Archivio rubriche 2019

T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria, sez. I, 2 luglio 2019, n. 437

Ai sensi dell'art. 191 d.lg. n. 152/2006, “qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere”, il sindaco ha il potere di “emettere ... ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”.
Per effetto di tale previsione normativa, il Comune è quindi autorizzato a ricorrere a forme di gestione dei rifiuti anche derogatorie rispetto a quelle ordinarie, purché idonee a garantire criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, come stabilito dall’art. 178 del D.lgs. n. 152/2006.

T.A.R. PIEMONTE, Torino, 25 luglio 2019, n. 837
Come ritenuto da giurisprudenza consolidata, la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco e il rispetto delle regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7, l. n. 241 del 1990, non sono necessarie essendo di pregiudizio all'urgenza di provvedere in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo che può aggravarsi con il trascorrere del tempo.

CONS. STATO, sez. IV, 9 novembre, n. 7665.
La giurisprudenza ha affermato che non sussiste "l'obbligo di avviso di avvio del procedimento quando l'ordinanza contingibile ed urgente non possa tollerare il previo contraddittorio con l'interessato a pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto in questione e di conseguente la compromissione di valori fondamentali quali quello della tutela della salute" (Cons. St., Sez. I, 29 ottobre 2008, n. 2442)" (v. Cons. St., Sez. V, 27/10/2014, n. 5308).

T.A.R. VENETO, Venezia, 24 luglio 2019, n. 872

Con il provvedimento oggetto del ricorso il Sindaco del Comune di Bovolone ha disposto ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 la limitazione degli orari di apertura della sala giochi gestita dalla ricorrente, imponendo la chiusura dell’esercizio e la cessazione di tutte le attività alle ore 22.00 di tutti i giorni della settimana, nonché il rispetto degli orari di funzionamento degli apparecchi di gioco così come stabiliti dall’ordinanza sindacale n. 57 del 15.4.2016.
Il ricorso è accolto per la mancata individuazione di un termine finale di durata degli effetti del provvedimento assunto dal Sindaco al fine di far fronte alla situazione di emergenza venutasi a creare in relazione all’attività svolta dalla ricorrente.
Invero, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento. Il presupposto indefettibile per l'adozione di siffatte ordinanze sindacali è la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali di carattere "provvisorio" e a condizione della "temporaneità dei loro effetti".

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 1 agosto 2019, n. 4231

L'ordinanza prevista dagli artt. 50 e 54, T.U. n. 267/2000 è uno strumento che va utilizzato solo in casi eccezionali, dovuti alla necessità di intervenire senza indugio per fronteggiare situazioni contingibili e urgenti a tutela dell'interesse pubblico. Presupposti per l'esercizio della potestà in argomento sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile coi mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti. Non è, quindi, legittimo adottare siffatte ordinanze per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.
Infatti, ai sensi della normativa richiamata, per l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: a) un grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana; b) la contingibilità, intesa quale situazione imprevedibile ed eccezionale che non può essere fronteggiata coi mezzi ordinari previsti dall'ordinamento; c) l'urgenza, causata dall'imminente pericolosità, che impone l'adozione di un provvedimento straordinario e di durata temporanea in deroga ai mezzi ordinari previsti dalla normativa vigente.

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Osservatorio sulle fonti

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