ban”, come precisato dal già richiamato Commento Generale n. 34 Comitato dei diritti umani.

 

[1] Trib. Roma, sez. imprese, ord. 12 dicembre 2019 (Garrisi), R.G. 59264/2019.

[2] Trib. Roma, sez. dir. persona e imm. civ., ord. 23 febbraio 2020 (Albano), R.G. 64894/2019. esteso dalla stessa giudice della sentenza che qui si descrive.

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