Fonti statali

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La presente nota interviene a seguito di una importante modifica normativa che ha direttamente riguardato l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114) recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, a mente del quale le funzioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’entrata in vigore di questa norma, dunque, ha determinato la soppressione di tutti gli organi operanti in seno alla vecchia Autorità e la stessa cancellazione di quest’ultima dall’ordinamento giuridico italiano.

Nel periodo di riferimento della presente nota – compreso tra i mesi di luglio e ottobre – l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato un regolamento al fine di rafforzare la tutela del consumatore. Inoltre, è nuovamente tornata ad occuparsi della questione del rating di legalità delle imprese. Pertanto, articoleremo questa riflessione tenendo presenti i due filoni di intervento appena considerati[1].

Negli ultimi mesi, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha adottato due regolamenti di grande interesse. Il primo disciplina il procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163[1]. Il secondo regolamento detta una disciplina uniforme in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui all’art 8, quarto comma, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163[2].

Aggiornato al 27/06/2014

 Nel periodo di riferimento considerato (Marzo 2014-Giugno 2014), Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato tre provvedimenti prescrittivi di carattere generale[1] (1. il provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale; 2. il provvedimento recante l’individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie; 3. il provvedimento generale in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito dei servizi di mobile remote payment) e un provvedimento generale nella veste di Linee guida[2] (4. le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati).

(aggiornato al 28.06.2014)

Nel periodo di riferimento della presente nota – compreso tra i mesi di marzo e giugno – l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato un solo regolamento. Ci si riferisce al provvedimento n. 24894, recante la disciplina delle ipotesi di inesigibilità delle sanzioni pecuniarie irrogate dall’Autorità[1].

Nel regolamento in questione, dopo aver ricordato la procedura volta al recupero delle sanzioni non pagate – in particolare, nei casi in cui vengano in rilievo sanzioni sospese o annullate e quando sia necessario procedere all’insinuazione nello stato passivo fallimentare –, si prevede la possibilità di dichiarare l’inesigibilità della prestazione una volta che siano stati esperiti tutti i tentativi previsti dalla normativa vigente. Tale accertamento è compiuto periodicamente dall’Autorità, la quale, entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà procedere ad accertare le ipotesi di incapienza patrimoniale verificatesi nell’anno precedente. Pertanto, ai sensi dell’art. 11, l’Antitrust potrà, sempre nei casi di impossibilità a riscuotere le sanzioni per i motivi indicati nel regolamento ovvero in presenza di ogni altra causa ostativa alla riscossione delle sanzioni, dichiarare l’inesigibilità delle suddette sanzioni e demandare all’ufficio competente il compito di aggiornare gli archivi relativi alle sanzioni, specificando la causa di inesigibilità. Il regolamento si chiude con la previsione della possibilità di riesaminare la causa di inesigibilità: infatti, ai sensi dell’art. 12, qualora “la causa di inesigibilità venga meno, l’Autorità riesamina la dichiarazione di inesigibilità precedentemente assunta, demandando all’Ufficio competente di aggiornare in tal senso gli archivi relativi alle sanzioni e di riavviare le procedure per la riscossione della sanzione divenuta esigibile”.

Si segnala, infine, che, sempre nel periodo di riferimento della presente nota, il presidente dell’Autorità, prof. Giovanni Pitruzzella, è stato ascoltato dinanzi alla X Commissione della Camera dei Deputati nell’ambito della “Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale sulle principali problematiche in materia di energia”[2].



[1] Il regolamento è stato pubblicato sul bollettino settimanale del 19 maggio 2014, n. 20, reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità alla pagina http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4240-20-14.html.

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