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Il 26 aprile 2022 il Consiglio di Presidenza del Senato ha adottato, ai sensi dell’art. 12 comma 2-bis del regolamento, il codice di condotta dei senatori. Pubblicato sul sito internet dell’Assemblea circa un anno dopo, si pone l’obiettivo di disciplinare il comportamento del personale elettivo indicando principi e regole cui esso deve attenersi nell’esercizio del proprio mandato. L’atto, composto da otto articoli, si inserisce nel quadro di una serie di iniziative volte a disciplinare il rapporto tra etica e politica dando attuazione, nell’ambito del diritto parlamentare, alle norme costituzionali previste a partire dagli artt. 54 e 67 della Costituzione (“disciplina e onore” nello svolgimento delle cariche pubbliche e rappresentanza nazionale). Peraltro, attraverso la delibera del Consiglio di Presidenza dell’aprile 2022, non solo viene implementata la prescrizione regolamentare ex art. 12, così come novellata a seguito della riforma del regolamento del dicembre 2017, ma viene ridotto sensibilmente il disallineamento sul tema in questione rispetto alla Camera dei deputati che, con delibera della Giunta per il regolamento del 12 aprile 2016, aveva adottato un proprio codice di condotta per i parlamentari.

Con proprio decreto del 3 maggio 2023, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha istituito una Commissione con compiti di studio e analisi sui temi legati all’organizzazione e al funzionamento del c.d. sistema delle Conferenze.

Ai sensi del decreto istitutivo, la suddetta Commissione procederà al riconoscimento dello stato attuale così da stabilire se sia più opportuno giungere a una modificazione delle fonti di rango primario (e.g. d.lgs. n. 281/1997) o positivizzare le prassi nel frattempo affermatesi in uno o più regolamenti interni.

Sentenza n. 60/2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 06/04/2023 Pubblicazione in G. U.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 9 (Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009), che consente quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti, e tre mandati consecutivi a quelli dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

Sent. n. 63/2023 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023, n. 15

 

Motivo della segnalazione

La questione di costituzionalità, sollevata in via incidentale dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 111, 117, commi primo e secondo, lettere l) e m), e 136 Cost., ha ad oggetto l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003, decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sicilia, nella parte in cui dispone che «[q]ualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l’affare alla deliberazione della Giunta regionale», mantenendo, quindi, integro il potere del Presidente della Regione Siciliana di discostarsi dal parere del CGARS, nonostante l’avvenuta soppressione, per il corrispondente rimedio nazionale, del potere in capo al Presidente della Repubblica di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato.

Sent. n. 64/2023 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023, n. 15

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale era chiamata a decidere in ordine alla questione di costituzionalità sollevata in via principale dallo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti dell’intera legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, istitutiva della giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto la legge impugnata, pur prevedendo l’adozione di una serie di iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio, tali da produrre nuovi oneri a carico del bilancio regionale, non indicherebbe, a detta del ricorrente, neppure in via presuntiva, la quantificazione dei relativi oneri e delle risorse con le quali farvi fronte. 

Sentenza n. 70/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14/04/2023 – Pubblicazione in G.U. 19/04/2023 n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 70/2023 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso con cui la Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 269, 534, 535, 536, 537 e 721, lettera a), della legge n. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

Sentenza n. 71/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14/04/2023 – Pubblicazione in G.U. 19/04/2023 n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 71/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Liguria e avente ad oggetto l’art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024). Le disposizioni impugnate intervengono sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC), incrementandone la dotazione e stabilendo specifici vincoli di destinazione sulla relativa spesa. Le censure formulate dalla Regione ricorrente chiedevano l’eliminazione di tali vincoli di destinazione, facendo leva sui consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte in tema di divieto di istituzione di fondi generali a carattere vincolato; per altro verso, dall’art. 119 Cost. si possono ricavare il principio del finanziamento integrale delle funzioni attribuite ai vari livelli di governo e il principio della tipicità degli strumenti perequativi. Con riguardo alle disposizioni impugnate, la Regione ricorrente non ha contestato l’incremento della dotazione del fondo, ma il fatto che questa venga gravata da vincoli di destinazione, che permarranno anche nei prossimi esercizi finanziari. Secondo le prospettazioni della difesa regionale, in seguito alla declaratoria d’incostituzionalità delle disposizioni impugnate l’intero ammontare dei nuovi finanziamenti verrebbe ripartito fra i comuni senza più vincolo di destinazione.

Titolo completo: È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) in quanto costituisce una forma di automatismo legislativo che, in presenza di condanna per alcuni reati particolarmente lievi, osta al rinnovo del permesso di soggiorno, precludendo all’amministrazione l’esame sulla effettiva sussistenza di ragioni di sicurezza

Sent. n. 88/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito dell’8 maggio 2023 – Pubblicazione in G.U. del 10/05/2023, n. 19

Motivo della segnalazione
La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi su due questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, relativamente all’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (spaccio di sostanze stupefacenti di “minore entità”), nonché il reato di cui all’art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni contraffatti) siano automaticamente ostativi al rilascio ovvero al rinnovo del permesso di soggiorno. Tale disposizione, ad opinione del rimettente, determinerebbe un automatismo legislativo che, in caso di condanna per reati di particolare tenuità, osta al rinnovo del permesso di soggiorno, in violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza, così come ricavabili dagli art. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.

Sent n. 110/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 05/06/2023 – Pubblicazione in G.U. del 07/06/2023, n. 23

Motivo della segnalazione
La sentenza in commento è resa nell’ambito di un ricorso in via principale, promosso dallo Stato nei confronti degli artt. 4; 7, commi da 5 a 14 e 18; e 11 della legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8 (Legge di stabilità regionale anno 2022).
L’impugnazione dello Stato si rivolge a quattro distinte questioni, tutte accolte dal Giudice delle leggi, che ha l’occasione sia di confermare importanti principi, più o meno recentemente già sanciti, sia di intervenire in maniera innovativa sul tema del rapporto tra contenuto vago/oscuro della legge e principio di uguaglianza. Dal punto di vista delle fonti, proprio l’ultimo aspetto richiamato merita particolare attenzione in quanto nell’annullare la disposizione impugnata la Corte utilizza il parametro dell’art. 3 cost., sub specie di difetto di ragionevolezza, in maniera autonoma e più ampia che in passato.

Fascicolo n. 3/2023

Potere e governo dei dati

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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