Fonti statali

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Con la sentenza in epigrafe le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, nel giudizio sull'equa riparazione per il danno subito a causa dell'irragionevole durata del processo, il principio secondo il quale gli eredi della parte deceduta acquistano la qualità di parte processuale al momento della loro costituzione in giudizio, cosicché da quel momento si possa computare nei loro confronti l'eccessiva durata del processo, si applica soltanto al processo civile. Infatti, nel processo penale gli effetti della costituzione di parte civile si estendono agli eredi senza che essi effettuino la formale costituzione di parte nel processo.

Cause C-167/12 C.D. c. S.T. e C-363/12 Z. c. A Government department and The Board of management of a community school[1]

La grande sezione della Corte di giustizia esclude la sussistenza di un diritto al congedo di maternità retribuito per le lavoratrici madri committenti

Il diritto dell’Unione europea non riconosce alla madre committente che ha avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata alcun diritto di ottenere un congedo retribuito equivalente ad un congedo di maternità o ad un congedo di adozione. Questa è la conclusione che la Grande Sezione della Corte di giustizia ha raggiunto in due sentenze dell’8 marzo 2014, pronunciate nelle cause C-167/12 C.D. contro S.T. e C-363/12 Z. contro A Government department and The Board of management of a community school. In particolare, la Corte ha precisato, da un lato, che l’art. 8 della Direttiva 92/85/CEE (concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento)[2] non impone agli Stati membri di riconoscere un diritto al congedo di maternità alla madre committente, neanche laddove dopo la nascita del bambino la stessa effettivamente lo allatti o comunque possa allattarlo al seno. Dall’altro, la Corte ha escluso che si possa configurare una discriminazione in base al sesso, ovvero in base all’handicap, ai sensi, rispettivamente, delle direttive 2006/54/CE (sull’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego)[3] e 2000/78/CE (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro)[4].

Causa C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, 13 maggio 2014 (Grande Sezione)[1]

Diritto all’oblio e obblighi dei gestori di motori di ricerca in base alla direttiva 95/46

Nella sentenza oggetto di questa segnalazione la Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 95/46 (relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati)[2] trova applicazione anche ai gestori di motori di ricerca Internet. La Corte ha fornito, inoltre, delle precisazioni sull’ambito di applicazione territoriale della direttiva, nonché dei diritti che la stessa prevede in favore delle persone cui i dati personali oggetto del trattamento si riferiscono (tra cui il cd. diritto all’oblio), e dei correlativi obblighi a carico dei gestori di motori di ricerca.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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